CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06640/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28503/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Fe- derico Confalonieri 1 (p.e.c.: carlo.cipriani@pec.avvocatici- priani.com); –ricorrente principale – nonché Oggetto:principio di cor- rispondenza chiesto - pronunciato AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappresentantep.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , tutti rap- presentatie difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nizzi,domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglian.2377/15/2015 depositata il 1 2 novembre 20 1 5 , non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia venivaaccolto l’appello proposto da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. di Mi- noiaMarino C. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n. 121/11/2009di r i getto , previa riunione, de i ricors i introduttiv i pro- posti da i contribuent i nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’agentedella riscossione , avent i ad oggetto l’iscrizione a ruolo e lacartella di pagamento n. 014200700780724570002 per IVA rela- tivaall’anno di imposta 2002 . 2.La cartella faceva seguito all’ avviso di accertamento notificato a lla società di persone e non impugnato , con conseguente iscrizione a ruolodel credito a carico della società delle somme dovute sulla base ditale atto impositivo e la notifica della consequenziale cartella di pagamentoalla società, quale intestataria del ruolo, e ai soci, quali coobbligatiin solido al pagamento dei debiti sociali ex art. 2291, co. 1,cod. c iv . . 3. Il giudice di prime cure rigettava la prospettazione dei contri- buenti.Con riferimento alla pretesa inesistenza o nullità della notifica dellacartella alla società, la CTP osservava che l’agente della riscos- sione,in all e gato alla memoria di costituzione, aveva prodotto valida provadel ricevimento. 4.Incardinato il giudizio d’appello , la CTR sospendeva il processo in attesa dell'esito del giudizio civile di querela di falso nelle more in- stauratoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sottoscrizione apposta sull'av- visodi ricevimento della notifica della cartella alla società . La querela difalso si concludeva davanti all’AGO con la declaratoria del la falsità dellafirma di [OSCURATO:PERSONA] apposta sull'avviso di ricevimento della cartella indirizzata alla società. Riassunto il processo, la CTR inter- pretaval'articolo 2304 c od . c iv ., in tema di responsabilità dei soci di unasocietà in nome collettivo, stabil endo che i creditori sociali, an- chese la societ à era in liquidazione, non po tevano pretendere il pa- gamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio socialedella società . 5.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso principale l’agente dellariscossione affidato ad un motivo . L ’Agenzia delle Entrate pro- pone ricorso successivo , da qualificarsi come incidentale, affidato a due motivi . R eplica il contribuente con un unico controricorso av- versole due impugnazioni . Consideratoche: 6.Con il primo motivo del ricorso principale dell’agente della riscos- sione– in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – si prospettala violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 24, 25, 45 e 50 del d.P.R. 602/73, nonchè dell'art. 2304 cod. civ. per aver la CTRdeciso la causa sul presupposto che la cartella di pagamento sia unatto dell'esecuzione forzata. 7. Il motivo per connessione va esaminato unitamente all’analogo secondo motivo del ricorso incidentale che, in rapporto all’art. 360 primocomma n. 3 cod. proc. civ. – deduce a sua volta la violazione efalsa applicazione degli artt. 2304 , 2291 comma 1 e 1292 cod. civ. . 8.I due motivi, sostanzialmente sovrapponibili, sono fondati. 8.1.Va rammentato il principio consolidato secondo il quale la car- telladi pagamento, al pari del sollecito di pagamento, non possono essere qualificati come atti dell’esecuzione (Cass. Sez. U.14648/2017). 8.2.Nella ratio decidendi espressa sul beneficium excussionis , il giu- diceall’ultima pagina della sentenza afferma che « nessuna richiesta dipagamento poteva essere avanzata nei confronti dei soci in man- canzadi una valida escussione della società » . C osì facendo la CTR implicitamente rit iene che la cartella di pagamento sia un atto dell’esecuzione,per tale ragione soggett a all'osservanza del disposto dicui all'art. 2304 cod. civ. . L’ interpretazione offerta dalla sentenza impugnata non è co rretta , in quanto la cartella non legittima il pa- gamentoe il beneficium excussionis , ma è solo l'atto che preannun- cial'esercizio dell'azione esecutiva . 9.Con il primo motivo d e l l’Agenzia ricorrente inci d entale – dedotto ai fini dell’art. 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. – si lamenta il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pro- nunciatoda parte del giudice d’appello, in v iolazione e falsa applica- zione degli artt. 112 cod. proc. civ.. La CTR ha espresso un’unica ratiodecidendi, incentrata sulla nullità della notifica della cartella di pagamentonei confronti della CTR e sulla necessità del preventivo beneficio dell’escussione del patrimonio sociale anteriormente all’escussionedel patrimonio dei soci, ma i contribuent i non avreb- beromai sollevato in primo grado né in appello la questione del be- neficiumexcussionis.10.Il motivo è fondato e non trova accoglimento l’eccezione di inam- missibilitàdel mezzo di impugnazione per difetto di autosufficienza sollevatain controricorso . Infatti, non solo con riferimento al profilo di doglianza relativo all’omessapronuncia sussiste un potere - dovere del giudice di esame degliatti del processo, ma è la sentenza stessa a rendere noto con precisione quali fossero i motivi di ricorso in primo grado e poi in appello. 11. In sentenza , nello svolgimento del “fatto”, si legge che davanti allaCTP i ricorrenti: « Ivi hanno chiesto l'annullamento della cartella impugnata: - per violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 in quanto privadi alcuni degli elem en ti essenziali richiesti dal predetto articolo di legge; - per violaz ione dell'art. 1, co. 5 bis, lett. b ) d.l . n. 106/2005in quanto non notificata alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. ma solamente ai suoi due soci; - per violazione dell'art. 2, co. 2,dell’art. 5, co. 1 , dell'art. 11, co. 1 e 2 e dell'art. 27 del d.l. gs. n. 472/1997,in quanto le sanzioni nei confron ti dei soci possono essere irrogate solo ove si accerti una loro resp on sabilit à nel compimento diatti illegittimi; - per violazione dell'art. 6, co. 5, dello statuto del. contribuentee dell'art. 60, co. 6, d. P . R . n. 633/1972 in quanto l'ente impositore ha omesso d i invitare al contraddittorio il contribuente primadell'emissione dell'atto di accertamento. » . 12. Inoltre , sempre nello svolgimento del “fatto”, il giudice riporta accuratamentei motivi di appello: « Ivi hanno dedotto la nullità dell a sentenza impugnata in quanto - i giudici di prime cure avrebbero dovutointerrompere il giudizio perché prima dell'udienza di discus- sione il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato c opia dell'atto di citazi o ne per quereladi falso in c orso di n o tifica z ione come da attestazione appo- stadall'[OSCURATO:PERSONA]; - i giudici di prime cure: a) non hanno consideratoche la notifica della cartella di pagamento nei confronti dellasnc Paradis e in liquidazione, è stata eseguita presso l'indirizzò diresidenza del liquidatore e non presso la s ede legale della società in persona del liquidatore; b) hanno omesso di pronunciarsi sulla eccepitanullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazionee per mancata indicazione del responsabile del procedi- mento e sulla eccepita illegittimità delle sanzioni irrogate nei c o n- frontidei soci. » . 13.Non vi è traccia della menzione del beneficio della previa escus- sionedel patrimonio sociale prima dell’escussione del patrimonio dei soci,questione non rilevabile d’ufficio e che dev’essere posta nel giu- dizio dalla parte che vi ha interesse (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 28709del 16/12/2020 ) , in quanto previsione sp ecificamente dettata nell’interessedel credito condebitore solidale che vi ha interesse. 14.L’accoglimento d i entrambi i ricorsi determina la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio al giudice del merito, in diversa com- posizione, per i suddett i profil i