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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24109/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica censure inerenti alla attendibilità del narrato della persona offesa e alla misura della pena irrogata già adeguatamente vagliate e disattese con motivazione puntuale, lineare e giuridicamente corretta dai giudici del merito, per altro verso rivendica l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 393 bis cp in termini di manifesta infondatezza considerato che la violenta condotta oppositiva, seppur solo í verbale, funzionale alla resistenza contestata trovava riscontro anche in un momento precedente all'invito, assertìvamente illegittimo, rivolto al prevenuto da parte degli operanti di seguirli "nei propri uffici" ( considerate le intimidazioni riportate dal teste - pag. 4 della sentenza appellata- riferite al frangente della condotta antecedente l'identificazione) e in ogni caso l'assenza di proporzione tra l'affermata condotta non dovuta resa dal soggetto qualificato e la violenta reazione oppositiva tenuta dal ricorrente ( oltre alle lesioni contestate si consideri il complessivo contesto della detta reazione sempre descritto dalla sentenza di primo grado alla pagina 4) tale da rendere in ogni caso inapplicabile l'esimente rivendicata atteso che, come da tempo chiarito da questa Corte (in motivazione si veda Sez. 6, Sentenza n. 11093 del 24/06/1999, recentemente confermata dalla sentenza n. 27666 del 2020) per l'operatività della stessa devono ricorrere i requisiti dell'attualità e della proporzione tra offesa e reazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica censure inerenti alla attendibilità del narrato della persona offesa e alla misura della pena irrogata già adeguatamente vagliate e disattese con motivazione puntuale, lineare e giuridicamente corretta dai giudici del merito, per altro verso rivendica l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 393 bis cp in termini di manifesta infondatezza considerato che la violenta condotta oppositiva, seppur solo í verbale, funzionale alla resistenza contestata trovava riscontro anche in un momento precedente all'invito, assertìvamente illegittimo, rivolto al prevenuto da parte degli operanti di seguirli "nei propri uffici" ( considerate le intimidazioni riportate dal teste - pag. 4 della sentenza appellata- riferite al frangente della condotta antecedente l'identificazione) e in ogni caso l'assenza di proporzione tra l'affermata condotta non dovuta resa dal soggetto qualificato e la violenta reazione oppositiva tenuta dal ricorrente ( oltre alle lesioni contestate si consideri il complessivo contesto della detta reazione sempre descritto dalla sentenza di primo grado alla pagina 4) tale da rendere in ogni caso inapplicabile l'esimente rivendicata atteso che, come da tempo chiarito da questa Corte (in motivazione si veda Sez. 6, Sentenza n. 11093 del 24/06/1999, recentemente confermata dalla sentenza n. 27666 del 2020) per l'operatività della stessa devono ricorrere i requisiti dell'attualità e della proporzione tra offesa e reazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 24109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris