CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 32025/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi nuovi pervenuti in data 20/6/2024, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche (in termini di prevalenza o equivalenza con la recidiva), non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, quanto al profilo della mancanza della condizione di procedibilità a seguito della novella apportata dall'art. 1, lett. b), del decreto legislativo 19/3/2024, n. 31, entrato in vigore dal 4/4/2024 - che ha reso perseguibile a querela anche il danneggiamento aggravato per essere il bene esposto per necessità alla pubblica fede e che ha stabilito con la disposizione transitoria di cui all'art. 9 che il termine di novanta giorni per proporre querela decorra dall'entrata in vigore del decreto stesso, dunque, dal 4/4/2024 - che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la rilevabilità della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal citato d.lgs. n. 31 del 2024 (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, con riferimento al d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36; Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01, con riferimento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150); che, dunque, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, non opera quale ipotesi di abolitío criminis capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 - 01, sempre con riferimento al d.lgs. n. 150/2022), dovendo escludersi che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile; che nel caso di specie non risultando che sia stata proposta querela, il mutato regime di procedibilità del reato non ha rilevanza e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con riferimento anche a tale reato; rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]