CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 20536/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 19981/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:CODICE_FISCALE]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:PERSONA], dr. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]; intimata avverso il decreto del 3305/2019 del Tribunale di Verona depositato in data 3/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Verona, con decreto del 3/6/2019, rigettava l’opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl, allo stato passivo, dichiarato esecutivo dal G.D. della procedura di [OSCURATO:PERSONA] srl, che aveva ammesso il credito dell’odierna ricorrente, portato da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, per € 262.457,24, ma in via chirografaria , in accoglimento dell’eccezione revocatoria fallimentare sollevata dal curatore ex art . 67 , comma 1, n . 4, l. fall. , con esclus i o ne del privilegio ipotecario iscritto sulla base del decreto monitorio munito di clausola di esecutività ex art.647 c.p.c.. 1.1 Affermava il Tribunale che tra la procedura di concordato preventivo, apertasi con la pubblicazione nel Registro delle imprese della domanda di ammissione ex art. 161, 6° comma , l.fall proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dichiarata improcedibile per mancato deposito del piano, e il successiv o intervento, in data 5/5/2016, del decreto di ammissione all’amministrazione straordinaria e della successiva sentenza di insolvenza pronunciata in data 11/5/2016 non vi era soluzione di continuità, con la conseguenza che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto, di cui all’art 67, comma 1° , nr. 4 , l.fall., dell’ipoteca iscritta [OSCURATO:DATA_NASCITA] andava retrodatato alla pubblicazione nel Registro delle Imprese della proposta di ammissione con riserva. 3 [OSCURATO:PERSONA] srlha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria; l’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 95 l.fall., in relazione all’art. 360, 1 comma, nr. 3 , c.p.c.; sostiene la ricorrente che il Tribunale non abbia motivato sulla sussistenza dei presupposti della revocatoria fatta valere dal curatore in via di eccezione e che [OSCURATO:PERSONA] srl non era consapevole dello stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] srl, avendo la propria sede in un luogo diverso in cui esercitava l’attività la società posta in amministrazione straordinaria. 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.2 Il Tribunale ha spiegato le ragioni dell’ inefficacia dell’invocata prelazione ipotecaria, in quanto iscritta entro il termine di sei mesi anteriori all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria; spettava, quindi , al ricorrente la prova positiva dell’inscientia decotionis, che non è stata neanche allegata nel procedimento di opposizione allo stato passivo; la questione di fatto della mancata consapevolezza dello stato di insolvenza è stata, peraltro, introdotta per la prima volta nel giudizio di Cassazione. 1.3 L’accoglimento dell’eccezione di revocatoria fallimentare paralizza, ai sensi dell’art. 95 l.fall., la pretesa di riconoscimento del privilegio ipotecario. 2. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 69 - bis l.fall. in relazione all’art. 360,1° comma, nr. 3 , c.p.c.; assume la ricorrente che il Tribunale abbia errato nel ritenere applicabile, ai fini della retrodatazione del periodo sospetto dell’inefficacia della prelazione ipotecaria, il principio della consecuzione tra la domanda di concordato preventivo con riserva, senza fosse stato depositato il piano, e l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 2.1 La censura è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., avendo il giudice a quo deciso una questione di diritto in senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 2.2Va innanzitutto precisato che la disciplina applicata sia dal G.D. che dal Tribunale con il provvedimento impugnato non riguarda l’inefficacia della prelazione ex art. 168 l.fall., ma concerne la revocatoria fallimentare,ai sensi dell’art. 67, comma 1 , nr. 4 l.fall. 2.3 Ora, l’art. 69-bis,comma 2°, l.fall., applicabile ratione temporis alla presente controversia, stabilisce che « nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67 primo comma e secondo comma e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese». 2.4 S econdo l’orientamento di questa Corte , che qui si condivide , « la regola di consecuzione di cui all'art. 69-bis l. fall. trova applicazione anche nel caso in cui il debitore abbia presentato una domanda di concordato c.d. in bianco ex art. 161, co. 6, l. fall. cui abbia fatto seguito, senza medi, la dichiarazione di fallimento»; ciò in quanto «il tenore testuale dell'art. 69-bis, comma 2, appare univoco, d'altro canto, nel fissare il dies a quo della c.d. retrodatazione al tempo della pubblicazione della domanda di ammissione: si veda,a questo proposito, la pronuncia di Cass., 29 marzo 2019, n. 8970, che viene anzi a collegare in modo espresso e diretto l'introduzione della norma dell'art. 69 bis comma 2 - nell'ambito di un diritto vivente di tradizionale applicazione dell'istituto della consecuzione - con la "possibilità per l'imprenditore di presentare una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco", che pure è stata introdotta dalla riforma del 2012» (cfr. Cass. 31051/2019 e 5619/2020). 2.5 Il principio è stato esteso anche all’amministrazione straordinaria dall’ordinanza di questa Corte nr. 215/2022 , secondo la quale « in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, accertato che i pagamenti impugnati erano stati effettuati entro il termine di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, decorrente dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo che aveva preceduto la presentazione di quella di ammissione all'amministrazione straordinaria, ne ha confermato la revocabilità, ravvisando una continuità causale tra le due procedure ed applicando pertanto il principio di consecuzione, senza attribuire alcun rilievo alla circostanza che la procedura di concordato non fosse pervenuta alla pronuncia del decreto di ammissione, essendo stata dichiarata estinta, per avere la debitrice rinunciato alla domanda». 3.Conclusivamente il ricorso è inammissibile. 4.Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio non avendo l’Amministrazione svolto difese. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni