Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 49711/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 30/03/2023 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 17/01/2022, appellata da [OSCURATO:PERSONA], confermava il giudizio di responsabilità di costui in ordine ai reati di danneggiamento (art. 635, comma secondo, n.1 cod. pen. - capo a), interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen. - capo b) e porto ingiustificato in luogo pubblico di una lama (art. 4

I. 110/1975 - capo c), rideterminando la pena a seguito dell'esclusioni delle aggravanti contestate sub a).

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo l'erronea applicazione della legge penale (art. 2, comma quarto, cod. pen.), per non avere la corte territoriale considerato che il più grave reato di danneggiamento, a seguito della modifica normativa ex d.lgs n. 150/2022, era divenuto punibile a querela della persona offesa, come eccepito con memoria depositata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non considerata nella motivazione della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, che non considera la perdurante procedibilità di ufficio del delitto di danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede pur dopo l'entrata in vigore del d.

Igs 150 del 2022 (il doppio grado di giudizio ha infatti accertato che il Todisco aveva deteriorato un'auto in dotazione della Polizia di Stato, destinata ad un pubblico servizio nonché esposta per necessità alla pubblica fede), così come espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 635 cod. pen., inserito nel testo normativo dalla riforma in questione (solo nei casi previsti dal primo comma il delitto è perseguibile a querela, mentre nella fattispecie in esame trattasi del secondo comma n.1).

4. Sebbene al motivo di ricorso siano estranei riferimenti ai giudizi di costituzionalità promossi in relazione al d.lgs 150 del 2022 ed al mancato inserimento del danneggiamento su beni esposti alla pubblica fede nel novero dei reati procedibili a querela di parte, a differenza del furto ugualmente circostanziato, la questione comunque non rileva, posto che il reato, oltre all'essere stato realizzato su un bene esposto alla pubblica fede, è stato commesso su cosa destinata a un pubblico servizio, aggravante che, analogamente al furto, impone la procedibilità di ufficio (artt. 624, terzo comma, 625, primo comma, n.7 cod. pen. richiamato dall'art. 635, secondo comma n. 1 cod. pen.).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 30/03/2023 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 17/01/2022, appellata da [OSCURATO:PERSONA], confermava il giudizio di responsabilità di costui in ordine ai reati di danneggiamento (art. 635, comma secondo, n.1 cod. pen. - capo a), interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen. - capo b) e porto ingiustificato in luogo pubblico di una lama (art. 4 I. 110/1975 - capo c), rideterminando la pena a seguito dell'esclusioni delle aggravanti contestate sub a). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo l'erronea applicazione della legge penale (art. 2, comma quarto, cod. pen.), per non avere la corte territoriale considerato che il più grave reato di danneggiamento, a seguito della modifica normativa ex d.lgs n. 150/2022, era divenuto punibile a querela della persona offesa, come eccepito con memoria depositata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non considerata nella motivazione della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, che non considera la perdurante procedibilità di ufficio del delitto di danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede pur dopo l'entrata in vigore del d. Igs 150 del 2022 (il doppio grado di giudizio ha infatti accertato che il Todisco aveva deteriorato un'auto in dotazione della Polizia di Stato, destinata ad un pubblico servizio nonché esposta per necessità alla pubblica fede), così come espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 635 cod. pen., inserito nel testo normativo dalla riforma in questione (solo nei casi previsti dal primo comma il delitto è perseguibile a querela, mentre nella fattispecie in esame trattasi del secondo comma n.1). 4. Sebbene al motivo di ricorso siano estranei riferimenti ai giudizi di costituzionalità promossi in relazione al d.lgs 150 del 2022 ed al mancato inserimento del danneggiamento su beni esposti alla pubblica fede nel novero dei reati procedibili a querela di parte, a differenza del furto ugualmente circostanziato, la questione comunque non rileva, posto che il reato, oltre all'essere stato realizzato su un bene esposto alla pubblica fede, è stato commesso su cosa destinata a un pubblico servizio, aggravante che, analogamente al furto, impone la procedibilità di ufficio (artt. 624, terzo comma, 625, primo comma, n.7 cod. pen. richiamato dall'art. 635, secondo comma n. 1 cod. pen.). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49711/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris