Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 05472/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di SORVEGLIANZA di BARI' udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa in costanza della detenzione domiciliare.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 123, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dell'assenza di motivazione della decisione.

3. Lo stesso ricorso, depositato il 9 agosto 2021, rappresenta la cessazione dell'esecuzione della misura della detenzione domiciliare già nel mese di ottobre 2021, per effetto dell'intera espiazione della pena.

Tanto risulta confermato dalle annotazioni contenute nella posizione giuridica del ricorrente.

Inoltre, non vengono indicati altri titoli che in ipotesi potrebbero dare luogo alla prosecuzione dell'esecuzione della medesima misura.

Pertanto, alcun interesse concreto alla decisione può in atto riscontrarsi, né esso risulta prospettato dalla parte, a fronte del già decorso periodo di esecuzione della misura alternativa alla quale si riferiva l'autorizzazione a lavoro negata con il provvedimento impugnato.

4. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse che, essendo sopravvenuta, non comporta l'adozione di provvedimenti accessori di condanna (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2,n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 11 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente oèyto Binen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di SORVEGLIANZA di BARI' udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa in costanza della detenzione domiciliare. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 123, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dell'assenza di motivazione della decisione. 3. Lo stesso ricorso, depositato il 9 agosto 2021, rappresenta la cessazione dell'esecuzione della misura della detenzione domiciliare già nel mese di ottobre 2021, per effetto dell'intera espiazione della pena. Tanto risulta confermato dalle annotazioni contenute nella posizione giuridica del ricorrente. Inoltre, non vengono indicati altri titoli che in ipotesi potrebbero dare luogo alla prosecuzione dell'esecuzione della medesima misura. Pertanto, alcun interesse concreto alla decisione può in atto riscontrarsi, né esso risulta prospettato dalla parte, a fronte del già decorso periodo di esecuzione della misura alternativa alla quale si riferiva l'autorizzazione a lavoro negata con il provvedimento impugnato. 4. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse che, essendo sopravvenuta, non comporta l'adozione di provvedimenti accessori di condanna (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2,n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente oèyto Binen