CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 19168/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.2521/2018 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA], in persona deiMinistri pro tempore , domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II N 173, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4579/2017 depositata il 3.11.2017 udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso principale e l’accoglimento del secondo e il rigetto del ricorso incidentale; uditi i Difensori delle parti all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.2.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Monza ha riassunto davanti al Tribunale di Milano nei confronti dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno il giudizio già introdotto davanti al TAR del Lazio, che con sentenza 28910 del 2010 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella ordinaria. Il giudizio così introdotto aveva ad oggetto i trasferimenti operati dallo Stato in favore del Comune in forza della legge n.388 del 2000 per compensare il minor gettito ICI derivante dall’autodeterminazione delle rendite catastali degli immobili di categoria D, che aveva determinato una minor base imponibile. Il Comune ha lamentato che a partire dal 2009 i Ministeri convenuti avevano erroneamente iniziato ad applicare, anche per il passato e a partire dal 2001, un criterio di calcolo diverso da quello applicato in precedenza e non conforme alla legge, in forza del quale il minor gettito doveva essere calcolato sui soli immobili passati ad autodeterminazione in uno specifico anno, cosa che aveva provocato una riduzione dei trasferimenti per il periodo 2001-2009 di € 6.350.563.14. Tanto premesso, il Comune ha chiesto l’accertamento del corretto criterio di calcolo e del conseguente ammontare del trasferimento dovutigli e la condanna dei convenuti al pagamento del debito inadempiuto o alla restituzione delle somme indebitamente recuperate. In subordine, il Comune di Monza ha chiesto la condanna dei Ministeri convenuti al pagamento del debito inadempiuto per il 2008 e al pagamento dell’intero trasferimento dovuto per il 2009. Si sono costituiti in giudizio i Ministeri convenuti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze e chiedendo il rigetto delle domande e in via riconvenzionale l’accertamento del diritto a recuperare dal Comune di Monza un importo dovuto ad errore di erogazione negli anni precedenti. Il Tribunale di Milano con sentenza non definitiva del 2.7.2013 ha accolto la domanda proposta in via principale dal Comune e con separata ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per l’accertamento dell’esatto ammontare dovuto; dopo la formulazione della riserva d’appello e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio con sentenza del 30.6.2015, operata la compensazione tra i reciproci crediti, ha accertato che i Ministeri avevano diritto di ripetere dal Comune di Monza la somma di € 10.225.044,80, con interessi legali dalla pronuncia al saldo. 2. Avverso entrambe le predette sentenze di primo grado hanno proposto appello i due Ministeri, a cui ha resistito l’appellato Comune di Monza, proponendo appello incidentale. La Corte di appello di Milano con sentenza del 3.11.2017 ha accolto solo parzialmente il gravame, e ha accertato un maggior credito dei Ministeri convenuti di € 11.580.232,68, pari alla maggior somma versata al Comune, calcolata dal Consulente tecnico d’ufficio e riconosciuta dallo stesso Comune di Monza, oltre interessi, ha respinto l’appello incidentale e ha condannato i due Ministeri a rifondere al Comune le spese del giudizio e ha compensato le spese dell’intero giudizio. 3. Avverso la predetta sentenza, no tificata in data 10.11.2017, con atto notificato il 9.1.2018 hanno proposto ricorso per cassazione i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, svolgendo due motivi. 3.1.Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360 n.3, cod.proc.civ. i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 64 della legge 23.12.2000 n.388, dell’art.2-quater del d.l. 154/2008 convertito in legge 189/2008 e degli artt.2 e 3 del decreto del Ministero dell’Interno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.197. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non aveva considerato che il sistema previsto dal predetto art.64 consisteva nel fatto che a decorrere dal 2001 il contributo compensativo, una volta determinato in misura corrispondente alla perdita del gettito (alle condizioni previste dalla norma primaria: importo superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % del bilancio di previsione dell’anno in cui si era verificata la perdita) si consolidava come contributo erariale al Comune interessato. Di conseguenza, solamente eventuali perdite aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti, già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento, comportavano un ulteriore aumento del contributo, e ciò solo nel caso in cui tali nuove perdite superassero i parametri di rilevanza. In sintesi, secondo i ricorrenti, il contributo statale è consolidato nei trasferimenti erariali e compensa i minori introiti, sicché da tale momento la perdita compensata con il contributo non può più venir considerata minore introito ai fini della legge. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i Ministeri ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.2033 cod.civ. per aver la Corte fatto decorrere gli interessi sul dovuto dalla data della pronuncia di primo grado e non già dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale. I Ministeri infatti avevano chiesto l’attribuzione degli interessi sulle somme non dovute, in principalità, dalla data del versamento, e, in subordine, dalla data della domanda ove il Comune avesse dimostrato la propria buonafede. Pertanto, non volendo rimettere in discussione l’accertamento fattuale sulla buona fede del Comune, gli interessi avrebbero dovuto essere attribuiti dalla data della domanda riconvenzionale proposta il 23.6.2011. 4. Il Comune di Monza con atto notificato il 20.2.2018 ha proposto controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e ha proposto altresì ricorso incidentale. Con il motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge dell’art.100 cod.proc.civ. e, riprendendo il tenore delle difese svolte in riferimento al secondo motivo di ricorso principale, sottolinea: a)che l’attribuzione in eccesso era dipesa da un errore dei Ministeri e non dalle certificazioni del Comune, che indicavano le cifre corrette da riconoscere; b)che il Comune aveva segnalato prontamente l’errore e aveva chiesto in più occasioni di restituire le somme, ricevendo la risposta che ciò non era possibile rispetto alle procedure di finanza pubblica e che i Ministeri avrebbero dovuto procedere diversamente per il recupero; c) che la cifra concretamente in eccesso coincideva con quella indicata dal Comune e cioè € 11.580.232,68. I ricorrenti hanno presentato controricorso in replica al ricorso incidentale. 5. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Per la trattazione del ricorso è stata fissata udienza di discussione orale celebrata il 21.2.2023. [OSCURATO:PERSONA] 6. La questione di diritto principalmente dibattuta in causa riguarda il corretto metodo per la determinazione degli importi dei contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti dai Comuni per l’imposta ICI, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D (opifici, teatri, fabbricati utilizzati per attività di impresa in genere). Più specificamente, si tratta di stabilire se la base di calcolo del minor gettito ICI, di anno in anno, debba tener conto o meno di tutti gli immobili di categoria D per cui la rendita catastale sia stata autodeterminata, dal 2001 in poi, come sostiene il Comune controricorrente, o se, invece, debba tenersi conto dei soli immobili oggetto di autodichiarazione nell’anno di riferimento, come sostengono i Ministeri ricorrenti. 7. Ancor più chiaramente, il dubbio riguarda il criterio da seguire per verificare il superamento, ogni anno, delle soglie fissate dal legislatore per il riconoscimento dei contributi compensativi. Per i predetti immobili la base imponibile per il calcolo dell’ICI era agganciata al valore contabile ex art.5, comma 3, del d.lgs. 30.12.1992 n.504, sino a quando, con il decreto ministeriale 19.4.1994, n. 701, intitolato «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari», era stato consentito ai contribuenti, in attesa dell’attribuzione definitiva della rendita catastale, di procedere all’autodeterminazione provvisoria della rendita con procedura semplificata. L’introduzione di tale facoltà ha generato un minor gettito ICI per le casse dei Comuni che si è reso necessario compensare con un aumento dei contributi erariali. 8. Anteriormente al regime introdotto dalla legge finanziaria per il 2001 le compensazioni per gli enti locali sono state erogate con il c.d. «metodo dello stock» (art.31, comma 3, della legge n.448 del 23.12.1998), considerando come riferimento un gruppo di anni; Tale metodo è stato adottato per gli anni 1998-1999, senza però prevedere alcuna stabilizzazione e alcun consolidamento del contributo compensativo. La legge 23.12.2000 n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» con l’art.53, comma 14, ha esteso il metodo stock anche all’anno 2000, mentre, per il futuro e cioè a valere dal 2001 in avanti, con l’art.64 è stato adottato il diverso metodo cosiddetto «differenziale». 9. La disposizione chiave in proposito è appunto l’articolo 64 della legge n.388 del 2000, che in tema di «Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni» ha disposto nei primi tre commi: «1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno. 2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.» 10. Il decreto del Ministero dell’Interno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 197, recante il « Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni» è stato emesso in dichiarata attuazione delle previsioni di cui al citato art.64 della legge n.388 del 2000. All’articolo 2, relativo al «Contributo statale», il citato decreto ha disposto quanto segue: «1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato. 2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001. 3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26. 4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali -Direzione centrale della finanza locale». 11. La ratio del contributo statale per cui è causa è evidentemente quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivante dall’introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta» exart.1, comma 3, del d.m.701 del 1994. La legge ha fissato delle soglie minime per la rilevanza dello scostamento, sotto le quali non vi è titolo per i trasferimenti compensativi, che sono state indicate sia in cifra fissa (lire 3 milioni nella legge del 2000 e poi € 1.549,37 nel decreto del 2002, dopo l’introduzione dell’euro), sia in importo percentuale rispetto alla spesa corrente del bilancio di previsione dell’anno di riferimento (0,5%). Tali soglie, pacificamente concorrenti, sono valide per tutti i comuni italiani, di ogni dimensione. Il minor gettito inferiore a questi parametri non rileva ai fini della compensazione erariale: in sostanza, per volumi di minor gettito inferiori ai parametri opera una sorta di franchigia. O meglio, opera una franchigia vera e propria, per quel che concerne il parametro-soglia espresso in cifra fissa, che mira a neutralizzare variazioni «bagatellari»; il parametro-soglia variabile, agganciandosi invece in percentuale al volume della spesa corrente nel bilancio annuale del Comune, mira a penalizzare le finanze locali poco virtuose che non tengano sotto controllo la spesa (vale a dire: se la spesa lievita, si rischia di perdere la compensazione, per la diluizione in percentuale del minor introito). 12. Come si calcola la predetta franchigia? Tenendo conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti (tesi a) o considerando solo gli importi di minor gettito scaturenti dalle autodichiarazioni presentate nell’ultimo anno (tesi b)? A favore della tesi (a), sostenuta dal Comune, si è schierata la Corte di appello milanese e si è espresso con il suo parere il Procuratore generale. L’argomento principale addotto a sostegno della tesi (a) è che la legge, che costituisce il fondamentale punto di riferimento quale norma primaria, non contiene alcun elemento che deponga inequivocabilmente a favore della tesi sostenuta dai Ministeri ricorrenti, nel momento in cui si riferisce ai «minori introiti relativi all’ICI» e chiede di verificare solamente se essi sono superiori alle soglie indicate in cifra fissa e in percentuale; nella legge non sarebbe dato, cioè, cogliere alcun elemento che possa escludere dal calcolo delle soglie i minori gettiti relativi a fabbricati passati in autodichiarazione già nell’anno precedenti o negli anni precedenti, che rimangono pur sempre minori introiti, almeno sino a quando non viene attribuita la rendita catastale definitiva. Il decreto ministeriale attuativo sarebbe poi fonte sotto-ordinata e non conterrebbe comunque alcun elemento decisivo che suffraghi una diversa interpretazione della fonte primaria. Al contrario, il terzo comma, secondo periodo, dell’art.2 del d.m. 197 del 2002 allorché prevede che «L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701» confermerebbe l’assunto, visto che tale indicazione relativa all’aliquota da prendere in considerazione sarebbe superflua se occorresse riferirsi alle sole autodichiarazioni di rendita provvisoria sopravvenute nell’anno di riferimento. Per i sostenitori della tesi (a) l’argomentazione basata sul consolidamento del trasferimento per gli anni successivi non sarebbe convincente, sia perché vien fatta discendere dal regolamento in deroga alla lettura piana della norma primaria, sia perché la stabilizzazione contabile del minor introito (sin che il parametro di calcolo resta la rendita auto-dichiarata) non esclude che della perdita corrispondente si debba tener conto sia ai fini della determinazione del contributo (il che non è certamente contestato), sia ai fini della verifica del superamento delle soglie per l’anno di riferimento. Il consolidamento previsto dalla norma regolamentare costituirebbe perciò solo una «modalità contabile di riconoscimento del contributo compensativo», ma non potrebbe elidere l’esistenza oggettiva e la quantificazione del minor introito ICI dell’anno, di cui pure fa parte. La condizione del diritto al rimborso, e cioè il superamento delle soglie compensative, sarebbe pertanto agganciata alla complessiva entità dei minori introiti scaturenti dal diverso metodo di calcolo della base imponibile ai fini ICI, a prescindere dall’anno in cui è stata formulata per la prima volta l’autodichiarazione relativa ai singoli immobili. Il Comune controricorrente aggiunge (e tali argomenti sono stati recepiti nella sentenza impugnata) che il modulo di attestazione previsto dal d.m. 197 del 2002 nell’Allegato A indica una sola e complessiva voce di minori introiti e che la costante prassi applicativa aveva confermato per molto tempo tale interpretazione. In effetti la circolare n.6 del 2008 è del tutto inequivoca in tal senso, laddove chiarisce che «Per ogni anno certificato, l’importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioè non deve essere indicata la sola - eventuale – maggiore perdita rispetto a quella in precedenza dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso per quell’anno. In altri termini, nel caso in cui venga compilata una dichiarazione per chiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, nell’anno andrà riportata la stessa somma, se l’importo è rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà certificato un valore pari a quel alla somma di queste ultime e di quella già certificata per l’anno precedente». 13. L’opposta tesi (b) sostenuta ai Ministeri ricorrenti si basa fondamentalmente sulla disposizione contenuta nel comma 3 (terzo periodo) del predetto art.2 del decreto ministeriale, secondo cui «Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.» Il consolidamento, così disposto, del contributo del minor introito, lo trasformerebbe da «perdita», nell’anno in cui è verificata, a «entrata», negli anni successivi in cui si va a consolidare, sicché, di conseguenza, il relativo ammontare non dovrebbe essere conteggiato ai fini del calcolo dell’entità dello scostamento. Secondo questa impostazione, l’art. 64, comma 3, della legge n. 388 del 2000 affida al decreto ministeriale «[di stabilire] i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2»; cioè è la stessa legge che, riconosciuta la compensazione dei minori introiti relativi all’ICI, rimanda però a un atto regolamentare successivo di disciplinarla, sicché in tanto potrebbe ravvisarsi un contrasto tra la legge e il decreto (in tesi disapplicabile) in quanto il decreto venisse ad escludere in radice la possibilità di riconoscere l’aumento dei trasferimenti applicando la compensazione annuale, cosa che non si verifica, essendo controversa solo la modalità di calcolo della compensazione negli anni successivi. In altri termini, la legge non è derogabile dove stabilisce il diritto alla compensazione dei «minori introiti» derivanti dall’autodeterminazione provvisoria per i fabbricati di categoria D «per ciascun anno» (art. 1, comma 1), ma rimanda al decreto di stabilire come determinare i «minori introiti», limitandosi solo a stabilire le soglie (perdita di gettito superiore a 3 milioni di lire ovvero € 1549,37 e 0,5 % della spesa corrente) oltre le quali la perdita di gettito è rilevante. Il decreto ministeriale stabilisce che il minor gettito deve «[risultare] dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato» (d.m. art. 2, co 1) e che «il contributo statale… è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell’ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati» (co. 2). Non avrebbe senso utilizzare i parametri soglia, esigui, in rapporto a tutto il volume degli immobili passati negli anni a rendita auto- dichiarata. Sarebbe parimenti inutile la previsione dell’art.3 del d.m. 197/2002 in tema di riduzione dei trasferimenti erariali per l’attribuzione definitiva delle rendite catastali, che riprende l’art.64, comma 2, della legge. La citata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha optato per questa soluzione, basandosi proprio sulla novità sostanziale del consolidamento dei contributi. 14. La Corte ritiene che debba essere accolta l’interpretazione sostenuta dai Ministeri ricorrenti, seppur con un significativo temperamento - su cui amplius infra - e che pertanto la sentenza impugnata debba essere cassata. Il punto essenziale, ben fotografato dalle difese erariali, va colto nel passaggio dai sistemi compensatori una tantum a stock in precedenza disposti e ancora ribaditi per l’ultima volta dall’art.53 della legge n.388 del 2000, al regime «differenziale» inaugurato dall’art.64 della stessa legge che, da un lato, stabilizza e consolida il diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi, ma dall’altro lo assoggetta a uno scrutinio di rilevanza quantitativa e percentuale, determinando delle soglie al di sotto dei quali il minor gettito viene considerato improduttivo agli effetti compensatori. La tesi del Comune, permettendo di «trascinare» il minor gettito degli anni precedenti e oggetto di trasferimenti erariali compensativi consolidati ai fini della verifica del superamento delle soglie negli anni successivi, purché - s’intende, ma su questo non v’è dissenso fra le parti - la rendita catastale non sia stata nel frattempo attribuita, finisce con l’annichilire il sistema delle soglie, che pure è uno dei capisaldi della scelta legislativa. Ciò è di emblematica evidenza per la soglia espressa in cifra fissa, che, una volta superata il primo anno, resterebbe acquisita per tutti gli anni successivi a fronte di minori gettiti annuali derivanti dalle successive autodichiarazioni, che siano per quell’anno inferiori alla somma di € 1.549,37, ma capaci di superare la franchigia unitamente alla perdita dell’anno precedente o degli anni precedenti ormai consolidata. 15. Altro punto determinante, secondo la Corte, è che non vi è alcun contrasto fra legge e regolamento che autorizzerebbe a far prevalere la fonte primaria. È vero che l’art.64, comma 1, prevede la compensazione dei minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei min ori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, che superino le soglie, senza circoscrivere apparentemente la perdita all’anno in cui è stata presentata la autodichiarazione relativa al fabbricato. Tuttavia il terzo comma dell’art.64 rimette, con espressa delega, agli effetti di cui all’art.17, comma 3, della legge 23.8.1988 n.400, al decreto ministeriale la determinazione di criteri e modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell’art.64. Il principio del consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti (perché superanti le soglie minime) non è stato introdotto dal regolamento, che pur ne aveva ricevuto mandato, ma era già presupposto dalla legge, come annota correttamente la difesa erariale con riferimento al comma 2 dell’art.64, che disciplina la riduzione dei trasferimenti erariali quando per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. La disposizione presuppone il «consolidamento» del trasferimento degli anni precedenti, su cui va incidere solo a fronte di scostamenti di una certa rilevanza e adopera la stessa terminologia per le riduzioni, che appunto si applicano e si intendono consolidate a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile. Il regolamento, quindi, ha proceduto del tutto legittimamente nell’ambito della normativa primaria allorché, nel comma 3 dell’art.2, ha espressamente sancito che il trasferimento «è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati». 16. Correttamente quindi il Ministero sostiene che non può essere conteggiata nel minor gettito ICI di un anno una perdita che tale non può più essere considerata proprio perché è ormai compensata stabilmente (salvo gli effetti dell’attribuzione delle rendite definitive) dal trasferimento compensativo. 17. L’argomento ritratto dall’art.2, comma 3, secondo periodo , del d.m. 197/2002, secondo il quale « L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate» non è decisivo. Effettivamente questa disposizione relativa all’aliquota di riferimento sarebbe inutile se si dovesse ritenere che la valutazione deve essere compiuta solo con riferimento a ciascun anno e non potesse mai porsi il problema di un minor gettito relativo ad anni precedenti, soggetti a differenti aliquote ICI. Ma, come si vedrà più oltre, un’ipotesi di residua rilevanza è ravvisabile, senza per questo inficiare la tesi dei Ministeri. 18. Il Comune sostiene e lo ha ribadito in sede di discussione orale che la sua interpretazione consente di meglio valorizzare la soglia percentuale dello scostamento rapportata all’entità della spesa corrente di ciascun anno, ma non tiene conto della intrinseca contraddizione ravvisabile nell’affermare la consolidazione e l’intangibilità dei trasferimenti erariali già acquisiti e nel recuperarne gli importi, anno per anno, al fine di integrare il requisito del rispetto delle soglie legali. 19. Secondo la Corte non può essere attribuita alcuna particolare rilevanza e tantomeno una influenza decisiva ai fini dell’interpretazione della legge alla prassi e alle circolari interpretative diramate dall’Amministrazione, palesemente e inequivocabilmente orientate per la lettura patrocinata dal Comune. Ai fini dell’accertamento del pagamento indebito, poiché di questo si discute, è alla legge e al regolamento che la attua che occorre guardare e non alla interpretazione erronea che a tali fonti è stata, anche per lungo tempo, attribuita, che rileverà semmai ad altro fine, laddove, ad esempio, vengano in rilievo la buona fede del percettore o la responsabilità causale della lite. Non è superfluo ricordare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, comma 2, Cost.) e che la prassi amministrativa non figura fra le fonti del diritto (art.1, disp. prel.cod.civ.): sarebbe del resto inconciliabile con i principi costituzionali che il potere esecutivo potesse abrogare o modificare una fonte promanante dal potere legislativo legittimato dalla volontà popolare. Ciò ha condotto la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che la prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti della P.A., non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell'interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l'esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza. (Sez. L, n. 23960 del 24.11.2015; Sez. 5, n. 20819 del 30.9.2020). 20. L’argomento tratto dal contenuto del modulo costituente l’allegato 1 del decreto ministeriale merita una diversa riflessione, perché in questo caso il documento si colloca al livello della norma sub-primaria. Tuttavia il predetto contenuto non è concludente, ancorché contenga il riferimento ad un solo anno, laddove il Comune dichiarante è chiamato ad attestare di aver «conseguito nell’anno…. minori introiti per …». Formulazione questa, che, se si prescinde dalle interpretazioni ministeriali che indubbiamente la orientavano nel senso propugnato dal Comune, non è di per sé incompatibile anche con la tesi dei Ministeri ricorrenti. 21. Alla luce di quanto esposto, l’interpretazione proposta dai Ministeri appare condivisibile laddove esclude dalla base di calcolo per la valutazione del superamento delle soglie il minor gettito ICI derivante da auto-dichiarazioni dei contribuenti relativi a fabbricati formulate negli anni precedenti, quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e sia perciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel Comune (salvi gli effetti previsti per l’attribuzione delle rendite definitive). È quindi possibile, come sostengono i Ministeri ricorrenti, che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un certo anno a causa del mancato superamento dell’una o dell’altra delle soglie di cui all’art.64, comma 1, della legge 388/2000 nell’anno di riferimento. 22. L’esposta tesi non può essere seguita, invece, anche laddove si spinge ad affermare la sterilizzazione dei minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno e neutralizzati a causa del mancato superamento delle soglie di cui all’art.64, comma 1, della legge 388/2000 nell’anno in questione, anche con riferimento agli anni successivi, nel caso in cui purtuttavia e con riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore mancato introito. Per gli anni successivi, infatti occorrerà considerare l’oggettivo minor introito ICI di quell’anno, ferma l’espunzione di quello corrispondente ai trasferimenti già consolidati. Sarà cioè necessario, anno per anno, valutare l’entità del minor gettito ICI provocato da autodichiarazioni e non compensato; tale minor gettito può essere composto da una parte determinata da autodichiarazioni relative a fabbricati presentate nell’ultimo anno e da una parte determinata da autodichiarazioni relative a fabbricati presentate nell’anno o negli anni precedenti all’ultimo anno, che non abbiano generato consolidamento a norma dell’art.64, comma 1, della legge n.388 del 2000. 23. L’adozione di queste precisazion i non determina alcuna violazione del contraddittorio, anche a prescindere dall’invito ricevuto dalle parti in sede di discussione orale a soffermarsi sulla questione. Infatti nella presente controversia una parte, lo Stato, pretende una certa somma in restituzione perché versata indebitamente, sulla base di una certa interpretazione di alcune norme, che interpreta in un certo modo; v’è un'altra parte, il Comune, che, sulla base delle stesse norme, lette in altro modo, non vuole riconoscere alcunché. La Corte ritiene che quelle stesse norme si debbano interpretare nel modo propugnato dalle Amministrazioni statali ma con alcune precisazioni, che possono comportare conseguenze a cascata circa la determinazione del debito che potrebbe perciò collocarsi in una posizione intermedia tra gli assunti contrapposti. 24. Non si deve infatti perder di vista che la ragione determinante che giustifica l’accoglimento della tesi erariale è il consolidamento della compensazione, che elide economicamente il minor introito compensato stabilmente, appunto, dall’attribuzione finanziaria. Non vi è tuttavia alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito ICI di un certo anno anche quello maturato, in quell’anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell’anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro modestia sotto-soglia, e quindi non consolidate. L’art.2, comma 4, secondo periodo, del d.m. 197 del 2002 conferma la correttezza di tale conclusione laddove afferma che «al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.» Tale disposizione si riferisce all'importo «complessivo» del minore gettito e non contiene alcun riferimento all’anno in cui per la prima volta è stata presentata dai contribuenti l’autodeterminazione della rendita catastale. Se dall’importo complessivo si può detrarre quanto è già stabilmente compensato, perché «consolidato», ut supra, non ci si può spingere oltre sulla strada di una interpretazione riduttiva a fronte del dato letterale non solo della legge ma anche del regolamento. I pareri del Consiglio di Stato non escludono affatto la correttezza di tale conclusione, laddove affermano che «Solamente eventuali perdite aggiuntive a quelle già accertate negli anni precedenti comportano un maggior contributo da calcolarsi in applicazione del nuovo meccanismo di cui al d. m. n. 197/2002, circoscritto, però, unicamente al minor gettito risultante dalle tassazioni di immobili che non erano stati considerati negli anni precedenti». 25. Alcuni esempi pratici chiariranno meglio l’opinione della Corte. Se il Comune «X» nell’anno 2001, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, ha subito una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione di quell’anno, definitivamente assestato, avrà diritto al trasferimento compensativo e questo si stabilizzerà per il consolidamento nei trasferimenti degli anni successivi, salvo il meccanismo di riduzione per il caso di attribuzione delle rendite definitive dal comma 2 dell’art.64. Se nell’anno successivo 2002 quello stesso Comune «X», per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, una volta detratta la perdita di gettito corrispondente al trasferimento consolidato, ha subito una perdita di gettito inferiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, continuerà certamente a incassare il trasferimento compensativo maturato per il 2001, ma non otterrà nulla per il 2002, visto che il minor gettito, al netto di quello compensato dal trasferimento per il 2001, è sotto soglia. Ipotizziamo, poi, che nell’anno successivo 2003 il Comune «X» abbia subito – sempre al netto delle perdite corrispondenti ai trasferimenti consolidati - una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, e che tale perdita di gettito sia composta, in parte, da un minor introito ICI provocato per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2003 e, in altra parte, da un minor introito ICI provocato per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2002 (per cui comunque i contribuenti pagano l’imposta anche per il 2003). Se le citate componenti di per sé isolatamente considerate sono inferiori alle soglie di legge, ma le superano considerate unitariamente, in tal caso nel 2003 maturerà a favore del Comune il trasferimento compensativo, che si consoliderà per gli anni successivi e dovrà di conseguenza essere espunto dal minor introito negli anni successivi al 2003. 26. Può essere utileanche un altro esempio. Ipotizziamo che nell’anno 2002, dopo aver ottenuto il consolidamento del minor gettito ICI nell’anno 2001, il Comune «X», per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, una volta detratta la perdita di gettito corrispondente al trasferimento consolidato, abbia subito una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ma inferiore allo 0,5% per cento della spesa corrente, sicché abbia continuato a incassare il trasferimento compensativo maturato per il 2001 ma non abbia ottenuto nulla per il 2002. Ipotizziamo poi che nel 2003 non ci sia stata in quel Comune da parte dei contribuenti alcuna ulteriore autodichiarazione di rendita catastale per i fabbricati di cat.D, ma che nel 2003 si riproduca il minor gettito ICI provocato dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti nel 2002 e che tale importo superi lo 0,50% della spesa corrente del bilancio 2003, che si è ridotta rispetto all’anno precedente, o per la maggior virtuosità del Comune, o perché la spesa corrente del bilancio 2002 era stata influenzata esigenze transitorie e superate. Anche in questo caso nel 2003 maturerà a favore del Comune il trasferimento compensativo, che si consoliderà per gli anni successivi. 27. La Corte enuncia al riguardo ilseguente principio di diritto: «I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall’art.64 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.388 e del d.m. 1.7.1992 n.197 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell’anno ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati.». 28. Con il secondo motivo di ricorso principale i Ministeri si dolgono che la Corte abbia fatto decorrere gli interessi sul dovuto dalla data della pronuncia di primo grado e non già dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale. Il Comune di Monza eccepisce l’inammissibilità della domanda sottesa al predetto secondo motivo di ricorso perché i Ministeri con la comparsa di costituzione e risposta recante la domanda riconvenzionale non avevano proposto domanda per il pagamento degli interessi, con la conseguenza che tale componente del credito non avrebbe potuto essere riconosciuta a loro favore. La Corte al proposito non condivide l’opinione del Procuratore generale, che ha sostenuto che la pretesa relativa agli interessi, per la sua natura accessoria, potesse essere accolta anche in difetto di una sua espressa formulazione con la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione degli importi versati in eccedenza. Al proposito la giurisprudenza più recente di questa Corte afferma che in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi, siano corrispettivi, compensativi o moratori, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (Sez. 6- 2, n. 36659 del 25.11.2021; Sez. 2, n. 18292 del 19.9.2016; Sez. 2, n. 4423 del 4.3.2004, Sez.U, n. 6538 del 18.3.2010). 29. Nella fattispecie la domanda relativa agli interessi è stata proposta solo in appello e non faceva parte del contenuto originario della domanda riconvenzionale, come risulta non solo dalla puntuale allegazione del controricorrente che fa riferimento a pag.30 del controricorso alla pag.22, p.4, della comparsa di costituzione dei Ministeri, ma anche dallo stesso svolgimento processuale esposto nel ricorso, che, a pagina 8, § 3.2., nel riferire il contenuto della domanda riconvenzionale, non menziona affatto la richiesta degli interessi, ed ancora, a pag.25, § 6 e 6.2., ove la domanda relativa agli interessi viene riferita all’atto di appello. Non può pertanto trovare recepimento il motivo di ricorso che vorrebbe spostare all’indietro la data di decorrenza degli interessi dalla data della pronuncia alla data della domanda giudiziale. 30. Con il ricorso incidentale il Comune di Monza denuncia violazione o falsa applicazione di legge dell’art.100 cod.proc.civ. Il motivo è fondato e va accolto. I Ministeri non avevano alcun interesse ad agire per l’accertamento della debenza della somma (cioè € 11.580.232,68) percepita in eccedenza, a prescindere dal contrasto interpretativo circa il metodo di calcolo corretto dei trasferimenti compensativi del minor gettito ICI, dal Comune di Monza, come accertato definitivamente dalla sentenza di appello. La debenza di tale somma era stata riconosciuta per iscritto dal Comune di Monza e anzi offerta in restituzione con lettera raccomandata del 16.12.2009 e successivi scambi di posta elettronica di cui alla corrispondenza prodotta dalla ricorrente incidentale sub 9) e addirittura era stata rifiutata dalle Amministrazioni per asserite difficoltà di regolazione dei trasferimenti interni alle varie Amministrazioni dello Stato (mail del Ministero dell’Interno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo cui «la restituzionediretta ci pone problemi di cassa in quanto riottenere i fondi dal MEF è complesso»). Dichiarazione questa che, se non configura addirittura una vera e propria mora accipiendi, almeno esclude la mora del debitore. 31. È del tutto irrilevante l’argomento speso nella sentenza impugnata e ripreso dai Ministeri controricorrenti nel replicare al ricorso incidentale, basato sul fatto che i Ministeri pretendessero in causa in restituzione una somma maggiore di quella riconosciuta come dovuta dal Comune di Monza. Per quel maggior importo – e solo per quello - indubbiamente esisteva la contestazione, la controversia e l’interesse a ricorrere, ma il tema dell’interesse ad agire deve essere valutato ai fini de quibus solo per quella porzion e del credito eccedente la parte controversa (afferente le ricadute del dissenso circa il metodo di calcolo dei trasferimenti compensativi del minor gettito ICI, oggetto del primo motivo di ricorso principale) e per la quale il Comune di Monza riconosceva, ed anzi aveva offerto inutilmente di pagare , il debito. La controversia sull’ulteriore pretesa creditoria non faceva diventare controverso ciò che controverso non era e cioè il debito del Comune di Monza per la parte riconosciuta, sicché non sussisteva alcun interesse all’accertamento giudiziale di tale credito. 32. Il tutto senza considerare che, come osserva il Comune ai sensi dell’art.1, comma 128, della legge n.228 del 2012 «A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché per i maggiori gettiti ICI dicui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.» Tale disposizione prevede il recupero compensatorio delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'Interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero e solo in caso di richiesta dei Comuni la rateazione del debito con previsione di un tasso di interesse. 33. Non può condividersi neppure l’osservazione proposta dal Procuratore generale secondo cui l’interesse sussisterebbe non foss’altro che «per cristallizzare il termine di decorrenza degli interessi restitutori». Infatti i Ministeri, da un lato e in via dirimente, gli interessi non li avevano richiesti con la domanda riconvenzionale, dall’altro avevano rifiutato il pagamento offerto dal Comune. Per altro profilo,ancora, gli interessi neppure erano dovuti alla luce della norma di finanza pubblica che prevede la compensazione tout court con i trasferimenti successivi e considera gli interessi solo in caso di richiesta di rateazione. 34. Per i motivi esposti devono essere accolti il primo motivo di ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, rigettato il secondo, e il ricorso incidentale, con la conseguente cassazione della s