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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 34796/2023

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19680/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come in atti, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio digitale p.e.c.,come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.135/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, e alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi , oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19680/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come in atti, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio digitale p.e.c.,come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.135/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, e alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi , oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 10
Decreto Cassazione n. 34796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris