CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso ikW [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno - a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di applicazione alla stessa della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Angri - ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle imputazioni provvisorie contestate per i delitti di cui agli artt. 416, 81, 110, 646, 61 n.11 e 7 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso. 2.1. Con il motivo di ricorso la difesa ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alle ordinanze impugnate mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al combinato disposto degli art. 273 e 274 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata è illegittima, incongrua e carente di logica motivazione, avendo erroneamente travisato l'atto valorizzato dalla difesa rappresentato dalla denunzia querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dalla documentazione medica prodotta, nonché dalla missiva attestante preavviso di licenziamento; l'ordinanza inoltre valuta erroneamente l'attualità del rischio recidivante ex art. 274, lett. c) cod. proc. pen. in mancanza di qualsiasi elemento che giustifichi l'intervenuta applicazione della misura ex art. 282-ter cod. proc. pen.; la misura non si presenta adeguata al caso concreto affrontato, potendo presentarsi appropriato e sufficiente anche un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni, la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge quanto all'effettiva presenza di concreti indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere riferibili alla stessa le condotte contestate e, conseguentemente, quanto alla gravità indiziaria ricorrente in ordine alle imputazioni provvisorie ascritte. 2.1. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 2.2. Quanto all'unico motivo di ricorso proposto, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico della ricorrente, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica che dal provvedimento del Tribunale di riesame, si caratterizza infatti per analisi specifica e completa delle azioni poste in essere dalla Celentano, del contesto nell'ambito del quale maturavano gli accordi criminosi tra la Orlando, la Celentano, la Donnarumma, l'Auletta, il Cascone al fine di commettere le plurime condotte oggetto di imputazione provvisoria. 2.3. Il Tribunale, infatti, richiama e considera analiticamente una pluralità di elementi dati in tal senso, tutti rilevanti, anche singolarmente, nel delineare ruolo e portata della condotta della Celentano nell'ambito delle imputazioni ascritte. In tal senso, con coerenza anche metodologica e armonica ricostruzione, il Tribunale ha richiamato le articolate e conformi dichiarazioni rese dalle persone offese, gli accertamenti di polizia giudiziaria (intercettazioni ambientali, riprese audiovisive all'interno della farmacia, spostamenti monitorati a mezzo gps previamente installato sulla vettura dell'Auletta, intercettazioni telefoniche a carico della [OSCURATO:PERSONA] che evidenziavano senza alcun dubbio il ruolo di tramite svolto dalla stessa tra la Donnarumma e la Orlando, conversazioni tra la Orlando e l'Auletta), gli accertamenti tecnici conseguenti agli ammanchi riscontrati dalla titolare della farmacia, la continuità e costanza delle condotte osservate dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito delle denunce presentate dalle persone offese.Occorre rilevare, in tal senso, come sia stata realizzata dal Tribunale del riesame un'analisi comparativa e approfondita dei dati acquisiti, tenendo anche conto delle articolate considerazioni dell'ordinanza genetica, ricostruendo un quadro di decisa rilevanza indiziaria a carico dell'odierna ricorrente, attesa la particolare rilevanza del ruolo dalla stessa svolto all'interno dell'associazione per delinquere, la scaltrezza nell'affrontare il proprio ruolo nell'ambito dell'associazione, la particolare rilevanza dell'elemento intenzionale desumibile dalla pluralità di condotte poste in essere per un arco di tempo assai rilevante, le allarmanti modalità della condotta; tutti elementi che hanno portato il Tribunale del riesame, in coerenza con quanto già affermato nell'ordinanza genetica, a superare le deduzioni difensive con dovizia di argomenti e puntuale analisi delle emergenze agli atti. 2.4. Deve essere, quindi, rilevata la manifesta infondatezza del ricorso in tema di gravità indiziaria atteso che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885 -01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, 248698-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01;Sez. u, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, Sabatini, Rv. 212565-01). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle dichiarazioni rese dalle persone offese in sede d'indagine ed alla documentazione acquisita ed attività di indagine espletata, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata, in modo da ricostruire nel provvedimento impugnato senza alcuna illogicità il contesto e il ruolo della Celentano, nonché la costanza e protrazione della condotta nel tempo con causazione di un danno da ritenere all'evidenza di consistente gravità per le persone offese. Con il ricorso per cassazione la difesa si è concentrata nel proporre una diversa valutazione del quadro indiziario con evidente volontà di riconsiderare la lettura nel merito fornita, in modo puntuale e priva d'illogicità, dal Tribunale del riesame. 2.5. Identica considerazione vale per la doglianza relativa alla valutazione delle esigenze cautelari. Sul punto occorre rilevare anche una sostanziale genericità del motivo, che non si raffronta compiutamente con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha ricostruito in modo analitico e privo d'illogicità l'insieme delle circostanze dalle quali far derivare la considerazione di una personalità trasgressiva dell'indagata, sia quanto alle modalità del fatto, caratterizzato da particolare intensità e continuità delle condotte poste in essere ed oggetto di imputazione provvisoria, che dalla personalità della stessa, in relazione alle modalità allarmanti della condotta, alla mancanza di un impiego lavorativo, con la conseguente scelta di agire per il perseguimento di profitti mediante la realizzazione di condotte illecite, dell'assoluta protrazione di tali condotte per un intervallo temporale assai consistente, elemento questo indicativo di un sostanziale sistema e modus vivendi adottato, con conseguente piena diagnosi di pericolosità di reiterazione di delitti della stessa specie a carico della stessa. In tal senso occorre considerare come, richiamata esplicitamente l'incensuratezza della ricorrente, il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01). Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e piva di aporie con la quale la ricorrente non si è confrontata. 3. L'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, delle condotte contestate, evidenziano la manifesta infondatezza dei motivi proposti. La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell'effettiva realizzazione di condotte particolarmente gravi, caratterizzati da evidente intensità, organizzate e coordinate nell'ambito dell'associazione per delinquere contestata. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, 276976-01;Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C