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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16725/2026

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prio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026contro1548VASSALLO DENIS, rappresentato e difeso dagli avvocatiANTONIO FUSILLO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 625/2019 della CORTE D’APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1548/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di FireNnumzeero hdi ara ccolta generale 16725/2026respinto il gravame proposto dall’Inps avverso la pronuncia dDait a pubblicazione 28/05/2026primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Vassallo – titolare di impresa di intrattenimento e divertimentoitinerante presso i [OSCURATO:PERSONA] iscritto alla Gestione commercianti,a sua domanda, sin dal 2011 – contro l’avviso di addebitomediante il quale gli era stato intimato il pagamento deicontributi previdenziali relativi all’anno 2016 perché iscritto allaGestione commercianti.

Con la proposta opposizione, difatti,Vassallo aveva contestato tale iscrizione, sostenendo che inrealtà la sua attività doveva essere ricondotta nel settoreindustria, trattandosi di “spettacolo viaggiante”.Per quanto qui rileva, la Corte d’appello ha affermato chel’attività svolta da Vassallo di intrattenimento itinerante pressoi [OSCURATO:PERSONA] rientrava nell’elenco delle attività spettacolari,del 1968, riconducibile al settore industria.2.

Avverso detta pronuncia l’Inps, anche in qualità dimandatario della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso, illustratoda memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito mediante controricorso.3.

All’esito della camera di consiglio del 25 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 18, primo comma, della l. n. 337 del 1968,per avere la Corte d’appello ritenuto che l’attività svolta da- 2 -Vassallo (attività di spettacoli viaggianti, ovverNou merod rie gistro generale 12169/2020Numero sezionale 1548/2026intrattenimento e divertimento itinerante presso i LunaNu mPearor dki r)a ccolta generale 16725/2026avesse natura industriale e non commerciale.

Data pubblicazione 28/05/2026L’Inps evidenzia che, nel valutare la fondatezza della domandadi Vassallo, la Corte d’appello aveva fatto erroneamenteriferimento all’art. 49 della l. n. 88 del 1989, il quale in realtàriguarda soltanto i datori di lavoro e la tutela previdenzialeapprestata a favore dei lavoratori subordinati di costoro.

Rilevache la tutela previdenziale dei lavoratori autonomi, invece,passa attraverso le disposizioni legislative che afferiscono allecategorie dei commercianti, artigiani, lavoratori autonomi,agricoli, soggetti iscrivibili alla Gestione separata.

Deduce chenel caso in esame rileva l’art. 18 della l. n. 337 del 1968, il quale– mediante il rinvio ad altre disposizioni – estende a coloro chesvolgono attività equestre o di spettacolo viaggiantel’assicurazione per malattia e l’assicurazione per invalidità,vecchiaia e superstiti previste in favore dei lavoratori autonomicommercianti e ai loro familiari coadiutori.

Sostiene, quindi, chenella specie la Corte d’appello ha errato nel disconoscere lapretesa contributiva, posto che l’obbligo di iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] commercianti discende dall’art. 18 cit.2.

Va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dalla parte controricorrente, secondo la qualel’Inps aveva introdotto nel giudizio di legittimità questioni maisollevate nei gradi di merito, così incorrendo nella violazione deinova.2.1.

Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, apena di inammissibilità, questioni che siano già comprese neltema del decidere del giudizio di appello, non essendoprospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni- 3 -nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella faNsumee rod rie gistro generale 12169/2020Numero sezionale 1548/2026merito né rilevabili d’ufficio (v.

Cass. n. 22886 del 2N0u2m2er,o dii nra ccolta generale 16725/2026motivazione; v. anche Cass. n. 17041 del 2013, Cass. n. 2069D4at a pubblicazione 28/05/2026del 2018 e Cass. n. 20712 del 2018).2.2.

Nella specie, la questione relativa alla sussistenzadell’obbligo di Vassallo di iscriversi alla Gestione commerciantinon soltanto non è nuova rispetto al thema decidendumdelineatosi nei gradi merito, ma ha rappresentato il fulcro dellacontroversia, come si ricava dalla piana lettura della sentenzaimpugnata, da cui risulta altresì che anche il tema d’indagineconcernente la riconducibilità dell’attività svolta dall’odiernoricorrente nel novero delle attività spettacolari di cui alla l. n.337 del 1968 aveva formato oggetto di decisione sia in primoche in secondo grado.2.3.

Conseguentemente, va senz’altro escluso che, tramite ilricorso in esame, l’Inps abbia prospettato per la prima volta insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati in sede di merito.3.

Nel merito, il ricorso è fondato.3.1.

La questione interpretativa sottesa alla presentecontroversia è stata già risolta da questa Corte con la sentenza10 ottobre 2025, n. 27196, con la quale è stato enunciato ilseguente principio di diritto: «In virtù dell’art. 18 della legge 18marzo 1968, n. 337 (Disposizione sui circhi equestri e sullospettacolo viaggiante), gli esercenti dei circhi equestri e dellospettacolo viaggiante sono obbligati a iscriversi nella gestioneassicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazioneobbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agliesercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori ecoordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori- 4 -autonomi) e successive modificazioni ed integrazionNiu,m eroa rle gistro generale 12169/2020Numero sezionale 1548/2026ricorrere dei requisiti sanciti dall’art. 29, primo commaNu,m deroe dlli ara ccolta generale 16725/2026legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dDeait a pubblicazione 28/05/2026trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamicasalariale), così come modificato dall’art. 1, comma 203, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica)».3.2.

A tale indirizzo interpretativo il Collegio ritiene di doverdare continuità, non essendo stati prospettati validi motivi perdiscostarsene.La motivazione del citato arresto è da intendersi in questa sederichiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quantoesprime considerazioni che si attagliano senz’altro anche allapresente controversia e che appaiono risolutive.3.3.

In questa sede è utile soltanto ricordare, in sintesi, che lasentenza n. 27196 cit. prende le mosse dalla l. n. 337 del 1968(recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacoloviaggiante»), il cui art. 2 stabilisce che lo spettacolo viaggiantecomprende «le attività spettacolari, i trattenimenti e lechiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in manierastabile», con esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di trattenimento.L’art. 18 della l. n. 337 cit., al primo comma, dispone che «Gliesercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sonocompresi fra i soggetti indicati all’articolo 1, penultimo comma,della legge 27 novembre 1960, n. 1397», cioè la legge chiamataa disciplinare l’assicurazione obbligatoria contro le malattie pergli esercenti attività commerciali.Il secondo comma dello stesso art. 18 estende agli esercenti deicirchi equestri e dello spettacolo viaggiante, ai fini- 5 -dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstNiutmi,e role re gistro generale 12169/2020Numero sezionale 1548/2026disposizioni della l. n. 613 del 1966, recante la «EsteNunmseiroo ndi era ccolta generale 16725/2026dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia edD ait a pubblicazione 28/05/2026superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiaricoadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per ilavoratori autonomi».

Dunque, l’estensione concerne sia latutela assicurativa contro la malattia che la tutela assicurativacontro l’invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.3.4.

L’assetto delineato dal legislatore non è mutato dopol’entrata in vigore dell’art. 1 della l. 23 dicembre 1996, n. 662,il quale, rafforzando l’ambito applicativo della tutela, ha esteso:1) al comma 202, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, lavecchiaia ed i superstiti ai soggetti che esercitino in qualità dilavoratori autonomi le attività di cui all’art. 49 lett. d) della l. n.88 del 1989, concerne le attività del settore terziario e, inparticolare, le attività commerciali, ivi comprese quelleturistiche, quelle di produzione, intermediazione e prestazionedei servizi anche finanziari, le relative attività ausiliarie, conesclusione dei professionisti ed artisti; 2) al comma 206,l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e isuperstiti ai parenti ed affini entro il terzo grado.3.5.

L’espansione delle garanzie non altera quelle già sancitedalle disposizioni della l. n. 337 cit., che anche la normativaposteriore ha confermato (cfr. il d.lgs. n. 179 del 2009).

Némilita contro l’obbligo contributivo l’eventuale classificazione nelsettore industria, eseguita in conformità all’art. 49 della l. n. 88del 1989, posto che tale classificazione riguarda solo i datori dilavoro e la tutela previdenziale apprestata in favore deilavoratori subordinati di costoro.

La tutela previdenziale deilavoratori autonomi, invece, è disciplinata dalle specificheprevisioni di legge che riguardano, rispettivamente: a) i- 6 -commercianti; b) gli artigiani; c) i lavoratori autonomi agNruicmoerloi ;re gistro generale 12169/2020Numero sezionale 1548/2026d) i soggetti che in forza della loro attività sono iscriviNbuimlie roa dlli ara ccolta generale 16725/2026Gestione separata.

Data pubblicazione 28/05/20263.6.

Di conseguenza, l’obbligo contributivo dev’essere vagliatoalla stregua della disciplina dettata dall’art. 18 cit., perché essasi configura come lex specialis e, comunque, perché illegislatore, con il d.lgs. n. 179 del 2009, ne ha confermato laperdurante vigenza, già corroborata dalle specifiche previsionidella l. n. 662 del 1996.3.7.

Con tali riferimenti normativi non si confronta la sentenzad’appello, che dà rilievo alla classificazione del datore di lavoro,senza considerare che oggetto del presente giudizio è l’attivitàlavorativa autonoma svolta dal medesimo e la correlata tutelaprevidenziale ad esso spettante.4.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere accolto e, pertanto, la sentenza impugnata vacassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze che, in diversacomposizione, provvederà ad un nuovo esame dellacontroversia attenendosi al principio di diritto sopra indicato.Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello compete anche laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaper un nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo2026La PresidenteLucia Esposito- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
prio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026contro1548VASSALLO DENIS, rappresentato e difeso dagli avvocatiANTONIO FUSILLO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 625/2019 della CORTE D’APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1548/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di FireNnumzeero hdi ara ccolta generale 16725/2026respinto il gravame proposto dall’Inps avverso la pronuncia dDait a pubblicazione 28/05/2026primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Vassallo – titolare di impresa di intrattenimento e divertimentoitinerante presso i [OSCURATO:PERSONA] iscritto alla Gestione commercianti,a sua domanda, sin dal 2011 – contro l’avviso di addebitomediante il quale gli era stato intimato il pagamento deicontributi previdenziali relativi all’anno 2016 perché iscritto allaGestione commercianti. Con la proposta opposizione, difatti,Vassallo aveva contestato tale iscrizione, sostenendo che inrealtà la sua attività doveva essere ricondotta nel settoreindustria, trattandosi di “spettacolo viaggiante”.Per quanto qui rileva, la Corte d’appello ha affermato chel’attività svolta da Vassallo di intrattenimento itinerante pressoi [OSCURATO:PERSONA] rientrava nell’elenco delle attività spettacolari,del 1968, riconducibile al settore industria.2. Avverso detta pronuncia l’Inps, anche in qualità dimandatario della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso, illustratoda memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito mediante controricorso.3. All’esito della camera di consiglio del 25 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 18, primo comma, della l. n. 337 del 1968,per avere la Corte d’appello ritenuto che l’attività svolta da- 2 -Vassallo (attività di spettacoli viaggianti, ovverNou merod rie gistro generale 12169/2020Numero sezionale 1548/2026intrattenimento e divertimento itinerante presso i LunaNu mPearor dki r)a ccolta generale 16725/2026avesse natura industriale e non commerciale. Data pubblicazione 28/05/2026L’Inps evidenzia che, nel valutare la fondatezza della domandadi Vassallo, la Corte d’appello aveva fatto erroneamenteriferimento all’art. 49 della l. n. 88 del 1989, il quale in realtàriguarda soltanto i datori di lavoro e la tutela previdenzialeapprestata a favore dei lavoratori subordinati di costoro. Rilevache la tutela previdenziale dei lavoratori autonomi, invece,passa attraverso le disposizioni legislative che afferiscono allecategorie dei commercianti, artigiani, lavoratori autonomi,agricoli, soggetti iscrivibili alla Gestione separata. Deduce chenel caso in esame rileva l’art. 18 della l. n. 337 del 1968, il quale– mediante il rinvio ad altre disposizioni – estende a coloro chesvolgono attività equestre o di spettacolo viaggiantel’assicurazione per malattia e l’assicurazione per invalidità,vecchiaia e superstiti previste in favore dei lavoratori autonomicommercianti e ai loro familiari coadiutori. Sostiene, quindi, chenella specie la Corte d’appello ha errato nel disconoscere lapretesa contributiva, posto che l’obbligo di iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] commercianti discende dall’art. 18 cit.2. Va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dalla parte controricorrente, secondo la qualel’Inps aveva introdotto nel giudizio di legittimità questioni maisollevate nei gradi di merito, così incorrendo nella violazione deinova.2.1. Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, apena di inammissibilità, questioni che siano già comprese neltema del decidere del giudizio di appello, non essendoprospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni- 3 -nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella faNsumee rod rie gistro generale 12169/2020Numero sezionale 1548/2026merito né rilevabili d’ufficio (v. Cass. n. 22886 del 2N0u2m2er,o dii nra ccolta generale 16725/2026motivazione; v. anche Cass. n. 17041 del 2013, Cass. n. 2069D4at a pubblicazione 28/05/2026del 2018 e Cass. n. 20712 del 2018).2.2. Nella specie, la questione relativa alla sussistenzadell’obbligo di Vassallo di iscriversi alla Gestione commerciantinon soltanto non è nuova rispetto al thema decidendumdelineatosi nei gradi merito, ma ha rappresentato il fulcro dellacontroversia, come si ricava dalla piana lettura della sentenzaimpugnata, da cui risulta altresì che anche il tema d’indagineconcernente la riconducibilità dell’attività svolta dall’odiernoricorrente nel novero delle attività spettacolari di cui alla l. n.337 del 1968 aveva formato oggetto di decisione sia in primoche in secondo grado.2.3. Conseguentemente, va senz’altro escluso che, tramite ilricorso in esame, l’Inps abbia prospettato per la prima volta insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati in sede di merito.3. Nel merito, il ricorso è fondato.3.1. La questione interpretativa sottesa alla presentecontroversia è stata già risolta da questa Corte con la sentenza10 ottobre 2025, n. 27196, con la quale è stato enunciato ilseguente principio di diritto: «In virtù dell’art. 18 della legge 18marzo 1968, n. 337 (Disposizione sui circhi equestri e sullospettacolo viaggiante), gli esercenti dei circhi equestri e dellospettacolo viaggiante sono obbligati a iscriversi nella gestioneassicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazioneobbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agliesercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori ecoordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori- 4 -autonomi) e successive modificazioni ed integrazionNiu,m eroa rle gistro generale 12169/2020Numero sezionale 1548/2026ricorrere dei requisiti sanciti dall’art. 29, primo commaNu,m deroe dlli ara ccolta generale 16725/2026legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dDeait a pubblicazione 28/05/2026trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamicasalariale), così come modificato dall’art. 1, comma 203, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica)».3.2. A tale indirizzo interpretativo il Collegio ritiene di doverdare continuità, non essendo stati prospettati validi motivi perdiscostarsene.La motivazione del citato arresto è da intendersi in questa sederichiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quantoesprime considerazioni che si attagliano senz’altro anche allapresente controversia e che appaiono risolutive.3.3. In questa sede è utile soltanto ricordare, in sintesi, che lasentenza n. 27196 cit. prende le mosse dalla l. n. 337 del 1968(recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacoloviaggiante»), il cui art. 2 stabilisce che lo spettacolo viaggiantecomprende «le attività spettacolari, i trattenimenti e lechiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in manierastabile», con esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di trattenimento.L’art. 18 della l. n. 337 cit., al primo comma, dispone che «Gliesercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sonocompresi fra i soggetti indicati all’articolo 1, penultimo comma,della legge 27 novembre 1960, n. 1397», cioè la legge chiamataa disciplinare l’assicurazione obbligatoria contro le malattie pergli esercenti attività commerciali.Il secondo comma dello stesso art. 18 estende agli esercenti deicirchi equestri e dello spettacolo viaggiante, ai fini- 5 -dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstNiutmi,e role re gistro generale 12169/2020Numero sezionale 1548/2026disposizioni della l. n. 613 del 1966, recante la «EsteNunmseiroo ndi era ccolta generale 16725/2026dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia edD ait a pubblicazione 28/05/2026superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiaricoadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per ilavoratori autonomi». Dunque, l’estensione concerne sia latutela assicurativa contro la malattia che la tutela assicurativacontro l’invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.3.4. L’assetto delineato dal legislatore non è mutato dopol’entrata in vigore dell’art. 1 della l. 23 dicembre 1996, n. 662,il quale, rafforzando l’ambito applicativo della tutela, ha esteso:1) al comma 202, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, lavecchiaia ed i superstiti ai soggetti che esercitino in qualità dilavoratori autonomi le attività di cui all’art. 49 lett. d) della l. n.88 del 1989, concerne le attività del settore terziario e, inparticolare, le attività commerciali, ivi comprese quelleturistiche, quelle di produzione, intermediazione e prestazionedei servizi anche finanziari, le relative attività ausiliarie, conesclusione dei professionisti ed artisti; 2) al comma 206,l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e isuperstiti ai parenti ed affini entro il terzo grado.3.5. L’espansione delle garanzie non altera quelle già sancitedalle disposizioni della l. n. 337 cit., che anche la normativaposteriore ha confermato (cfr. il d.lgs. n. 179 del 2009). Némilita contro l’obbligo contributivo l’eventuale classificazione nelsettore industria, eseguita in conformità all’art. 49 della l. n. 88del 1989, posto che tale classificazione riguarda solo i datori dilavoro e la tutela previdenziale apprestata in favore deilavoratori subordinati di costoro. La tutela previdenziale deilavoratori autonomi, invece, è disciplinata dalle specificheprevisioni di legge che riguardano, rispettivamente: a) i- 6 -commercianti; b) gli artigiani; c) i lavoratori autonomi agNruicmoerloi ;re gistro generale 12169/2020Numero sezionale 1548/2026d) i soggetti che in forza della loro attività sono iscriviNbuimlie roa dlli ara ccolta generale 16725/2026Gestione separata. Data pubblicazione 28/05/20263.6. Di conseguenza, l’obbligo contributivo dev’essere vagliatoalla stregua della disciplina dettata dall’art. 18 cit., perché essasi configura come lex specialis e, comunque, perché illegislatore, con il d.lgs. n. 179 del 2009, ne ha confermato laperdurante vigenza, già corroborata dalle specifiche previsionidella l. n. 662 del 1996.3.7. Con tali riferimenti normativi non si confronta la sentenzad’appello, che dà rilievo alla classificazione del datore di lavoro,senza considerare che oggetto del presente giudizio è l’attivitàlavorativa autonoma svolta dal medesimo e la correlata tutelaprevidenziale ad esso spettante.4. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere accolto e, pertanto, la sentenza impugnata vacassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze che, in diversacomposizione, provvederà ad un nuovo esame dellacontroversia attenendosi al principio di diritto sopra indicato.Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello compete anche laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaper un nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo2026La PresidenteLucia Esposito- 7 -
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