Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 578/1987
ECLI:IT:COST:1987:578
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] conciliatore di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della
legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il
locatore possa recedere dal contratto per la necessità di destinare
l'immobile ad uso agricolo, prospettando il contrasto con la tutela,
costituzionalmente garantita, del lavoro e dell'iniziativa privata.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione
venga dichiarata infondata, ben potendo le attività agricole
considerarsi ricomprese entro l'ambito della previsione normativa.
1. - Già nella sentenza n. 40 del 1984 questa Corte ha affrontato
il problema della mancata previsione delle attività agricole nella
elencazione di cui all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392
("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), con specifico
riferimento ai contratti previsti dal combinato disposto degli artt.
67 e 73 della legge citata.
In tale occasione si è escluso che l'argomento meramente
letterale, sul quale i giudici rimettenti avevano fondato le
eccezioni d'illegittimità, rivestisse un'effettiva consistenza.
Ha affermato la Corte che "nel sistema accolto dal vigente codice
civile, ricorrendo la previsione dell'art. 2135, l'agricoltura è
considerata come attività d'impresa, e non già di mero godimento,
sul presupposto della sua preponderante funzione produttiva diretta a
soddisfare le necessità del mercato e, come tale, creativa di
ricchezza".
Sotto altro profilo si è poi rilevato "che l'agricoltura non può
essere considerata come a sé stante e senza alcun rapporto con gli
altri settori della economia, sussistendo invece strette connessioni
e reciproche integrazioni, le quali si sviluppano in misura sempre
crescente, specie per quanto riguarda il settore agroalimentare".
2. - Analogo ordine di considerazioni deve essere svolto per la
norma denunziata, la cui più corretta interpretazione induce a
ritenere ricompreso anche l'uso agricolo dell'immobile tra le
destinazioni che legittimano il recesso del locatore.
Appropriato è, al riguardo, il richiamo all'art. 2083 del codice
civile che il giudice a quo effettua onde sottolineare come il
legislatore ugualmente definisca piccoli imprenditori l'artigiano, il
piccolo commerciante ed il coltivatore diretto del fondo.
3. - Non ricorre pertanto per l'uso agricolo il presupposto
indicato nell'ordinanza di rimessione e la relativa questione risulta
non fondata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della
legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della
Costituzione, dal Giudice conciliatore di [OSCURATO:PERSONA] con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI