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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26821/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti nell’interesse del ricorrente, coni quali si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta abase del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, non sono formulati intermini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati suprofili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso;considerato, inoltre, che le doglianze prospettate sono altresì manifestamenteinfondate perché risultano finalizzate ad ottenere una inammissibile ricostruzionedei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corteterritoriale che invece, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haesplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendoapplicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità e della sussistenza del reato contestato all’imputato (si vedano, inparticolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica edapprofondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici diappello hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materialequanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di truffa contestata in rubrica);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti nell’interesse del ricorrente, coni quali si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta abase del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, non sono formulati intermini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati suprofili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso;considerato, inoltre, che le doglianze prospettate sono altresì manifestamenteinfondate perché risultano finalizzate ad ottenere una inammissibile ricostruzionedei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corteterritoriale che invece, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haesplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendoapplicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità e della sussistenza del reato contestato all’imputato (si vedano, inparticolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica edapprofondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici diappello hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materialequanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di truffa contestata in rubrica);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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