CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso30387/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Viterbo 309/2020 d el 3/3/2020 . Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] propone opposizione dinanzi al Giudice di Pace (GdP) di Viterbo avverso il verbale di contestazione di violazione dell’art. 22 co. 11 Codice della Strada (CdS) con cui l’Azienda delle strade del lazio ([OSCURATO:SOCIETA].) gli ha irrogato una sanzione pecuniaria ed una accessoria di riduzione in pristino dell’apertura di un accesso senza autorizzazione sulla via (Cas- sia). Il privato paga la sanzione pecuniaria nella misura ridotta di € 168, ma denuncia che la violazione non gli è stata contestata immediatamente e che l’apertura può essere regolarizzata con autorizzazione successiva. Il giudice di primo grado dichiara inammissibile l’opposizione, poiché la sanzione 2di 5 – 30387/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 16 ) – [OSCURATO:PERSONA]. pecuniaria è stata già pagata. Il Tribunale accoglie l’appello e annulla l’in- giunzione, poiché il relativo verbale non motiva sulla mancata applicazione dell'art. 200 co. 1 CdS, cioè non indica i motivi che hanno impedito la con- testazione immediata. Ricorre in cassazione [OSCURATO:SOCIETA] con nove motivi. Resiste il Bruticon controricorso. Ragioni della decisione 1.-Nella parte rilevante, l’art. 22 co. 11 CdS d ispone che chiunque apre nuovi accessi senza autorizzazione dell'ente proprietariodella strada è sog- getto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e ad una accessoria di obbligo diripristino a suo carico. La sanzione accessoria non si applica se le opere possono regolarizzarsicon autorizzazione successiva. Peraltro, il rila- scio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione pecunia- ria. 2. – [OSCURATO:PERSONA] ravvisa l’opportunità di esaminare i motivi riordinandol i secondo priorità logica. Il settimo motivo (p. 23) denuncia il carattere apparente della motiva- zione, poiché il Tribunale si è limitato ad aderire alle argomentazioni dell’ap- pellante. Si deduce violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 277 c.p.c. e 111 cost.Il motivo è infondato: pur stringata, la motivazione è effettiva, risoluta e coerente secondo i canoni di Cass. SU 8053/2014. Essa fa leva sulla man- cata indicazione dei motivi ostativi alla contestazione immediata e quindi rendesenz’altro percepibile il fondamento della decisione ( sul vizio di moti- vazione apparente,v. anche per tutte SSUU n. 2767/2023 in motivazione). L'ottavo motivo (p. 25) denuncia che il Tribunale ha invertito l’ordine di trattazione delle questioni poiché non si è pronunciato dapprima sulla que- stione dell’inammissibilità dell’opposizione per pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta. Si deduce violazione degli artt. 187, 276 co. 2 e 279 c.p.c. 3di 5 – 30387/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 16 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo èin parte inammissibile per difetto di interesse e in parte as- sorbito. E’ inammissibile per difetto di interesseperché, come si vedrà più avanti, il pagamento in misura ridotta non preclude l’opposizione avverso le sanzioni accessorie e quindi il rispetto dell’ordine di trattazione non avrebbe condotto comunque ad una pronuncia d’inammissibilità integrale dell’opposizione(ciò rende irrilevante l’accreditare un ordine di trattazione delle questioni, cosìcome preteso dalla ricorrente). Per il resto, la censura resta assorbita dall’accoglimento, come si vedrà a breve, dall’accoglimento del primo e secondo motivo. Il terzo motivo (p. 13) denuncia il difetto di giurisdizione (rectius: di com- petenza per valore) del Tribunale perché è inferiore a € 1.100 il valore (da calcolare in base alla sola sanzione principale, cfr. Cass. 26800/14),quindi il Gdp è tenuto a decidere secondo equitàe la sua decisione non è appella- bile. Si deduce violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c. Il motivo è infondato, poiché l’oggetto del processo coinvolge l’applica- zione di due principi regolatori della materia (cioè, la proponibilità dell’op- posizione alle sanzioni accessorie anche in caso di pagamento in misura ridotta; la regola della contestazione immediata): ciò dischiude l’appello. Il quinto motivo (p. 20) denuncia che il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica dell’atto di appello, fondata sulla mancata firma digitale dell'atto depositato in forma cartacea, ma notificato in via telematica. Si deduce violazione degli artt. 3-bis e 11 l. 53/1994. Il sesto motivo (p. 23) denuncia l'omesso esame del fatto decisivo, cioè la notificazione dell'atto di appello compiuta in proprio dal difensore costi- tuito, il che ha determinato l’improcedibilità dell’atto di appello per nullità della notifica. Il quinto e il sesto motivo– strettamente collegati e quindi esaminabili unitariamente - sono rigettati poiché l’operatività del la sanatoria per con- seguimento dello scopo (art. 156 co. 3 c.p.c.)rende irrilevanti le questioni che ciascuno dei due motivitrae ad oggetto. 4di 5 – 30387/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 16 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto motivo (p. 14) denuncia che il Tribunale non ha dichiarato inam- missibile l'appello per difetto di specificità. Si deduce violazione degli artt.342 e 343 c.p.c. Il motivo è infondatopoiché l’atto di appello ha specificato in modo suffi- ciente le censure, relative alla mancata valutazione della opposizione alla sanzione accessoriae al mancato rilievo del difetto di contestazione imme- diata. La censura, a ben vedere, sollecita un esito abortivo del giudizio visto sempre con sfavore sia da questa Corte che dalla CEDU (cfr. SSUU n. 27199/2017 in motivazione). Il nono motivo (p. 27 ss.) censura che il Tribunale ha annullato il verbale per mancata indicazione degli impedimenti alla contestazione immediata dell'illecito. Si deduce violazione degli artt. 13, 14 l. 689/81, della l. 241/90, l. 142/90, delle leggi regionali 12/02, 9/05, 4/06, 4/15, degli artt. 187, 276, 279 c.p.c., degli artt. 24 e 11 cost. Il motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi (cfr. Cass.19989/17 e 8247/24),rectius: l’aggira. Infatti, i l giudice di appello ha va- lorizzato la mancata indicazione, in quella sede, cioè nel verbale,dei motivi che esonerano dalla contestazione immediata e il ricorso tenta di sopperire a tale difetto, semplicemente riproponendo in sede giudiziale l’indicazione di tali motivi (cioè, il carattere permanente dell’illecito e il carattere cartolare dell’accertamento). Il primo motivo (p. 7) e il secondo motivo (p. 10) fanno valere che l’op- posizione è da dichiarare inammissibile poiché il privato ha pagato la san- zione prima di proporre l'opposizione (quindi l’appello doveva essere re- spintocon conferma della pronuncia di primo grado). In particolare, si so- stiene che il pagamento in misura ridotta fa venire meno la legittimazione a proporre opposizione. Si deduce l’omesso esame del fatto del pagamento (primo motivo) e la violazione degli artt. 202 e ss. e 204-bis e ss. Cds(se- condo motivo). 5di 5 – 30387/2020 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 16 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo e il secondo motivo sono fondati parzialmente, cioè limitatamente al seguente profilo. Il pagamento in misura ridotta implica una rinuncia alla opposizione concernente la sanzione pecuniaria, ma non esclude l’opposizione alle eventuali sanzioni accessorie (cfr. art. 202 co. 1 CdS, così come concretizzato da Cass. SU 20544/2008; cfr. anche Cass.37999/2021). In altri termini, il Tribunale ha mancato di cogliere che il pagamento in misura ridotta consente sì l’opposizione alla sanzione accessoria , ma consolida la sanzione pecuniaria,poiché implica la rinuncia ( con riferimento a tale sanzione) a far valere (in via di opposizione) il vizio relativo al la mancata indicazione dei motivi ostativi alla contestazione immediata. L’errore del Tribunale è evidente: la sentenza va quindi cassata in relazione a tale profilo e si rende necessario un nuovo esame. 3. – In conclusione, s ono acco lti i primi due motivi di ricorso, sono rigettati i restanti motivi, ècassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, ed è rinviata la causa al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso , rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia l