CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2024
Cassazione n. 22920/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti AUTORITÀ D'[OSCURATO:PERSONA] 1 PALERMO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 241, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -già ricorrente- relativamente all’Ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] n. 24093/2024 depositata in data 9/09/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. PREMESSO che questa Corte, con l’ordinanza in oggetto, ha rigetta to il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] 1 PALERMO delle spese processuali, pari a € 50.200, 00 di cui € 200 ,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge; che il ricorrente ha dedotto di essersi costituito in giudizio e di avere chiesto, con memoria in data 11 gennaio 2024, la distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. CONSIDERATO che il ricorso è stato notificato alla controparte; che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass., Sez. U., n. 31033 /2019 ; Cass., Sez. U., n. 16037/2010); che nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., n. 14/2016); P.Q.M la Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. n. 24093/2024 depositata in data 9/09/2024 sia corretto aggiungendo al rigo 4, dopo le parole « di legge » , le parole « da distrarsi in favore dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi procuratore antistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196 - quinquies, comma 5, disp. att. cod.