CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2023
Cassazione n. 33168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2231/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP.,elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 440, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. U M BR I A , n. 1 98 /20 21 , depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. l ’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r., ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Perugia che, invece, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficioaveva formulato rilievi in materia di Ires ed Irap, per l’anno 2013, rettificando le basi imponibili e chiedendo il pagamento di maggiori imposte ed interessi. 2. Con istanza depositata il 7 ottobre 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. 3. Con memoria depositata il 31 ottobre 2023 l’Agenzia delle entrate ha chiesto rinviarsi il giudizio per trattazione congiunta con il giudizio n. 18347 del 2023, per l’anno di imposta, 2014, pure pendente innanzi a questa Corte. Considerato che: 1. Llart. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in casodi deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione». 2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. 3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit. 4. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. Dichiara estinto