Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 42554/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con il cui il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo tribunale, il 10 marzo 2022, ha respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia del termine massimo di durata della misura cautelare posta a carico dell'imputato.

Il Tribunale del riesame, in proposito, ha ritenuto che la scadenza del predetto termine, in origine fissata al 10 febbraio 2022, doveva intendersi prorogata in misura pari alla sospensione disposta, all'udienza del 16 dicembre 2021, fino al 10 febbraio 2022 e che il decreto che dispone il giudizio, emesso il 19 febbraio 2022, era, pertanto, intervenuto prima della maturazione del termine di legge.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di riesame ritenuto l'operatività, nei suoi confronti, di un provvedimento sospensivo che, in realtà, riguardava esclusivamente altri imputati.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 31 maggio 2022, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. È pacifico che, all'udienza del 16 dicembre 2021, tali Scarvaglieri e Calcagno, imputati nel medesimo procedimento nel quale è coinvolto l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], chiesero, tramite il difensore e dopo avere depositato documentazione, il differimento dell'udienza, richiesta alla quale tutti i difensori presenti, ivi compreso quello di Siverino, si associarono espressamente, così inducendo il giudice ad accordare il rinvio e, contestualmente, a sospendere il decorso dei termini di custodia cautelare sino all'udienza successiva.

Ciò posto, sostiene il ricorrente che detto provvedimento non avrebbe prodotto effetti nei suoi confronti, in quanto adottato per conto dei soli imputati che avevano preannunziato l'intenzione di optare per il rito abbreviato, cui egli, sin dalla precedente udienza del 22 novembre 2021, aveva preannunziato di non avere interesse.

L'argomento non convince, in quanto contrastante con il quadro normativo che, in atto, regola la materia, e che, come correttamente evidenziato dal Tribunale del rièsame, si impernia sul disposto dell'art. 304 cod. proc. pen..

Posto, invero, che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. a), e 4 del citato articolo, i termini massimi di durata della custodia in carcere sono, tra l'altro, sospesi, nella fase dell'udienza preliminare, durante il tempo in cui l'udienza è rinviata su richiesta dell'imputato o del suo difensore, va, specificamente, notato come il comma 5 preveda, tra l'altro, che tali disposizioni «non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi».

Considerato, quindi, che Siverino, a fronte della richiesta di rinvio formulata da altri imputati, non chiese procedersi nei suoi confronti, previa separazione delle posizioni, e, anzi, si associò espressamente — come indicato nel verbale di udienza del 16 dicembre 2021 — all'istanza, appare del tutto evidente la correttezza della decisione impugnata, frutto di ineccepibile interpretazione della normativa di riferimento.

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con il cui il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo tribunale, il 10 marzo 2022, ha respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia del termine massimo di durata della misura cautelare posta a carico dell'imputato. Il Tribunale del riesame, in proposito, ha ritenuto che la scadenza del predetto termine, in origine fissata al 10 febbraio 2022, doveva intendersi prorogata in misura pari alla sospensione disposta, all'udienza del 16 dicembre 2021, fino al 10 febbraio 2022 e che il decreto che dispone il giudizio, emesso il 19 febbraio 2022, era, pertanto, intervenuto prima della maturazione del termine di legge. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di riesame ritenuto l'operatività, nei suoi confronti, di un provvedimento sospensivo che, in realtà, riguardava esclusivamente altri imputati. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 31 maggio 2022, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. È pacifico che, all'udienza del 16 dicembre 2021, tali Scarvaglieri e Calcagno, imputati nel medesimo procedimento nel quale è coinvolto l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], chiesero, tramite il difensore e dopo avere depositato documentazione, il differimento dell'udienza, richiesta alla quale tutti i difensori presenti, ivi compreso quello di Siverino, si associarono espressamente, così inducendo il giudice ad accordare il rinvio e, contestualmente, a sospendere il decorso dei termini di custodia cautelare sino all'udienza successiva. Ciò posto, sostiene il ricorrente che detto provvedimento non avrebbe prodotto effetti nei suoi confronti, in quanto adottato per conto dei soli imputati che avevano preannunziato l'intenzione di optare per il rito abbreviato, cui egli, sin dalla precedente udienza del 22 novembre 2021, aveva preannunziato di non avere interesse. L'argomento non convince, in quanto contrastante con il quadro normativo che, in atto, regola la materia, e che, come correttamente evidenziato dal Tribunale del rièsame, si impernia sul disposto dell'art. 304 cod. proc. pen.. Posto, invero, che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. a), e 4 del citato articolo, i termini massimi di durata della custodia in carcere sono, tra l'altro, sospesi, nella fase dell'udienza preliminare, durante il tempo in cui l'udienza è rinviata su richiesta dell'imputato o del suo difensore, va, specificamente, notato come il comma 5 preveda, tra l'altro, che tali disposizioni «non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi». Considerato, quindi, che Siverino, a fronte della richiesta di rinvio formulata da altri imputati, non chiese procedersi nei suoi confronti, previa separazione delle posizioni, e, anzi, si associò espressamente — come indicato nel verbale di udienza del 16 dicembre 2021 — all'istanza, appare del tutto evidente la correttezza della decisione impugnata, frutto di ineccepibile interpretazione della normativa di riferimento. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle