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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 12647/2025

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DOMICILIATARIO, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che lo rappresenta e difende-ricorrente-controMINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeOscuramento disposto Numero registro generale 18416/2024Numero sezionale 1868/2025Numero di raccolta generale 12647/2025-resiDsattea nputbebl-ic azione 13/05/2025avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 7381/2024depositata il 27/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con ordinanza del 27.6.2024 il giudice di pace di Catania dichiaravatardiva e quindi inammissibile l’impugnazione proposta da [...]B.Q. avverso il decreto di espulsione emesso dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato in pari data.Rilevava infatti che il ricorso era stato depositato in data01.06.2024, quindi oltre il termine di venti giorni dalla notifica deldecreto di espulsione, termine fissato, a pena di inammissibilità,dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011.Avverso tale ordinanza, B.Q. ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo.Il Ministero degli Interni non ha svolto controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con l’unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione deld. lvo 150/2011, art. 18, comma 3.Si osserva in particolare che, contrariamente a quanto sostenutodal Giudice di Pace di Catania, l’articolo 18, comma 3 del D. Lvo150/2011 sancisce due termini per proporre impugnazione,decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento impugnato:il primo – di venti giorni – applicabile ai ricorrenti che risiedono sul2 di 5Oscuramento disposto Numero registro generale 18416/2024Numero sezionale 1868/2025Numero di raccolta generale 12647/2025territorio nazionale; il secondo – di quaranta giorni – applDicata bpuiblebli caziio ne 13/05/2025ricorrenti che risiedono all’estero, come nel caso del Sig.

B.Q. .Si evidenzia infatti che, al momento della proposizione del ricorso,il Sig.

B.Q. risiedeva all’estero.

Tale circostanza, oltre arisultare indiscutibilmente dalla procura alle liti, regolarmentedepositata dallo scrivente unitamente al ricorso, sottoscritta dalricorrente all’estero e autenticata dinanzi al Notaio, veniva altresìevidenziata in seno al ricorso introduttivo.Il motivo è fondato.L’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011, comemodificato dall'articolo 1, comma 4-ter, del D.L. 5 ottobre 2023, n.133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2023,n. 176, prevede che "l ricorso è proposto, a pena di inammissibilità,entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovveroentro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero".La norma fissa il termine di impugnazione del decreto di espulsionemodulandolo in funzione del luogo di residenza del soggettointeressato e ricalca l'analoga disposizione dell'art. 35-bis, comma2, D.Lgs. n. 25/2008 (introdotto dall'art. 6 D.L. n. 13/2017, conv.dalla L. n. 46/2017).È, quindi, la residenza all'estero del ricorrente, e il non trovarsi inItalia (non importa se in situazione di irregolarità), che costituisce ilpresupposto per l'applicazione di un termine più lungo perimpugnare il decreto di espulsione.A tale riguardo va ricordata la giurisprudenza di questa Corte,secondo cui l'onere della prova dell'osservanza del termined'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità(Cass., n. 18690/2022), anche in ragione della ricorrenza di causeostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte3 di 5Oscuramento disposto Numero registro generale 18416/2024Numero sezionale 1868/2025Numero di raccolta generale 12647/2025impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere cDoatma ppuboblrictaazio ne 13/05/2025che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile(Cass., n. 20054/2023; Cass., n. 7660/2004).L’odierno ricorrente, ha dimostrato che al momento dellaproposizione del ricorso era residente all’estero.

Il ricorrente,infatti, era stato accompagnato alla frontiera (la convalida eraavvenuta il 24 aprile 2024) d era stato rimpatriato.

Lo comprovaanche il fatto che la procura, come si evince dall’esame dellastessa, è stata conferita dal B.Q. in Tunisia in data 31 maggio2024 al difensore [OSCURATO:PERSONA] e legalizzata dinanzi alnotaio a Monastir (Tunisia).Pertanto, deve trovare applicazione la norma prevista dall'art. 18,comma 3, cit., lì dove prevede che il termine per l'opposizione aldecreto di espulsione è pari a quaranta giorni proprio per il caso incui il ricorrente "risiede all'estero" .Ora, rilevato che il provvedimento impugnato dal Sig. [...]B.Q. era stato notificato al ricorrente in data 23.04.2024 el’impugnazione del suddetto provvedimento è stata depositata dalloscrivente in data 1.06.2024, ossia al 39esimo giorno dalla notificadel provvedimento, il ricorso deve ritenersi tempestivo nel pienorispetto dei termini normativamente previsti.Il ricorso va pertanto accolto e l’ordinanza va cassata e rinviata alGiudice di Pace di Catania, nella persona di un diverso magistratoanche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MLa corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alGiudice di Pace di Catania, nella persona di un diverso magistratoanche per la liquidazione delle spese di legittimità.4 di 5Oscuramento disposto Numero registro generale 18416/2024Numero sezionale 1868/2025Numero di raccolta generale 12647/2025Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanDzaata psubibalincaozio ne 13/05/2025omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, anorma dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma 7.05.2025Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DOMICILIATARIO, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che lo rappresenta e difende-ricorrente-controMINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeOscuramento disposto Numero registro generale 18416/2024Numero sezionale 1868/2025Numero di raccolta generale 12647/2025-resiDsattea nputbebl-ic azione 13/05/2025avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 7381/2024depositata il 27/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con ordinanza del 27.6.2024 il giudice di pace di Catania dichiaravatardiva e quindi inammissibile l’impugnazione proposta da [...]B.Q. avverso il decreto di espulsione emesso dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato in pari data.Rilevava infatti che il ricorso era stato depositato in data01.06.2024, quindi oltre il termine di venti giorni dalla notifica deldecreto di espulsione, termine fissato, a pena di inammissibilità,dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011.Avverso tale ordinanza, B.Q. ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo.Il Ministero degli Interni non ha svolto controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con l’unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione deld. lvo 150/2011, art. 18, comma 3.Si osserva in particolare che, contrariamente a quanto sostenutodal Giudice di Pace di Catania, l’articolo 18, comma 3 del D. Lvo150/2011 sancisce due termini per proporre impugnazione,decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento impugnato:il primo – di venti giorni – applicabile ai ricorrenti che risiedono sul2 di 5Oscuramento disposto Numero registro generale 18416/2024Numero sezionale 1868/2025Numero di raccolta generale 12647/2025territorio nazionale; il secondo – di quaranta giorni – applDicata bpuiblebli caziio ne 13/05/2025ricorrenti che risiedono all’estero, come nel caso del Sig. B.Q. .Si evidenzia infatti che, al momento della proposizione del ricorso,il Sig. B.Q. risiedeva all’estero. Tale circostanza, oltre arisultare indiscutibilmente dalla procura alle liti, regolarmentedepositata dallo scrivente unitamente al ricorso, sottoscritta dalricorrente all’estero e autenticata dinanzi al Notaio, veniva altresìevidenziata in seno al ricorso introduttivo.Il motivo è fondato.L’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011, comemodificato dall'articolo 1, comma 4-ter, del D.L. 5 ottobre 2023, n.133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2023,n. 176, prevede che "l ricorso è proposto, a pena di inammissibilità,entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovveroentro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero".La norma fissa il termine di impugnazione del decreto di espulsionemodulandolo in funzione del luogo di residenza del soggettointeressato e ricalca l'analoga disposizione dell'art. 35-bis, comma2, D.Lgs. n. 25/2008 (introdotto dall'art. 6 D.L. n. 13/2017, conv.dalla L. n. 46/2017).È, quindi, la residenza all'estero del ricorrente, e il non trovarsi inItalia (non importa se in situazione di irregolarità), che costituisce ilpresupposto per l'applicazione di un termine più lungo perimpugnare il decreto di espulsione.A tale riguardo va ricordata la giurisprudenza di questa Corte,secondo cui l'onere della prova dell'osservanza del termined'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità(Cass., n. 18690/2022), anche in ragione della ricorrenza di causeostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte3 di 5Oscuramento disposto Numero registro generale 18416/2024Numero sezionale 1868/2025Numero di raccolta generale 12647/2025impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere cDoatma ppuboblrictaazio ne 13/05/2025che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile(Cass., n. 20054/2023; Cass., n. 7660/2004).L’odierno ricorrente, ha dimostrato che al momento dellaproposizione del ricorso era residente all’estero. Il ricorrente,infatti, era stato accompagnato alla frontiera (la convalida eraavvenuta il 24 aprile 2024) d era stato rimpatriato. Lo comprovaanche il fatto che la procura, come si evince dall’esame dellastessa, è stata conferita dal B.Q. in Tunisia in data 31 maggio2024 al difensore [OSCURATO:PERSONA] e legalizzata dinanzi alnotaio a Monastir (Tunisia).Pertanto, deve trovare applicazione la norma prevista dall'art. 18,comma 3, cit., lì dove prevede che il termine per l'opposizione aldecreto di espulsione è pari a quaranta giorni proprio per il caso incui il ricorrente "risiede all'estero" .Ora, rilevato che il provvedimento impugnato dal Sig. [...]B.Q. era stato notificato al ricorrente in data 23.04.2024 el’impugnazione del suddetto provvedimento è stata depositata dalloscrivente in data 1.06.2024, ossia al 39esimo giorno dalla notificadel provvedimento, il ricorso deve ritenersi tempestivo nel pienorispetto dei termini normativamente previsti.Il ricorso va pertanto accolto e l’ordinanza va cassata e rinviata alGiudice di Pace di Catania, nella persona di un diverso magistratoanche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alGiudice di Pace di Catania, nella persona di un diverso magistratoanche per la liquidazione delle spese di legittimità.4 di 5Oscuramento disposto Numero registro generale 18416/2024Numero sezionale 1868/2025Numero di raccolta generale 12647/2025Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanDzaata psubibalincaozio ne 13/05/2025omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, anorma dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma 7.05.2025Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])5 di 5
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