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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27637/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 aprile 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 2 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di quattro diverse violazioni degli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. commesse in Milano nelle date dell'8 marzo 2019, 1° marzo 2019, 21 marzo 2019 e 22 maggio 2019 [rispettivamente capi O), P), Q) e HH) della rubrica] e del reato di cui all'art. 648 cod. pen, commesso a Milano il 17 marzo 2019 [capo AA) della rubrica].

Ritenuta la continuazione tra detti reati, più grave il furto aggravato di cui al capo O), Zarzaga è stato condannato alla pena finale di anni cinque, mesi sei di reclusione ed C 950,00 di multa oltre alle pene accessorie previste dalla legge.

All'imputato non sono state applicate attenuanti e si è ritenuto dovesse operare la recidiva, pur non considerata ai fini dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen. 2.

Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza/ articolandolo in tre motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

2.1. Col primo motivo la difesa eccepisce, come già aveva fatto in primo grado e in grado di appello, la nullità del decreto di giudizio immediato per indeterminatezza dell'imputazione.

Sostiene, in particolare, che dal capo di imputazione non risulta chi sarebbe la persona offesa dei furti, in che modo sarebbe avvenuto l'impossessamento, quali sarebbero esattamente i beni sottratti.

La stessa indeterminatezza caratterizzerebbe la contestazione della ricettazione, non essendo precisato in cosa sarebbe consistita l'attività di intermediazione ascritta all'imputato.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità sostenendo che sarebbe insufficiente a tal fine il contenuto delle conversazioni intercettate, sul quale, invece tale affermazione si fonda.

2.3. Col terzo motivo, il ricorso deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Sarebbe stata esclusa con motivazione illogica o comunque carente l'ipotesi lieve di ricettazione e la motivazione fornita per giustificare l'entità della pena inflitta sarebbe carente.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha replicato con memoria scritta insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità.

2. Col primo motivo, il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato conseguente a indeterminatezza dell'imputazione che aveva tempestivamente proposto nel giudizio di primo grado ed era stata respinta con ordinanza, impugnata in appello insieme alla sentenza.

La Corte territoriale ha disatteso tale eccezione osservando: che le modalità della condotta e la natura dei beni sottratti sono state puntualmente descritte, per ciascun capo di imputazione; che ci si è avvalsi a tal fine del contenuto delle conversazioni tra Zarzaga e [OSCURATO:PERSONA] (originario coimputato); che nello stesso modo sono stati indicati il tempo e il luogo di commissione di ciascuno dei fatti, individuati grazie alla localizzazione gps dell'autovettura a bordo della quale quelle conversazioni sono state intercettate; che la contestazione contenuta nel capo AA) consente l'individuazione puntuale dei beni oggetto della condotta di intermediazione, delle modalità dell'azione e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali la stessa sarebbe stata compiuta.

Sulla base di queste argomentazioni, che non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, la Corte territoriale sostiene che nessun pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato si è in concreto verificato.

Applica così, puntualmente, i principi di diritto secondo i quali l'indeterminatezza del capo di imputazione non può essere ritenuta sussistente quando l'imputato sia in grado di individuare agevolmente gli specifici fatti che gli sono stati addebitati e, nel valutarla, si deve verificare se il diritto di difesa sia stato pregiudicato.

Ed invero, per giurisprudenza costante «non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito» (Tra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 11/12/2015, Ferrante, Rv. 265825; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090)

3. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorrente si limita a reiterare le medesime censure già proposte in appello e motivatamente respinte dalla Corte territoriale che ha fatto proprie le amplissime motivazioni della sentenza di primo grado.

La Corte di appello evidenzia che il contenuto delle conversazioni captate (le più significative delle quali sono riportate con riferimento a ciascun capo di imputazione) è incompatibile con la tesi difensiva secondo la quale Zarzaga si sarebbe limitato a "millantare" con Vibliani la propria esperienza nella commissione di furti e tale motivazione è scevra da profili di contraddittorietà o illogicità.

Con specifico riferimento alla ricettazione contestata al capo AA), la sentenza impugnata illustra, con argomentazione esauriente, che la conversazione captata è inequivoca nell'attribuire a Zarzaga il ruolo di intermediario ai fini della vendita di un computer e di un Ipad provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Si deve ricordare, allora, che alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa e che un tal modo di procedere snaturerebbe il giudizio di legittimità trasformando la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nel confermare la decisione adottata dal Giudice di primo grado con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha evidenziato: - che il valore del computer e dell'Ipad non consente di ritenere la particolare tenuità della ricettazione; - che la pena per il reato più grave è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale previsto per il reato aggravato e tale scelta è giustificata dall'intensità del dolo (desunta dalla constatazione che «l'imputato si accompagnava al complice al solo scopo di commettere furti su auto»), dai numerosi precedenti specifici, dalla condotta di vita e dalla mancanza di lecite fonti di reddito; - che gli aumenti a titolo di continuazione non sono elevati, sono graduati in ragione della tipologia del reato e giustificati nella loro entità dalla particolare intensità del dolo; - che, pur ritenuta la contestata recidiva, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen., il relativo aumento di pena non è stato eseguito.Tali motivazioni si sottraggono alle censure del ricorrente.

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).

A ciò deve aggiungersi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, e così non è nel caso di specie (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 aprile 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 2 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di quattro diverse violazioni degli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. commesse in Milano nelle date dell'8 marzo 2019, 1° marzo 2019, 21 marzo 2019 e 22 maggio 2019 [rispettivamente capi O), P), Q) e HH) della rubrica] e del reato di cui all'art. 648 cod. pen, commesso a Milano il 17 marzo 2019 [capo AA) della rubrica]. Ritenuta la continuazione tra detti reati, più grave il furto aggravato di cui al capo O), Zarzaga è stato condannato alla pena finale di anni cinque, mesi sei di reclusione ed C 950,00 di multa oltre alle pene accessorie previste dalla legge. All'imputato non sono state applicate attenuanti e si è ritenuto dovesse operare la recidiva, pur non considerata ai fini dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza/ articolandolo in tre motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo la difesa eccepisce, come già aveva fatto in primo grado e in grado di appello, la nullità del decreto di giudizio immediato per indeterminatezza dell'imputazione. Sostiene, in particolare, che dal capo di imputazione non risulta chi sarebbe la persona offesa dei furti, in che modo sarebbe avvenuto l'impossessamento, quali sarebbero esattamente i beni sottratti. La stessa indeterminatezza caratterizzerebbe la contestazione della ricettazione, non essendo precisato in cosa sarebbe consistita l'attività di intermediazione ascritta all'imputato. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità sostenendo che sarebbe insufficiente a tal fine il contenuto delle conversazioni intercettate, sul quale, invece tale affermazione si fonda. 2.3. Col terzo motivo, il ricorso deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Sarebbe stata esclusa con motivazione illogica o comunque carente l'ipotesi lieve di ricettazione e la motivazione fornita per giustificare l'entità della pena inflitta sarebbe carente.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha replicato con memoria scritta insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 2. Col primo motivo, il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato conseguente a indeterminatezza dell'imputazione che aveva tempestivamente proposto nel giudizio di primo grado ed era stata respinta con ordinanza, impugnata in appello insieme alla sentenza. La Corte territoriale ha disatteso tale eccezione osservando: che le modalità della condotta e la natura dei beni sottratti sono state puntualmente descritte, per ciascun capo di imputazione; che ci si è avvalsi a tal fine del contenuto delle conversazioni tra Zarzaga e [OSCURATO:PERSONA] (originario coimputato); che nello stesso modo sono stati indicati il tempo e il luogo di commissione di ciascuno dei fatti, individuati grazie alla localizzazione gps dell'autovettura a bordo della quale quelle conversazioni sono state intercettate; che la contestazione contenuta nel capo AA) consente l'individuazione puntuale dei beni oggetto della condotta di intermediazione, delle modalità dell'azione e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali la stessa sarebbe stata compiuta. Sulla base di queste argomentazioni, che non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, la Corte territoriale sostiene che nessun pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato si è in concreto verificato. Applica così, puntualmente, i principi di diritto secondo i quali l'indeterminatezza del capo di imputazione non può essere ritenuta sussistente quando l'imputato sia in grado di individuare agevolmente gli specifici fatti che gli sono stati addebitati e, nel valutarla, si deve verificare se il diritto di difesa sia stato pregiudicato. Ed invero, per giurisprudenza costante «non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito» (Tra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 11/12/2015, Ferrante, Rv. 265825; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090) 3. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente si limita a reiterare le medesime censure già proposte in appello e motivatamente respinte dalla Corte territoriale che ha fatto proprie le amplissime motivazioni della sentenza di primo grado. La Corte di appello evidenzia che il contenuto delle conversazioni captate (le più significative delle quali sono riportate con riferimento a ciascun capo di imputazione) è incompatibile con la tesi difensiva secondo la quale Zarzaga si sarebbe limitato a "millantare" con Vibliani la propria esperienza nella commissione di furti e tale motivazione è scevra da profili di contraddittorietà o illogicità. Con specifico riferimento alla ricettazione contestata al capo AA), la sentenza impugnata illustra, con argomentazione esauriente, che la conversazione captata è inequivoca nell'attribuire a Zarzaga il ruolo di intermediario ai fini della vendita di un computer e di un Ipad provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Si deve ricordare, allora, che alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa e che un tal modo di procedere snaturerebbe il giudizio di legittimità trasformando la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel confermare la decisione adottata dal Giudice di primo grado con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha evidenziato: - che il valore del computer e dell'Ipad non consente di ritenere la particolare tenuità della ricettazione; - che la pena per il reato più grave è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale previsto per il reato aggravato e tale scelta è giustificata dall'intensità del dolo (desunta dalla constatazione che «l'imputato si accompagnava al complice al solo scopo di commettere furti su auto»), dai numerosi precedenti specifici, dalla condotta di vita e dalla mancanza di lecite fonti di reddito; - che gli aumenti a titolo di continuazione non sono elevati, sono graduati in ragione della tipologia del reato e giustificati nella loro entità dalla particolare intensità del dolo; - che, pur ritenuta la contestata recidiva, ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen., il relativo aumento di pena non è stato eseguito.Tali motivazioni si sottraggono alle censure del ricorrente. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). A ciò deve aggiungersi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, e così non è nel caso di specie (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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