CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 29 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto rigettava il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di diniego dell'acquisto di un personal computer da utilizzare nella propria cella. Il Tribunale poneva a fondamento della decisione la constatazione che le invocate esigenze di consultazione degli atti processuali erano state ampiamente soddisfatte mediante l'utilizzo di un computer posto a disposizione dall'amministrazione penitenziaria per un'ora al giorno e allocato all'esterno della camera detentiva. Quanto, poi, alle invocate esigenze di studio, se ne stigmatizzava la genericità, posto che l'istante si era limitato ad allegare un generico elenco di testi adottati nei corsi dallo stesso frequentati, senza indicare con riferimento a quali testi aveva necessità di consultare i relativi contenuti digitali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 35-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) e 36 Reg. es. Ord. pen., nonché carenza di motivazione. In primo luogo censura la valutazione dell'acquisto del computer come "pericoloso per la sicurezza", ponendo in rilievo che detto acquisto, ove autorizzato, sarebbe comunque avvenuto secondo le modalità di approvvigionamento di tutti i beni destinati ai detenuti ristretti in regime ex art. 41-bis Ord. pen. e che, in ogni caso, i relativi contenuti da consultare sarebbero stati sottoposti al vaglio della direzione penitenziaria. Ha poi evidenziato l'insufficienza della consultazione del personal computer , messo a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, siccome autorizzata un tempo (di un'ora al giorno) non adeguato a fronte dei numerosi processi, anche camerali, c i r fcr m rffirir il detenuto aveva esigenza di consultazione degli atti e, comunque, concesso in coincidenza con l'ora di socialità, sicché per tale via si era realizzata una compromissione dei propri diritti alla salute e allo studio; doglianza - detta ultima - che pur segnalata direttamente dal detenuto in sede di reclamo e dal difensore con memorie integrative, è stata del tutto trascurata dal giudice specializzato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2. Il Tribunale di Sorveglianza, nello scrutinio delle doglianze contenute nel reclamo, ha in primo luogo osservato - quanto alle esigenze di consultazione degli atti processuali per l'esercizio del diritto di difesa - che il tempo di consultazione del computer posto a sua disposizione da parte dell'amministrazione penitenziaria doveva reputarsi affatto congruo, alla luce dei procedimenti, puntualmente indicati nel provvedimento impugnato, nei quali l'istante risultava impegnato. Ha, poi ritenuto, generica la doglianza in punto di violazione del diritto allo studio, non avendo il detenuto indicato specificamente i testi digitali la cui consultazione si rendeva necessaria, ma essendosi limitato ad una mera elencazione di libri di testo adottati nell'ambito dei corso frequentati. Si tratta di una motivazione perfettamente in linea con le indicazioni sull'uso del personal computer contenute nella circolare Dap del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, concernente l'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. E, infatti, l'art. 14.1, intitolato Personal computer, posto il principio generale secondo cui «Non è consentito al detenuto/internato possedere personal computer portatili», consente a colui che frequenti corsi scolastici o universitari cui è regolarmente iscritto, per i quali si rende indispensabile l'uso di strumenti e supporti informatici, di fruire, previa richiesta, «di computer fissi messi a disposizione - in apposite sale separate - dalla Direzione che ne disciplinerà giorni, orari di accesso e modalità, al fine di scongiurare che siano sovvertite le caratteristiche e le finalità del regime»; stabilisce inoltre che lo stesso detenuto «potrà consultare, previa autorizzazione della competente Autorità giudiziaria, materiale giudiziario su supporto informatico (ove non proveniente dall'Autorità giudiziaria, previo controllo del suo contenuto), qualora sia troppo voluminoso in formato cartaceo, con la precisazione che tale consultazione «non dovrà comportare la permanenza del soggetto fuori dalla camera detentiva oltre i limiti previsti dalla vigente normativa». Solo ove sia necessario visionare gli atti per un tempo maggiore, è prevista la possibilità di «acquistare un apparecchio di modico valore [e-reader, lettore dvd/dvx portatile, ecc.] privo di connessioni esterne (wi-fi bluetooth, connessione dati) per la consultazione all'interno della camera detentiva per il tempo strettamente necessario», apparecchio, che non dovrà permanere nella disponibilità del detenuto/internato e che sarà controllato prima e dopo l'uso da parte del medesimo. Analogamente si è previsto che si 3 7-7( proceda nei confronti del detenuto/internato, iscritto a corsi di studio, che necessita di consultare testi riprodotti su supporto magnetico che saranno resi disponibili dalla Direzione a richiesta dell'interessato, con l'ulteriore avvertenza che dette esigenze «saranno attentamente valutate dalla Direzione». Rileva, dunque, il Collegio che Tribunale di sorveglianza ha mostrato di avere tenuto in adeguata considerazione tutte le doglianze dedotte dall'interessato (anche quelle contenute nelle memorie sull'asserita sovrapposizione tra ora destinata alla consultazione degli atti e quella dedicata alle attività ludiche e socialità), ritenendo - con motivazione aderente alla disciplina del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. - le scelte dell'amministrazione penitenziaria rispettose del diritto allo studio, alla salute e di difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così