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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 24680/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19035/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 2075/2018depositata il 11/12/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – In data 10 / 11 / 2000 i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Aquino e [OSCURATO:PERSONA]Aquino sottoscrivevano quote di fondi comuni di investimento - OICR denominate 69 Europa e 68 [OSCURATO:PERSONA] (facenti capo alla Società di Gestione del [OSCURATO:PERSONA] SGR) per l'importo complessivo di euro 12.911,42, nell’ambito del rapporto di collocamento di strumenti e servizi finanziari di terzi intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] e per il tramite del suo promotore finanziario, [OSCURATO:PERSONA].

1.1. – Dopo un reclamo sporto da [OSCURATO:PERSONA]Aquino il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]Aquino disponeva in data 10.2.20 03 un'operazione di passaggio tra fondi (switch) con disinvestimento delle quote originariamente acquistate, conseguimento di un controvalore di liquidazione di euro 6.726,40 e conseguente maturazione di una perdita finanziaria di euro 6.185,02.

1.2. –Con atto di citazione del 15/12/2009 [OSCURATO:PERSONA] – quale cessionario del credito dei D’Aquino – conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Banca) , per sentir dichiarare in via principale la inesistenza, nullità, inefficacia o annullabilità dei contratti di investimento o, in subordine, la loro risoluzione per grave inadempimento contrattuale e precontrattuale della Banca, in ogni caso con condanna al risarcimento dei danni subiti dai D’Aquino, i quali erano semplici consumatori con basso livello di scolarizzazione e non avevano alcuna propensione al rischio, sicché le operazioni di acquisto dei fondi di investimento in questione erano risultate estremamente rischiose e inadeguate alla tipologia degli investitori, ma ciò nonostante consigliate dalla Banca, nella persona del promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA], che aveva garantito ai clienti la conservazione del capitale alla scadenza, senza raccogliere alcuna informazione sulla loro propensione al rischio e senza fornire loro alcuna informazione in ordine a natura, rischi e implicazioni dell'operazione, nonché alla circostanza che essa era stata effettuata in conflitto di interessi.

1.3. – [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione a chiamare in causa il promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA].

1.4. – Autorizzata la chiamata in causa del terzo, il t ribunale accoglieva la domanda risarcitoria per inadempimento, condannando la Banca al pagamento in favore dell'attore di euro 6185,02, oltre valutazione e interessi, ma dichiarava inammissibile la domanda di regresso formulata dalla Banca nei confronti del promotore finanziario.

1.5. – La Corte d’appello di Bari ha accolto il terzo motivo dell’appello principale proposto dalla Banca, con assorbimento dell’appello incidentale subordinato proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed in parziale riforma della sentenza di primo grado ha accolto la domanda di regresso proposta dalla Banca contro il promotore finanziario, condannando quest’ultimo a rifondere alla prima il 50% delle somme da essa corrisposte all’attore.

1.6. –In motivazione, la Corte di merito ha osservato: i) costituisce principio consolidato che in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuto all'acquisto di un prodotto finanziario grava sull’intermediario l'onere di provare, ai sensi degli artt. 21 e 23, d.lgs. n. 58 del 1998, nonché della normativa secondaria contenuta nel Reg.

Consob n. 11522 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi (che sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro, sia dopo la sua conclusione , e rispondono ha il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità) relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento, ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale – consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo – nonché fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato (Cass. 810/2016, 20617/2017, 4727/2018); ii) la banca non ha fornito alcuna prova della consegna ai D’Aquino del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; al contrario, lo stesso promotore finanziario ha affermato, nella comparsa di costituzione in primo grado, che nella modulistica ricevuta dalla banca era assente il modello del documento sui rischi in strumenti finanziari; iii) la banca non ha nemmeno fornito la prova dell'assolvimento degli obblighi informativi che si distinguono in: -doveri di informazione passiva o obbligo di informarsi (know your customer rule), tra i quali l'o bbligo dell'intermediario di acquisire una serie di informazioni sulle caratteristiche e sulla propensione al rischio del cliente (art. 28, comma 1 , lett. a) Reg.

Consob) e l'obbligo di acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari offerti aiclienti (art. 26 lett. e) Reg.

Consob; - doveri di informazione attiva o obbligo di informare ( know your merchandise rule), tra i quali l'obbligo di fornire al cliente informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione di investimento (art. 28, comma 2 , Reg.

Consob) e la suitability ruleche obbliga l'intermediario ad astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate e a segnalare la non adeguatezza dell'operazione (art. 29,commi 1 e 3, Reg.

Consob) ; iv) non può essere condivisa l'affermazione che gli oneri informativi siano stati assolti tramite la consegna del prospetto informativo, in quanto gli stessi non sono soddisfatti dalla consegna del prospetto generale dei rischi, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato, occorrendo una vera informazione in forma comprensibile e appropriata affinché gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio e i rischi ad esso connessi (Cass. 10115/2018, 9066/2017, 8089/2016); v) nel caso di specie, per adempiere agli obblighi informativi non era sufficiente consegnare ai clienti i prospetti informativi dei fondi comuni di investimento, ma occorreva fornire adeguate spiegazioni sulla natura dell'investimento e sui rischi connessi, illustrando che potevano comportare elevate perdite di capitali, per verificare la consapevolezza del rischio da parte degli investitori; vi) nessuna prova è stata fornita che il promotore finanziario avesse provveduto atali adempimenti; vii) poiché nell'atto di citazione l'attore ha affermato che gli investitori non furono informati che le quotazioni dei fondi potessero subire forti oscillazioni e che c'era pericolo di perdita di una parte anche cospicua del capitale, sarebbe stato onere della banca convenuta provare il contrario; viii) c irca l ’asserita mancanza della prova del nesso di causalità tra il comportamento inadempiente della banca e il danno lamentato, la prova che gli investitori, se adeguatamente informati, avrebbero assunto decisioni diverse, si può desumere anche per via presuntiva (Cass. 29864/2011).

1.7. – Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione in due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale in un motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA]

2. – Il primo motivo del ricorso principale denuncia «Violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 con riferimento art. 23 TUF, art. 1218 c.c., art. 2697 c.c.

Omesso esame circa n fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o in subordine Violazione dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 con riferimento all'art. 132 c.p.c., 111 della Costituzione, art. 6 della CEDU, art. 23 del TUF, art. 31 del TUF, art. 1218 c.c., art. 1223 c.c., art. 2697 c.c.», per avere la corte d’appello riconosciuto un concorso di colpa del promotore finanziario omettendo di considerare, con riferimento all’eccepita mancanza di nesso causale tra la sua condotta e il danno subito degli investitori , un fatto storico allegato nella comparsa di costituzione in primo grado della Banca e ripreso in comparsa conclusionale dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], e cioè che quest'ultimo non fu l'unico promotore finanziario che ebbe rapporti con gli investitori, i quali, dopo le sue dimissioni nel 2001, posero in essere una nuova operazione con altro promotore finanziario.

Il motivo presenta vari profili di inammissibilità.

2.1. – In primo luogo esso mescola confusamente vizi eterogenei( in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) , in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass.26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016).

2.2. – In secondo luogo difetta la decisività del fatto storico che si assume omesso, posto che le responsabilità individuate dalla corte d’appello sono tutte incentrate nell a fase precontrattuale e contrattuale , condotta direttamente e personalmente dal promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA].

2.3. – In effetti, sotto l ’apparente deduzione d i violazioni di legge e vizi di motivazione , le censure mira no surrettiziamente ad una diversa valutazione del merito della causa, che non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez.

U, 34476/2019).

Difatti, la valutazione delle prove raccolte costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, e lo stesso vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di contrapporre ad essa una diversa interpretazione , finalizzata ad ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass.20553/2021), poiché il sindacato in ordine a quaestiones facti introdurrebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse dal giudice del merito e le risultanze istruttorie sottoposte al suo vaglio (Cass. Sez.

U, 28220/2018).

3. – Il secondo mezzo del ricorso principale denuncia «Violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 con riferimento art. 23 TUF, art. 1218 c.c., art. 1223 c.c.,art. 2055 c.c., art. 41 c.p., art. 2697 c.c.

Errata e falsa applicazione di legge», con riguardo alla sussistenza del nesso causale tra la condotta del signor [OSCURATO:PERSONA] e il danno lamentato dagli investitori, attesa l'esistenza di fattori esterni che hanno interrotto il nesso di causalità tra la condotta del primo e il danno lamentato dai secondi, per errata applicazione delle norme chiamate in rubrica e in particolare dell'art. 1223 c.c., in base al quale sono risarcibili solo i danni che siano «conseguenza immediata e diretta» dell’inadempimento, mentre nel caso di specie il Carulli ebbe rapporti con i clienti sino alle dimissioni date a luglio 2001, e le successive operazioni di switchfurono poste in essere nel 2003 con altro promotore finanziario.

Si allega altresì che la mancata valutazione dell'adeguatezza dell'operazione da parte della banca avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta del promotore finanziario e il danno lamentato dagli investitori, che non si sarebbe determinato qualora la banca avesse impedito il perfezionamento dell'operazione stessa.

3.1. – Il motivo risente degli stessi profili di inammissibilità segnalatinel mezzo precedente.

In ogni caso, la corte d’appello ha puntualmente argomentato sulla responsabilità della banca che si aggiunge, a titolo solidale, a quella del promotore finanziario.

4. – Il ricor rente incidentale lamenta « Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, co. 6 (già art. 21, co. 6) TUF, dell’art.2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.», per avere la corte d’appello ritenuto non provati la consegna ai D’Aquino del documento informativo sui rischi generali negli investimenti, n onché l’assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore (da pag. 6 a pag. 9 della sentenza).

Afferma che in realtà sarebbe emerso nel corso del giudizio che prima dell’esecuzione del servizio la Banca, per il tramite del promotore, avrebbe provveduto: i) a richiedere agli investitori le informazioni in merito alla loro situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché alla loro propensione al rischio (cfr. docc. 1 e 4 del fascicolo di primo grado della Banca, pag. 2 della comparsa di costituzione in primo grado del promotore); ii) a consegnare agli stessi il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, in conformità a quanto disposto dall’art. 28, comma 1, lettera a) e b), del regolamento (cfr. docc. 1 e 4 del fascicolo di primo grado della Banca), nonché iii) ad informare i sig.ri D’Aquino in merito alla natura e alle caratteristiche dell’investimento di volta in volta prescelto, inclusi i profili di rischio ed i costi connessi ai medesimi (cfr. docc. 1 e 4 del fascicolo di primo grado della B anca ed anche pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione in primo grado del promotore).

Successiv amente, i D’A quino , consapevoli delle caratteristiche della tipologia di strumenti prescelti, provvedevano a sottoscrivere il relativo modulo di “Adesione ai fondi”, con il quale, nell’accettare di partecipare al Fondo, dichiaravano espressamente di «aver ricevuto il [OSCURATO:PERSONA] (Parte I e Parte II) prima della sottoscrizione del presente modulo che è parte integrante e necessaria dello stesso» (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado della Banca).

4.1. –Anche il ricorso incidentale è palesemente inammissibile perché incentrato sul merito ed in particolare sulla valutazione delle produzioni documentali effettuate nei due gradi del giudizio, che come detto non può trovare ingresso in sede di legittimità.

5. – S egue la declaratoria di inammissibilità tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale, con compensazione delle spese, mentre nulla deve disporsi nei confronti dell’intimato, che non ha svolto difese.

6. – S ussistono per il ricorrente principale e per il ricorrente incidentale i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto(Cass. Sez.

U, 23535/2019 , 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19035/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 2075/2018depositata il 11/12/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In data 10 / 11 / 2000 i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Aquino e [OSCURATO:PERSONA]Aquino sottoscrivevano quote di fondi comuni di investimento - OICR denominate 69 Europa e 68 [OSCURATO:PERSONA] (facenti capo alla Società di Gestione del [OSCURATO:PERSONA] SGR) per l'importo complessivo di euro 12.911,42, nell’ambito del rapporto di collocamento di strumenti e servizi finanziari di terzi intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] e per il tramite del suo promotore finanziario, [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. – Dopo un reclamo sporto da [OSCURATO:PERSONA]Aquino il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]Aquino disponeva in data 10.2.20 03 un'operazione di passaggio tra fondi (switch) con disinvestimento delle quote originariamente acquistate, conseguimento di un controvalore di liquidazione di euro 6.726,40 e conseguente maturazione di una perdita finanziaria di euro 6.185,02. 1.2. –Con atto di citazione del 15/12/2009 [OSCURATO:PERSONA] – quale cessionario del credito dei D’Aquino – conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Banca) , per sentir dichiarare in via principale la inesistenza, nullità, inefficacia o annullabilità dei contratti di investimento o, in subordine, la loro risoluzione per grave inadempimento contrattuale e precontrattuale della Banca, in ogni caso con condanna al risarcimento dei danni subiti dai D’Aquino, i quali erano semplici consumatori con basso livello di scolarizzazione e non avevano alcuna propensione al rischio, sicché le operazioni di acquisto dei fondi di investimento in questione erano risultate estremamente rischiose e inadeguate alla tipologia degli investitori, ma ciò nonostante consigliate dalla Banca, nella persona del promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA], che aveva garantito ai clienti la conservazione del capitale alla scadenza, senza raccogliere alcuna informazione sulla loro propensione al rischio e senza fornire loro alcuna informazione in ordine a natura, rischi e implicazioni dell'operazione, nonché alla circostanza che essa era stata effettuata in conflitto di interessi. 1.3. – [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione a chiamare in causa il promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. – Autorizzata la chiamata in causa del terzo, il t ribunale accoglieva la domanda risarcitoria per inadempimento, condannando la Banca al pagamento in favore dell'attore di euro 6185,02, oltre valutazione e interessi, ma dichiarava inammissibile la domanda di regresso formulata dalla Banca nei confronti del promotore finanziario. 1.5. – La Corte d’appello di Bari ha accolto il terzo motivo dell’appello principale proposto dalla Banca, con assorbimento dell’appello incidentale subordinato proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed in parziale riforma della sentenza di primo grado ha accolto la domanda di regresso proposta dalla Banca contro il promotore finanziario, condannando quest’ultimo a rifondere alla prima il 50% delle somme da essa corrisposte all’attore. 1.6. –In motivazione, la Corte di merito ha osservato: i) costituisce principio consolidato che in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuto all'acquisto di un prodotto finanziario grava sull’intermediario l'onere di provare, ai sensi degli artt. 21 e 23, d.lgs. n. 58 del 1998, nonché della normativa secondaria contenuta nel Reg. Consob n. 11522 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi (che sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro, sia dopo la sua conclusione , e rispondono ha il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità) relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento, ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale – consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo – nonché fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato (Cass. 810/2016, 20617/2017, 4727/2018); ii) la banca non ha fornito alcuna prova della consegna ai D’Aquino del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; al contrario, lo stesso promotore finanziario ha affermato, nella comparsa di costituzione in primo grado, che nella modulistica ricevuta dalla banca era assente il modello del documento sui rischi in strumenti finanziari; iii) la banca non ha nemmeno fornito la prova dell'assolvimento degli obblighi informativi che si distinguono in: -doveri di informazione passiva o obbligo di informarsi (know your customer rule), tra i quali l'o bbligo dell'intermediario di acquisire una serie di informazioni sulle caratteristiche e sulla propensione al rischio del cliente (art. 28, comma 1 , lett. a) Reg. Consob) e l'obbligo di acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari offerti aiclienti (art. 26 lett. e) Reg. Consob; - doveri di informazione attiva o obbligo di informare ( know your merchandise rule), tra i quali l'obbligo di fornire al cliente informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione di investimento (art. 28, comma 2 , Reg. Consob) e la suitability ruleche obbliga l'intermediario ad astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate e a segnalare la non adeguatezza dell'operazione (art. 29,commi 1 e 3, Reg. Consob) ; iv) non può essere condivisa l'affermazione che gli oneri informativi siano stati assolti tramite la consegna del prospetto informativo, in quanto gli stessi non sono soddisfatti dalla consegna del prospetto generale dei rischi, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato, occorrendo una vera informazione in forma comprensibile e appropriata affinché gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio e i rischi ad esso connessi (Cass. 10115/2018, 9066/2017, 8089/2016); v) nel caso di specie, per adempiere agli obblighi informativi non era sufficiente consegnare ai clienti i prospetti informativi dei fondi comuni di investimento, ma occorreva fornire adeguate spiegazioni sulla natura dell'investimento e sui rischi connessi, illustrando che potevano comportare elevate perdite di capitali, per verificare la consapevolezza del rischio da parte degli investitori; vi) nessuna prova è stata fornita che il promotore finanziario avesse provveduto atali adempimenti; vii) poiché nell'atto di citazione l'attore ha affermato che gli investitori non furono informati che le quotazioni dei fondi potessero subire forti oscillazioni e che c'era pericolo di perdita di una parte anche cospicua del capitale, sarebbe stato onere della banca convenuta provare il contrario; viii) c irca l ’asserita mancanza della prova del nesso di causalità tra il comportamento inadempiente della banca e il danno lamentato, la prova che gli investitori, se adeguatamente informati, avrebbero assunto decisioni diverse, si può desumere anche per via presuntiva (Cass. 29864/2011). 1.7. – Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione in due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale in un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Il primo motivo del ricorso principale denuncia «Violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 con riferimento art. 23 TUF, art. 1218 c.c., art. 2697 c.c. Omesso esame circa n fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o in subordine Violazione dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 con riferimento all'art. 132 c.p.c., 111 della Costituzione, art. 6 della CEDU, art. 23 del TUF, art. 31 del TUF, art. 1218 c.c., art. 1223 c.c., art. 2697 c.c.», per avere la corte d’appello riconosciuto un concorso di colpa del promotore finanziario omettendo di considerare, con riferimento all’eccepita mancanza di nesso causale tra la sua condotta e il danno subito degli investitori , un fatto storico allegato nella comparsa di costituzione in primo grado della Banca e ripreso in comparsa conclusionale dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], e cioè che quest'ultimo non fu l'unico promotore finanziario che ebbe rapporti con gli investitori, i quali, dopo le sue dimissioni nel 2001, posero in essere una nuova operazione con altro promotore finanziario. Il motivo presenta vari profili di inammissibilità. 2.1. – In primo luogo esso mescola confusamente vizi eterogenei( in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) , in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass.26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016). 2.2. – In secondo luogo difetta la decisività del fatto storico che si assume omesso, posto che le responsabilità individuate dalla corte d’appello sono tutte incentrate nell a fase precontrattuale e contrattuale , condotta direttamente e personalmente dal promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. – In effetti, sotto l ’apparente deduzione d i violazioni di legge e vizi di motivazione , le censure mira no surrettiziamente ad una diversa valutazione del merito della causa, che non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019). Difatti, la valutazione delle prove raccolte costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, e lo stesso vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di contrapporre ad essa una diversa interpretazione , finalizzata ad ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass.20553/2021), poiché il sindacato in ordine a quaestiones facti introdurrebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse dal giudice del merito e le risultanze istruttorie sottoposte al suo vaglio (Cass. Sez. U, 28220/2018). 3. – Il secondo mezzo del ricorso principale denuncia «Violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 con riferimento art. 23 TUF, art. 1218 c.c., art. 1223 c.c.,art. 2055 c.c., art. 41 c.p., art. 2697 c.c. Errata e falsa applicazione di legge», con riguardo alla sussistenza del nesso causale tra la condotta del signor [OSCURATO:PERSONA] e il danno lamentato dagli investitori, attesa l'esistenza di fattori esterni che hanno interrotto il nesso di causalità tra la condotta del primo e il danno lamentato dai secondi, per errata applicazione delle norme chiamate in rubrica e in particolare dell'art. 1223 c.c., in base al quale sono risarcibili solo i danni che siano «conseguenza immediata e diretta» dell’inadempimento, mentre nel caso di specie il Carulli ebbe rapporti con i clienti sino alle dimissioni date a luglio 2001, e le successive operazioni di switchfurono poste in essere nel 2003 con altro promotore finanziario. Si allega altresì che la mancata valutazione dell'adeguatezza dell'operazione da parte della banca avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta del promotore finanziario e il danno lamentato dagli investitori, che non si sarebbe determinato qualora la banca avesse impedito il perfezionamento dell'operazione stessa. 3.1. – Il motivo risente degli stessi profili di inammissibilità segnalatinel mezzo precedente. In ogni caso, la corte d’appello ha puntualmente argomentato sulla responsabilità della banca che si aggiunge, a titolo solidale, a quella del promotore finanziario. 4. – Il ricor rente incidentale lamenta « Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, co. 6 (già art. 21, co. 6) TUF, dell’art.2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.», per avere la corte d’appello ritenuto non provati la consegna ai D’Aquino del documento informativo sui rischi generali negli investimenti, n onché l’assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore (da pag. 6 a pag. 9 della sentenza). Afferma che in realtà sarebbe emerso nel corso del giudizio che prima dell’esecuzione del servizio la Banca, per il tramite del promotore, avrebbe provveduto: i) a richiedere agli investitori le informazioni in merito alla loro situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché alla loro propensione al rischio (cfr. docc. 1 e 4 del fascicolo di primo grado della Banca, pag. 2 della comparsa di costituzione in primo grado del promotore); ii) a consegnare agli stessi il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, in conformità a quanto disposto dall’art. 28, comma 1, lettera a) e b), del regolamento (cfr. docc. 1 e 4 del fascicolo di primo grado della Banca), nonché iii) ad informare i sig.ri D’Aquino in merito alla natura e alle caratteristiche dell’investimento di volta in volta prescelto, inclusi i profili di rischio ed i costi connessi ai medesimi (cfr. docc. 1 e 4 del fascicolo di primo grado della B anca ed anche pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione in primo grado del promotore). Successiv amente, i D’A quino , consapevoli delle caratteristiche della tipologia di strumenti prescelti, provvedevano a sottoscrivere il relativo modulo di “Adesione ai fondi”, con il quale, nell’accettare di partecipare al Fondo, dichiaravano espressamente di «aver ricevuto il [OSCURATO:PERSONA] (Parte I e Parte II) prima della sottoscrizione del presente modulo che è parte integrante e necessaria dello stesso» (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado della Banca). 4.1. –Anche il ricorso incidentale è palesemente inammissibile perché incentrato sul merito ed in particolare sulla valutazione delle produzioni documentali effettuate nei due gradi del giudizio, che come detto non può trovare ingresso in sede di legittimità. 5. – S egue la declaratoria di inammissibilità tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale, con compensazione delle spese, mentre nulla deve disporsi nei confronti dell’intimato, che non ha svolto difese. 6. – S ussistono per il ricorrente principale e per il ricorrente incidentale i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto(Cass. Sez. U, 23535/2019 , 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrent
Sentenza Cassazione n. 24680/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris