CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. ritenuto che l'unico motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, propone censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, senza nemmeno indicare specifici vizi dell'apparato giustificativo della decisione, finiscono per sollecitare, attraverso una lettura alternativa delle evidenze istruttorie, apprezzamenti riservati dal legislatore al Tribunale di sorveglianza che, nel caso concreto, ha esercitato il potere discrezionale dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alla scelta di revocare la misura alternativa in corso di esecuzione, ancora al dato pacifico ed incontestato dell'intervenuta violazione delle prescrizioni. Aderendo alla valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza in via provvisoria, ha osservato, con argomenti non illogici, come il comportamento del condannato, allontanatosi arbitrariamente dal luogo di detenzione senza fornire spiegazioni plausibili, fosse ostativo, in quanto sintomatico di inaffidabilità, anche all'accoglimento dell'istanza di misura alternativa alla detenzione, meno afflittiva, avanzata dalla difesa. Il ricorrente nulla di concetto oppone limitandosi a ribadire il carattere non grave della condotta alla stregua del comportamento complessivo tenuto in corso di espiazione della misura. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre