CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07556/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,fy i ( NCrteiZt_\. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ei:M~Luca, condannati per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui all'art. 337 cod. pen. e di cui agli artt. 582, 582 e 576 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia, articolando un motivo di ricorso, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto concernente la detenzione di hashish a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese cori corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la droga era suddivisa in diciotto involucri e da essa erano ricavabili ben 2.177 dosi, e che i due imputati hanno tentato di darsi alla fuga, nonché di disfarsi di gran parte della sostanza da essi detenuta, compiendo attività indicative di un inserimento nel mercato dei narcotici a livello "intermedio"; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese proc:essuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]