CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 aprile 1971
Cassazione n. 11818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio; udita la parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e associandosi alle richieste del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno riformava, in parziale accoglimento dell'appello del P.M. e della parte civile, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 31 gennaio 2017, che aveva assolto, all'esito di giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110 e 368 cod. pen. perché il fatto non sussiste. In particolare, la Corte di appello dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittole, condannandola alla pena di anni due di reclusione e al risarcimento dei danno alla parte civile, mentre assolveva [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non costituisce reato. Alle imputate era stato contestato di aver, in concorso tra loro, la [OSCURATO:PERSONA], presentando il 4 dicembre 2015 una denuncia, con allegata consulenza grafologica della Galotto, accusato falsamente [OSCURATO:PERSONA] di aver contraffatto la sua firma su una quietanza di pagamento, pur sapendolo innocente. Nella denuncia querela, la [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto le seguenti circostanze: aveva intrattenuto, quale avvocato, un rapporto professionale con [OSCURATO:PERSONA], a sua volta avvocato, avendolo difeso in una causa civile per risarcimento di danni, affiancata anche dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; nel mese di giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA] la aveva informata della chiusura in via transattiva della causa con la compagnia assicurativa, facendole firmare un atto di rinuncia agli atti del giudizio interamente scritto al computer, privo di intestazione e di indicazioni specifiche sulle somme da risarcire e sugli onorari dovuti ai legali costituiti; solo in seguito era venuta a conoscenza — avendo interpellato la compagnia assicuratrice - di un atto di quietanza da lei sottoscritto; la legale della compagnia le aveva riferito inoltre che l'atto di quietanza esonerava la assicurazione da qualsiasi rivendicazione economica da parte della [OSCURATO:PERSONA], che doveva rivolgersi al suo cliente; visionato tale atto, la [OSCURATO:PERSONA] non riconosceva la sua firma; le richieste per il pagamento dei suoi onorari rivolte al [OSCURATO:PERSONA] non avevano ricevuto alcun riscontro; si era quindi rivolta ad un consulente grafico, la Galotto, per accertare l'autenticità della sua firma apposta sull'atto di quietanza; quest'ultima aveva concluso per la apocrifia della sottoscrizione. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi denunciato [OSCURATO:PERSONA] di aver falsificato la sua firma utilizzandola per concludere una transazione con la compagnia assicurativa per un importo di oltre un milione e cinquecentomila euro. 1.1. In primo grado il Giudice, sulla base degli atti acquisiti (oltre alla consulenza della Galotto, il P.M. aveva effettuato una consulenza tecnica grafologica, che aveva concluso che la sottoscrizione era con elevata probabilità riconducibile alla mano della [OSCURATO:PERSONA] e non a quella di [OSCURATO:PERSONA]; la difesa della [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato a sua volta una relazione grafologica di parte che aveva concluso per l'apocrifia della sottoscrizione; la [OSCURATO:PERSONA], interrogata, aveva ribadito di non aver mai apposto la sua firma sull'atto di quietanza del 4 giugno 2015; [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la [OSCURATO:PERSONA], informata dell'atto di quietanza, lo aveva sottoscritto senza soffermarsi e che successivamente tale atto era stato sottoscritto anche dall'altro difensore [OSCURATO:PERSONA], che tale atto di quietanza conteneva soltanto la rinuncia al vincolo di solidarietà di tutti i professionisti partecipanti all'accordo transattivo e non la rinuncia della [OSCURATO:PERSONA] ai suoi onorari), riteneva che dall'esame in particolare delle tre consulenze in atti non potesse pervenirsi ad un giudizio di assoluta prevalenza dell'una rispetto all'altra (quand'anche solo quella del P.M. avesse utilizzato l'originale dell'atto in questione, la consulenza della Galotto aveva proceduto ad una più dettagliata comparazione tra le sottoscrizioni da verificare e quella della difesa aveva esaminato un più ampio ventaglio di scritture di comparazione, così da evidenziare un numero maggiore di tratti distintivi della scrittura della imputata; il solo fatto di non aver visionato l'originale non privava tali ultime consulenze di attendibilità), che risultavano fondarsi tutte su premesse metodologiche e su dettagliate analisi e comparazioni corrette e convincenti. Secondo il primo Giudice, non potevano dirsi utili a dirimere il dubbio sulla prevalenza di una tesi rispetto all'altra gli altri atti di indagine, in quanto entrambe le versioni dei fatti trovavano un riscontro logico negli atti ([OSCURATO:PERSONA] ben poteva infatti revocare l'incarico alla [OSCURATO:PERSONA], senza ricorrere alla falsificazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] con la firma dell'atto di quietanza non aveva rinunziato ai propri onorari, che avrebbe potuto chiedere al [OSCURATO:PERSONA], che dall'accordo transattivo aveva ottenuto una considerevole somma di danaro; in ogni caso nessuno era presente all'incontro tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] al momento della firma della quietanza). 2.2. In sede di appello promosso dal P.M. e dalla parte civile, la Corte distrettuale riteneva necessario espletare una perizia grafologica, che aveva concluso per l'autenticità della sottoscrizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (di segno opposto erano invece le conclusioni delle consulenze della difesa della [OSCURATO:PERSONA]). La Corte di appello riteneva che la consulenza del P.M. e la perizia fossero "più corrispondenti" alle acquisizioni processuali: stante la dinamica dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto il tempo di procedere ad una falsificazione della sottoscrizione; l'atto sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] in atti doveva ritenersi l'unico dalla stessa firmato, in quanto era sostanzialmente inutile la solo "rinunzia agli atti" (che l'atto avesse invece natura transattiva risultava dalla procura speciale rilasciata a maggio del 2015 a [OSCURATO:PERSONA] per transigere e di incassare personalmente la somma di 1.520.000 euro) e in atti non è stata acquisita la copia del documento che la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di aver firmato. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo dei suoi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione della legge penale per evidente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia. Il reato di cui all'art. 485 cod. pen., oggetto della contestata falsa incolpazione, è stato depenalizzato con il d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, per cui alcun accertamento poteva essere condotto dalla Procura e quindi difettava il pericolo di instaurazione di un procedimento penale e quindi la stessa configurabilità del reato di calunnia. 2.2. Violazione della legge penale per evidente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia ed in particolare del dolo. Secondo i Giudici dell'appello, la falsa incolpazione si sarebbe concretizzata nella rappresentazione in termini di certezza della non autenticità della firma. Tuttavia, emerge dalle motivazioni di entrambe le sentenze di merito che la imputata [OSCURATO:PERSONA] si era rappresentata un dubbio sulla autenticità della propria firma, tanto da richiedere una consulenza al riguardo, che a sua volta si esprimeva in termini probabilistici e non di perentoria certezza. Va anche considerato che il comportamento tenuto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva rafforzato il sospetto sul lecito svolgimento dei fatti. Con la querela la imputata aveva soltanto rappresentato un fatto e con esso i dubbi sulla liceità del comportamento complessivamente descritto. 2.3. Vizio di motivazione e conseguente erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen. Emerge un insanabile contrasto logico tra la condanna della ricorrente e la assoluzione della Galotto, quest'ultima basata sul fatto che la consulente si sarebbe limitata a concludere per la non autenticità della firma in termini probabilistici, senza far emergere elementi di forzatura palesi che lascino supporre la volontà della consulente di voler far ritenere come fondata una asserzione non veritiera. Se la Galotto era quindi in buona fede non si comprende su quali basi fattuali e logiche non lo fosse stata anche la ricorrente, che alla consulente si era affidata prima di proporre la querela. 2.4. Omessa, apparente e viziata motivazione in ordine ai criteri applicati ai fini dell'accertamento della autenticità della firma apposta dalla ricorrente e alle specifiche deduzioni difensive sul punto, con conseguente erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen. La Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputata sulla perizia disposta in sede di appello e sulla consulenza tecnica del P.M., senza indicare neppure sommariamente i criteri in base ai quali è stata ritenuta autentica la sottoscrizione della imputata in tali relazioni e "più" convincente la conclusione in tal senso e senza considerare i rilievi, di decisiva importanza, sollevati dai a consulenti della difesa e dalla stessa difesa con due memorie depositate (quanto al metodo scientifico seguito dal perito, ai criteri utilizzati per giungere alle conclusioni rese e ad altre questioni che sono indicate specificatamente nel corpo del ricorso). La motivazione, oltre che mancante sul punto, finisce per seguire un ragionamento illogico di tipo circolare che ha dato preferenza agli accertamenti tecnici sopra indicati in quanto trovavano conferma nella versione dei fatti risultante da fonti dichiarative. Inoltre, la Corte di appello, nell'affermare che solo il perito e il consulente del P.M. avevano esaminato l'originale dell'atto di quietanza, ha commesso un travisamento della prova, posto che i consulenti della difesa hanno esaminato anche l'originale (visionato in cancelleria), e comunque hanno utilizzato un lettore ottico di immagini ad alta risoluzione (mentre il perito si era avvalsa di un banale strumento per la identificazione di banconote false). 2.5. Motivazione illogica e conseguente erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen. La Corte di appello ha finito per valorizzare in modo illogico la perizia e la consulenza tecnica del P.M. quale riscontro esterno delle conclusioni raggiunte sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa e dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Lembo. Peraltro, tali conclusioni sono soltanto congetture o dati travisati: così la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto il tempo di falsificare la firma della imputata (al contrario ben poteva falsificare la firma anche ad opera di un terzo, trattandosi di operazione che richiede pochi secondi); la [OSCURATO:PERSONA] non ha dichiarato di aver firmato l'atto di quietanza ma soltanto di avere sottoscritto un atto di rinunzia agli atti del giudizio; così la sequenza dei fatti (secondo il perito firmò prima [OSCURATO:PERSONA] e poi la [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] ha indicato l'ordine contrario). Quanto alla ritenuta inutilità del far firmare alla [OSCURATO:PERSONA] un atto di rinunzia agli atti, andava considerato che parimenti inutile era la firma della medesima alla transazione, salvo che per la rinuncia a chiedere gli onorari alla Assicurazione, restando creditrice del solo [OSCURATO:PERSONA] che peraltro ha negato alla stessa ogni diritto al riguardo. Quindi era interesse di quest'ultimo chiudere la transazione con tale rinuncia della [OSCURATO:PERSONA]. Il tema probatorio che poneva la querela e che risulta affrontato in modo carente ed illogico era quello di individuare l'atto effettivamente sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha invece fatto immotivato atto di fede alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], non considerando gli interessi sottesi alla sua posizione che imponevano di vagliare la sua versione con particolare rigore. 2.6. Violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione per violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio e conseguente erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen. La Corte di appello ha utilizzato, in modo decisivo, per il suo ragionamento probatorio in peius le dichiarazioni rese dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Lembo, senza tuttavia disporne la rinnovazione in appello. Dichiarazioni che la Corte di appello inoltre ha travisato nel ritenerle confermative di quelle del [OSCURATO:PERSONA]. Andava considerata la singolarità di un atto predisposto dal liquidatore e trasmesso via mail in parte scritto a mano (che è proprio quella della rinuncia della solidarietà da parte della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito illustrate. 2. Infondato è il primo motivo. Al momento della presentazione della denuncia-querela (4 dicembre 2015) la falsità di cui all'art. 485 cod. pen. non era stata ancora depenalizzata ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 17. Secondo un consolidato principio, il delitto di calunnia si configura anche nel caso di successiva abrogazione del reato oggetto della falsa incolpazione (In motivazione la Corte ha affermato che la valutazione della falsa attribuzione del fatto costituente illecito penale, ossia dell'elemento materiale della fattispecie criminosa, deve essere compiuta al momento della consumazione del reato, non assumendo rilievo la circostanza che la norma disciplinante il reato del quale sia stato falsamente incolpato un innocente sia successivamente abrogata, atteso che l'originaria falsa incolpazione resta in grado di esporre in concreto un innocente all'instaurazione di un procedimento penale a suo carico e il fatto precedentemente commesso conserva la sua offensività nonostante la successiva depenalizzazione). (tra tante, Sez. 6, n. 39981 del 17/05/2018, Rv. 273844). 3. Fondato è il quarto motivo. La sentenza assolutoria aveva ritenuto in definitiva equivalenti (quanto a premesse metodologiche, a coerenza motivazionale, a completezza delle analisi e delle verifiche) le tre consulenze in atti, non essendovi elementi per pervenire ad un giudizio di assoluta prevalenza dell'una rispetto all'altra. Il primo giudice aveva inoltre ritenuto non decisive, a fronte di questo quadro, le restanti acquisizioni probatorie, anch'esse deponenti per una lettura assolutamente speculare della vicenda quanto alla falsificazione o meno della firma. Rispetto a tale complessiva valutazione probatoria, la Corte di appello ha ritenuto necessario espletare un supplemento istruttorio con una perizia. Peraltro, la Corte di appello, come dedotto dalla ricorrente, ha finito per avallare acriticamente le conclusioni peritali, senza affrontare le perplessità che avevano portato il primo giudice a stabilire l'equivalenza degli elaborati tecnici. Se è incensurabile in sede di legittimità la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, trattandosi di giudizio di fatto, il giudice di legittimità può sindacare che la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 4, n. 15493 del 10/03/2016, Rv. 266787; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Rv. 241907). Né l'affidabilità di una soluzione tecnica rispetto all'altra poteva essere supplita da una maggiore compatibilità della stessa con dati probatori estrinseci (esaminabili evidentemente solo una volta esaurito il tema della valutazione degli elaborati tecnici). La Corte di appello è ricorsa a tal riguardo ad un ragionamento di tipo "circolare" basato sul reciproco riscontro da un lato dell'esito della perizia e dall'altro della ricostruzione dei fatti fornita da [OSCURATO:PERSONA], senza valutare preliminarmente l'affidabilità di entrambe le suddette conclusioni. In particolare, anche per le dichiarazioni di quest'ultimo, portatore di un interesse economico, il controllo di attendibilità doveva essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Tale controllo non poteva esaurirsi, a sua volta, nella sola compatibilità della sua versione con le conclusioni del perito, trattandosi di valutazione di tipo circolare. 4. Alle carenze motivazionali riguardanti la effettiva falsità delle accuse mosse dalla ricorrente, si aggiungono, con portata assorbente, i rilievi fondati declinati nel ricorso nel secondo e terzo motivo. Il tema che la sentenza impugnata ha omesso di affrontare e che costituiva un aspetto centrale della vicenda, tenuto conto dell'esito decisorio della sentenza di primo grado, è quello del dolo.La Corte di appello si è infatti impegnata, nella riforma della sentenza assolutoria, nel dimostrare, con motivazioni come già osservato carenti e viziate, la falsità dei fatti denunciati dalla ricorrente, ovvero che la stessa avesse realmente sottoscritto l'atto di quietanza, disconosciuto nella querela. Peraltro, a fronte della problematicità nello stabilire l'autenticità o meno dell'atto di quietanza, a fronte di svariati contributi di esperti che sono pervenuti a conclusioni diametralmente opposte, non scientificamente neppure contestate dalla Corte di appello, oltre che dal primo giudice, la Corte territoriale non ha analizzato quella che era stata la tesi difensiva della imputata sin dalla presentazione della denuncia-querela, ovvero l'aver ritenuto di non aver firmato l'atto di quietanza. Tanto da rivolgersi ad una consulente per sincerarsi di quanto effettivamente accaduto e all'esito rivolgersi alla autorità giudiziaria. La stessa Corte di appello, nell'escludere una responsabilità della consulente Galotto nella vicenda, ha definito la sua consulenza priva di elementi di forzatura o di inattendibilità. Questa argomentazione finisce per minare irrimediabilmente la tenuta logica della motivazione quanto alla responsabilità della ricorrente. Non sussiste infatti il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (tra tante, Sez. 6, n. 50254 del 13/11/2015, Rv. 265751). Risultano dati non smentiti dalla Corte di appello che la ricorrente aveva firmato "senza soffermarsi" l'atto di quietanza proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4 sentenza di primo grado) e che la stessa aveva infruttuosamente tentato, dopo aver appreso da parte della compagnia assicuratrice dell'atto di quietanza, di ottenere dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dei suoi onorari (pag. 3 della sentenza di primo grado). La conclusione della consulente Galotto ha quindi finito per avvalorare il personale convincimento della ricorrente di non aver effettivamente firmato l'atto in parola. Convincimento che, nella ricostruzione fattuale accolta dalla stessa Corte di appello, non presenta elementi di forzatura o necessariamente fraudolenti. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conseguentemente, l'annullamento dell'impugnata sentenza, che va disposto senza rinvio secondo la formula in dispositivo meglio enunciata, in quanto