CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi esposti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 luglio 2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli dell'Il giugno 2020, lo ha condannato alla pena di anni quattro, mesi undici di reclusioni ed euro 4.900,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 13 gennaio 2018 in Napoli e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (capo 3), perché, in concorso con altre persone, anche non identificate, aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola; in particolare, dopo aver formato un corteo per imporsi sulla strada, il gruppo si era fatto largo con l'arma in pugno e con fare minaccioso tra le numerose persone presenti tra le bancarelle del mercato rionale,; - violenza privata aggravata, ai sensi dell'art. 610, secondo comma, cod. pen. (capo 4), perché, in concorso con terze persone, anche non identificate, aveva effettuato una scorribanda armata con almeno altri cinque partecipanti a bordo di sei motoveicoli di grossa cilindrata, su strada pubblica, all'interno di un mercato in orario di intensa affluenza, facendosi largo tra le bancarelle affollate e puntando una pistola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costringeva questi ultimi, nonché i residenti della zona, coloro che transitavano a piedi o a bordo di veicoli, a subire limitazioni della propria libertà di autodeterminazione, a tollerare l'incursione o a fuggire all'interno delle proprie abitazioni e a rinunciare a proseguire le attività che erano intenti a svolgere. Ai suddetti reati è stata applicata l'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. della c.d. modalità mafiosa, poiché l'imputato aveva commesso i fatti avvalendosi della forma di intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione per delinquere di tipo mafioso riferibile al clan [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]Aprea, avendo effettuato la scorribanda a bordo dì sei ciclomotori di grossa cilindrata in un gruppo di undici persone, alcune con il volto travisato, avendo tenuto in evidenza una pistola, avendo ottenuto la disponibilità di armi micidiali grazie al potere di approvvigionamento di tale organizzazione e avendo contato sull'omertà e sulla condizione di assoggettamento nella quale si trovavano i residenti della zona, costretti a subire plurime e ripetute incursioni armate. I fatti, inoltre, erano stati realizzati per il conseguimento delle finalità della predetta associazione; in particolare, al fine di agevolare e consolidare l'espansione della stessa nel territorio di Napoli, via Nolana, zona di appannaggio di altre organizzazioni rivali.2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 197, 139, comma 2, 238 bis e 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché la Corte territoriale avrebbe assunto come prova decisiva le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], imputato in un procedimento connesso, riportate nella sentenza n. 393/2020 non divenuta definitiva. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, trrviolazione degli artt. (...)1, avrebbe effettuato una motivazione per relationem, pur non ricorrendone i presupposti, posto che l'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado, lamentando proprio una motivazione carente. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 132 e ss. cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe quantificato la pena base e la pena in continuazione, senza offrire sul punto alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In tal senso, si evidenzia che le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020, Hamil, Rv. 278499). Nel caso di specie, il giudice di appello si era riferito alla chiamata in correità contenuta nella sentenza n. 393/2020, non definitiva, del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (così come avvenuto in ordine alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Schisa) al solo fine di trovare un ulteriore conferma circa l'affidabilità delle dichiarazioni rilasciate al teste di polizia giudiziaria Luongo, sentito all'udienza del 14 novembre 2019. Tali dichiarazioni, in ogni caso, in applicazione del principio di diritto sopra evidenziato, erano state ritenute dal giudice di secondo grado autonomamente utilizzabili, poiché il testimone aveva saputo riconoscere l'imputato, in quanto soggetto che risultava già controllato in A' passato, dopo aver riscontrato la conformità del suo volto raffigurato nel fotogramma estrapolato dall'impianto di videosorveglianza con quello ritratto nella fotografia allegata al cartellino segnaletico. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è generico e, quindi, inammissibile. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operi frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, manifestando così di concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è, pertanto, consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056). Nel caso in esame, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, poiché il ricorrente non ha indicato quale sarebbe stato il motivo di appello trascurato dalla Corte territoriale, nel quale aveva lamentato una motivazione carente e, quindi, non ha indicato quali sarebbero stati gli elementi non tenuti in considerazione del giudice di merito. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto integralmente condivisibili l'analitica ricostruzione dei fatti e la motivazione poste a fondamento della decisione di primo grado, evidenziando che le censure svolte nell'atto di appello fossero state sostanzialmente già esaminate e risolte, nel senso della loro infondatezza, dal giudice di primo grado. Così facendo, il ricorrente non ha adempiuto all'onere di spiegare le ragioni in forza delle quali aveva ritenuto ingiusta o contra legem la decisione impugnata, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi ritenuti a fondamento delle censure. 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile: la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso di specie, il giudice di appello, fornendo sul punto una motivazione ampia, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado in ordine alla pena base e a quella stabilita in aumento per la continuazione, dopo aver evidenziato le modalità dell'offesa al bene giuridico tutelato e alla gravità del contegno dell'imputato, il quale aveva contribuito attivamente all'operatività di uno dei clan più pericolosi del quadrante meridionale della città di Napoli. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento