CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 17487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R EPUBBLICA I TALIANA I N [OSCURATO:PERSONA] P OPOLO I TALIANO L A C ORTE S [OSCURATO:PERSONA] C ASSAZIONE - S EZIONE T RIBUTARIA - O GGETTO composta dai seguenti magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 21205/2017 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel. - Rep. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha deliberato di pronunciare la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21205/2017 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] R EGIONE C AMPANIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63B41 H703 M) dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania. - RICORRENTE – CONTRO C ALIENDO T OMMASO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66C11 I073 L), residente in Nola, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21. - INTIMATO - IRBA per la cassazione della sentenza n. 1069/52/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 8 febbraio 2017, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza del 15 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. L ETTE le motivate conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], depositate l’11 gennaio 2023 (telematicamente il 31 gennaio 2023), con le quali è stato chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia in esame riguarda l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (di seguito, in acronimo, IRBA), che è stata oggetto dell’avviso di accertamento n. 2013/597888, notificato il 10 settembre 2013, con il quale la Regione Campania aveva richiesto, per l’anno d’imposta 2005, a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato in Nola, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 40, identificato con il codice U.T.F. NAY01011U, il pagamento della somma di 11.434,05 €. 2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 14700/35/2015 della Commissione tributaria provinciale di Napoli e, per l’effetto, in sua riforma, annullava il menzionato avviso di accertamento. 2.1. Nello specifico, il Giudice regionale perveniva a tale decisione, ritenendo, in termini assorbenti, fondata l’eccezione di prescrizione (rectius di decadenza dall’esercizio del potere impositivo) avanzata dal contribuente, assumendo che: -«non si reputa […] applicabile alla fattispecie concreta in esame la disposizione dell’art. 15 del T.U. sulle accise poiché è evidente che l’accertamento stesso è scaturito unicamente dall’analisi, cui l’amministrazione avrebbe potuto procedere più tempestivamente, della dichiarazione regolarmente presentata, nei termini, dal contribuente, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne aveva la disponibilità sin dal 2006»; - «nessuna altra condotta omissiva o impeditiva o di ostacolo all’accertamento è stata dedotta o provata dall’amministrazione regionale» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata). 3. Con ricorso spedito per la notifica a [OSCURATO:PERSONA] il 6 settembre 2017, tramite servizio postale ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la Regione Campania proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. 4.[OSCURATO:PERSONA] è restato intimato. L E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico, articolato, motivo di ricorso la Regione Campania ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 504. 1.1. Nello specifico, la ricorrente ha ricostruito la normativa di riferimento, ritenuta applicabile ratione temporis, osservando che: a. l’art. 3, comma 3, della legge reg. Campania, 24 dicembre 2003, n. 28 (integrata, con modifiche, dalle leggi regionali della Campania, 12 novembre 2004, n. 8 ed 11 agosto 2005, n. 15) stabiliva che «L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell’impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al decreto del Ministero delle Finanze 30/07/1996, art. 1, co.1, lett. d)»; b. l’art. 3, comma 6, della citata legge reg. prevedeva che «All’accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale, redatta in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 30/07/1996 del Ministero delle Finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva ed al contenzioso provvede anche l’amministrazione regionale ai sensi della L. 28/12/1995, n. 549, art. 3, co. 13° e del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504, art. 50, co 1° (TU delle accise) in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di IRAP» (v. pagine nn. 5 e 6 del ricorso). 1.2. La ricorrente ha premesso, altresì, che l’art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabiliva che «L'IRBA è versata direttamente alla regione dal concessionario o dal titolare dell'impianto dell’autorizzazione amministrativa dell’impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di prodotto fatturato distintamente per impianto assoggettato alla tenuta del registro di carico e scarico (DM 30/07/1996)» (v. pagina n. 5 del ricorso). 1.3. Ciò premesso, l’istante ha sottolineato, in punto di fatto, che solo in data 24 febbraio 2013 fu possibile acquisire la copia del prospetto di chiusura del registro di carico/scarico inviato dall’Agenzia delle Dogane di Napoli 2, assumendo, pertanto, che il termine per la notifica dell’accertamento e, dunque, anche il termine di prescrizione decorreva da tale data, poiché a tale epoca doveva farsi risalire, a mente dell’art. 15 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la scoperta dell’illecito, vertendosi in tema di comportamento omissivo del contribuente. 1.4. Pertale via, la Regione ha sostenuto che il Giudice dell’appello avrebbe confuso tra dichiarazione presentata all’Agenzia delle Dogane ai fini delle accise statali e quella che il Caliendo avrebbe dovuto presentare alla Regione e che invece ha omesso di rendere all’ente territoriale, evidenziando che la prima è adempimento diverso ed autonomo rispetto all’obbligo di presentazione alla Regione della dichiarazione ai fini IRBA, disciplinato dalla citata normativa regionale. 1.5. Sotto altro profilo, l’istante ha anche contestato l’omessa pronuncia sulla deduzione difensiva della Regione, volta a confutare l’eccezione del contribuente secondo cui l’imposta in oggetto sarebbe stata versata dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentando sul punto che si trattava di circostanza non veritiera, non avendo detta società presentato alcuna dichiarazione e non avendo corrisposto alcunchè in relazione alla pretesa in oggetto. 2. Tanto ricapitolato, va preliminarmente rilevato, con valore assorbente rispetto all’esamedel motivo di ricorso, che non risulta agli atti il deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso al Caliendo, come detto spedito il 6 settembre 2017, il tutto come certificato anche dalla cancelleria in data 15 febbraio 2023, né è stata richiesta la rimessione in termini. 3. Alla luce di tale evidenza, il ricorso va dichiarato inammissibile, tenuto conto del consolidato principio di questa Corte secondo cui: -- « la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizionedell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita»; -«[…] ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Sez. 6 - 5, n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 – 01 […]»; -[…] ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso [ …]» (così Cass., Sez. T., 23 gennaio 2023, n. 2031, che richiama, Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8641, che richiama Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n. 23793, Cass., Sez. Un., 12 maggio 2010, n. 11429, e, nello stesso senso, Cass., Sez. V, 21 luglio 2021, n. 20778, che richiama Cass, Sez. 1, 16 settembre 1995, n. 9782). 4. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Nondimeno, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della Regione Campania, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P.Q.M. la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e dàatto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della Regione