CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte d'Appello di Bari con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata con la quale RUGLIO Antonio era stato condannato per il reato di cui agli artt. 73 commi 1 e 5 d.P.R. 309\90; che l'interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di confrontarsi specificamente con la decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata. In particolare, la Corte del merito ha escluso la destinazione dello stupefacente all'uso esclusivamente personale in ragione del quantitativo detenuto, pari a 22 dosi, della compresenza di un bilancino di precisione di forbicine, nonché delle modalità di detenzione dello stupefacente; --che, a fronte di ciò, si limita a ribadire la propria versione dei fatti con generiche considerazioni; -- che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il