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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 22613/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]k [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso uditi i difensori avv.ti Fazzino e Forestieri i quali linsistono per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale di Catania, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 24 novembre 2022 rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Catania del 31 ottobre 2022 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 513 bis e 56, 629 cod.pen. entrambi aggravati ex art. 416bisl cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Fazzino, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc:.pen., in relazione alla gravità indiziaria per entrambe le ipotesi delittuose contestate posto che secondo la ricostruzione dei fatti, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe intervenuto ad incaricare l'esecutore materiale prima di qualsiasi contatto con Sinatra, intermediario del Pandolfo; ne conseguiva così che la piattaforma indiziaria valorizzata non reggeva al vaglio critico e, quanto al coinvolgimento del ricorrente, si era fatto riferimento a dichiarazioni su voci correnti; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza del metodo mafioso che non raggiungeva la gravità indiziaria quanto al coinvolgimento del Pandolfo nelle attività intimidatorie; - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. non avendo il giudice del riesame tenuto conto che nell'arco temporale dalla data di commissione dei fatti non risultavano condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 D ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero quanto al primo motivo va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01).

Orbene, nel caso in esame, tale valutazione appare essere stata esattamente compiuta dal tribunale del riesame di Catania che ha evidenziato i plurimi elementi desunti da conversazioni intercettate, da precise dichiarazioni rese dalla persona offesa e da altre persone informate sui fatti aventi ad oggetto l'intervento della criminalità organizzata e del Pandolfo in particolare nel tentativo di impedire in ogni modo alla persona offesa Messina di attivare l'agenzia di pompe funebri nel comune di Sortino.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo posto che, con plurimi riferimenti a precise circostanze di fatto, il tribunale della libertà ha adeguatamente spiegato come l'episodio criminoso sia avvenuto nel contesto del controllo delle attività economiche da parte della criminalità organizzata locale e, quindi, con sfruttamento del metodo mafioso. 2.2 Quanto al terzo motivo, va ricordato come la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02).

Ne consegue affermare che il dato temporale rilevato dal terzo motivo di ricorso non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione delle esigenze cautelari.In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui à11"art. 94 comma ONSIGLI 1 ter disp. att. cod.proc.pen.

Roma, 19 aprile 2023 kiif E EST.

EZ1i0 P, rdo uittL11 t e) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] go [OSCURATO:PERSONA],ELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE2 &MA&

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]k [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso uditi i difensori avv.ti Fazzino e Forestieri i quali linsistono per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale di Catania, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 24 novembre 2022 rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Catania del 31 ottobre 2022 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 513 bis e 56, 629 cod.pen. entrambi aggravati ex art. 416bisl cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Fazzino, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc:.pen., in relazione alla gravità indiziaria per entrambe le ipotesi delittuose contestate posto che secondo la ricostruzione dei fatti, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe intervenuto ad incaricare l'esecutore materiale prima di qualsiasi contatto con Sinatra, intermediario del Pandolfo; ne conseguiva così che la piattaforma indiziaria valorizzata non reggeva al vaglio critico e, quanto al coinvolgimento del ricorrente, si era fatto riferimento a dichiarazioni su voci correnti; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza del metodo mafioso che non raggiungeva la gravità indiziaria quanto al coinvolgimento del Pandolfo nelle attività intimidatorie; - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. non avendo il giudice del riesame tenuto conto che nell'arco temporale dalla data di commissione dei fatti non risultavano condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 D ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Orbene, nel caso in esame, tale valutazione appare essere stata esattamente compiuta dal tribunale del riesame di Catania che ha evidenziato i plurimi elementi desunti da conversazioni intercettate, da precise dichiarazioni rese dalla persona offesa e da altre persone informate sui fatti aventi ad oggetto l'intervento della criminalità organizzata e del Pandolfo in particolare nel tentativo di impedire in ogni modo alla persona offesa Messina di attivare l'agenzia di pompe funebri nel comune di Sortino. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo posto che, con plurimi riferimenti a precise circostanze di fatto, il tribunale della libertà ha adeguatamente spiegato come l'episodio criminoso sia avvenuto nel contesto del controllo delle attività economiche da parte della criminalità organizzata locale e, quindi, con sfruttamento del metodo mafioso. 2.2 Quanto al terzo motivo, va ricordato come la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02). Ne consegue affermare che il dato temporale rilevato dal terzo motivo di ricorso non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione delle esigenze cautelari.In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui à11"art. 94 comma ONSIGLI 1 ter disp. att. cod.proc.pen. Roma, 19 aprile 2023 kiif E EST. EZ1i0 P, rdo uittL11 t e) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] go [OSCURATO:PERSONA],ELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE2 &MA&