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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 578/1987

ECLI:IT:COST:1987:578
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] conciliatore di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il locatore possa recedere dal contratto per la necessità di destinare l'immobile ad uso agricolo, prospettando il contrasto con la tutela, costituzionalmente garantita, del lavoro e dell'iniziativa privata.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, ben potendo le attività agricole considerarsi ricomprese entro l'ambito della previsione normativa.

1. - Già nella sentenza n. 40 del 1984 questa Corte ha affrontato il problema della mancata previsione delle attività agricole nella elencazione di cui all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), con specifico riferimento ai contratti previsti dal combinato disposto degli artt. 67 e 73 della legge citata.

In tale occasione si è escluso che l'argomento meramente letterale, sul quale i giudici rimettenti avevano fondato le eccezioni d'illegittimità, rivestisse un'effettiva consistenza.

Ha affermato la Corte che "nel sistema accolto dal vigente codice civile, ricorrendo la previsione dell'art. 2135, l'agricoltura è considerata come attività d'impresa, e non già di mero godimento, sul presupposto della sua preponderante funzione produttiva diretta a soddisfare le necessità del mercato e, come tale, creativa di ricchezza".

Sotto altro profilo si è poi rilevato "che l'agricoltura non può essere considerata come a sé stante e senza alcun rapporto con gli altri settori della economia, sussistendo invece strette connessioni e reciproche integrazioni, le quali si sviluppano in misura sempre crescente, specie per quanto riguarda il settore agroalimentare".

2. - Analogo ordine di considerazioni deve essere svolto per la norma denunziata, la cui più corretta interpretazione induce a ritenere ricompreso anche l'uso agricolo dell'immobile tra le destinazioni che legittimano il recesso del locatore.

Appropriato è, al riguardo, il richiamo all'art. 2083 del codice civile che il giudice a quo effettua onde sottolineare come il legislatore ugualmente definisca piccoli imprenditori l'artigiano, il piccolo commerciante ed il coltivatore diretto del fondo.

3. - Non ricorre pertanto per l'uso agricolo il presupposto indicato nell'ordinanza di rimessione e la relativa questione risulta non fondata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] conciliatore di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il locatore possa recedere dal contratto per la necessità di destinare l'immobile ad uso agricolo, prospettando il contrasto con la tutela, costituzionalmente garantita, del lavoro e dell'iniziativa privata. L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, ben potendo le attività agricole considerarsi ricomprese entro l'ambito della previsione normativa. 1. - Già nella sentenza n. 40 del 1984 questa Corte ha affrontato il problema della mancata previsione delle attività agricole nella elencazione di cui all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), con specifico riferimento ai contratti previsti dal combinato disposto degli artt. 67 e 73 della legge citata. In tale occasione si è escluso che l'argomento meramente letterale, sul quale i giudici rimettenti avevano fondato le eccezioni d'illegittimità, rivestisse un'effettiva consistenza. Ha affermato la Corte che "nel sistema accolto dal vigente codice civile, ricorrendo la previsione dell'art. 2135, l'agricoltura è considerata come attività d'impresa, e non già di mero godimento, sul presupposto della sua preponderante funzione produttiva diretta a soddisfare le necessità del mercato e, come tale, creativa di ricchezza". Sotto altro profilo si è poi rilevato "che l'agricoltura non può essere considerata come a sé stante e senza alcun rapporto con gli altri settori della economia, sussistendo invece strette connessioni e reciproche integrazioni, le quali si sviluppano in misura sempre crescente, specie per quanto riguarda il settore agroalimentare". 2. - Analogo ordine di considerazioni deve essere svolto per la norma denunziata, la cui più corretta interpretazione induce a ritenere ricompreso anche l'uso agricolo dell'immobile tra le destinazioni che legittimano il recesso del locatore. Appropriato è, al riguardo, il richiamo all'art. 2083 del codice civile che il giudice a quo effettua onde sottolineare come il legislatore ugualmente definisca piccoli imprenditori l'artigiano, il piccolo commerciante ed il coltivatore diretto del fondo. 3. - Non ricorre pertanto per l'uso agricolo il presupposto indicato nell'ordinanza di rimessione e la relativa questione risulta non fondata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI