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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38560/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Ifri) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bologna, 11 gennaio 2022).

Ritenuto che i motivi dedotti (erronea qualificazione giuridica del fatto per non essere stata ritenuta la fattispecie di cui al comma 5 dell'art.73 d.P.R. 309/90; eccessiva onerosità della pena) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza appellata (pp. 2, 3 e 4), la quale, quanto al diniego dell'inquadramento del fatto nell'ambito dell'invocato comma 5, ha evidenziato la gravità della condotta - desunta dalla non modesta quantità della sostanza stupefacente (già in parte confezionato in dosi pronte per lo spaccio) e dalla somma di denaro rinvenuta - rispetto alla quale ha motivatamente ritenuto (p.4) che la determinazione operata dal primo Giudice sia stata sin troppo benevola, con valutazione insindacabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Ifri) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bologna, 11 gennaio 2022). Ritenuto che i motivi dedotti (erronea qualificazione giuridica del fatto per non essere stata ritenuta la fattispecie di cui al comma 5 dell'art.73 d.P.R. 309/90; eccessiva onerosità della pena) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza appellata (pp. 2, 3 e 4), la quale, quanto al diniego dell'inquadramento del fatto nell'ambito dell'invocato comma 5, ha evidenziato la gravità della condotta - desunta dalla non modesta quantità della sostanza stupefacente (già in parte confezionato in dosi pronte per lo spaccio) e dalla somma di denaro rinvenuta - rispetto alla quale ha motivatamente ritenuto (p.4) che la determinazione operata dal primo Giudice sia stata sin troppo benevola, con valutazione insindacabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore P
Sentenza Cassazione n. 38560/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris