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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 18691/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4317/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSAn. 6527/2021 depositata i l 12/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti la CTP di Siracusa l’avviso di presa in carico di maggiori imposte relative ad una compravendita di un terreno posto in [OSCURATO:PERSONA] di Portopalo di Capopassero (SR), sulla scorta di un avviso di accertamento per ripresa a tassazione della plusvalenza non dichiarata, derivante da tale vendita immobiliare, avvenuta nel 2008.

Il ricorrente deduceva che tale avviso di accertamento non gli era mai stato notificato.

Pertanto, il contribuente contestava la regolarità della procedura di accertamento, la violazione del contraddittorio, la nullità/inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta ex art. 143 c.p.c., nel merito – inoltre – censurava il criterio di calcolo impiegato dall’ufficio per accertare il maggior valore del terreno compravenduto.

2. L’amministrazione finanziaria si costituiva eccependo la legittimità del proprio operato, ma la CTP di Siracusa, con sentenza n. 4043 del 2015, depositata il 23/11/2015, accoglieva il ricorso, annullando la comunicazione e condannando l’Amministrazione alle spese di lite.

3. Avverso detto decisione proponeva appello l’Ufficio e tale impugnazione era accolta dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia – Sez.

Siracusa, con sentenza n. 6527/2021, depositatail 12/07/2021.

6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, con atto iscritto al numero di R.G. 4317/2022.

7. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate e del territorio.

8. La Procura generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, con memoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha richiesto l’accoglimento del primo motivo di impugnazione, assorbiti i restanti.

9. Il ricorrente ha altresì presentato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal contribuente, avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia – Sez.

Siracusa n. 6527/2021, dep. il 12.07.2022, si fonda su tre motivi, tutti sostanzialmente rivolti a contestare la regolarità della notifica dell’atto presupposto rispetto a quello impugnato: I) VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 4 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA], PERPLESSA O [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]; II) VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 5 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; III) VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 4 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA].

2. Come si è già riportato, anche la Procura Generale ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del primo ricorso, assorbiti gli altri.

3. Il primo motivo di ricorso risulta fondato.

E’ ben vero che secondo Cass.,Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022, preceduta da conforme orientamento di legittimità, In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali .

La motivazione resa dalla CTR, tuttavia, è effettivamente apodittica e tale da violare quel minimo costituzionale che –nel rispetto delle regole del giusto processo – assicura una ragionevole possibilità di comprensione della decisione giudiziale, a sua volta funzionale a consentire la proposizione di eventuali doglianze mirate a contestare efficacemente le ragioni logico-giuridiche a base della statuizione.

Tale motivazione si compendia, per quanto qui interessa, nella seguente criptica affermazione: Con quali modalità il procedimento notificatorio fosse stato compiuto non è dato comprendere, né soprattutto è dato comprendere quale fosse l’ammissione del ricorrente che, al contrario, aveva sempre protestato l’inesistenza o la nullità insanabile della notifica, scoperta successivamente essere stata compiuta seguendo il modello dell’art. 143 c.p.c.

A tale riguardo, la decisione impugnata avrebbe dovuto confrontarsi con l’indirizzo di questa S.C. che, in tema di notifica agli irreperibili, postula che, dopo il primo accesso negativo, siano state svolte delle opportune ricerche che non abbiano dato un esito diverso, ovvero esito negativo, rendendosi effettivamente sconosciuto l’attuale residenza o domicilio del destinatario.

Di tali circostanze, la motivazione della sentenza impugnata non dà, però, alcun conto come invece avrebbe dovuto, prima di poter affermare che la notifica si era “regolarmente” perfezionata, manifestando perciò il suo carattere del tutto apparente.

In definitiva, conformemente altresì alle conclusioni della P.G., va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.

La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia – Sez.

Siracusa affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso.

Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia – [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4317/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSAn. 6527/2021 depositata i l 12/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti la CTP di Siracusa l’avviso di presa in carico di maggiori imposte relative ad una compravendita di un terreno posto in [OSCURATO:PERSONA] di Portopalo di Capopassero (SR), sulla scorta di un avviso di accertamento per ripresa a tassazione della plusvalenza non dichiarata, derivante da tale vendita immobiliare, avvenuta nel 2008. Il ricorrente deduceva che tale avviso di accertamento non gli era mai stato notificato. Pertanto, il contribuente contestava la regolarità della procedura di accertamento, la violazione del contraddittorio, la nullità/inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta ex art. 143 c.p.c., nel merito – inoltre – censurava il criterio di calcolo impiegato dall’ufficio per accertare il maggior valore del terreno compravenduto. 2. L’amministrazione finanziaria si costituiva eccependo la legittimità del proprio operato, ma la CTP di Siracusa, con sentenza n. 4043 del 2015, depositata il 23/11/2015, accoglieva il ricorso, annullando la comunicazione e condannando l’Amministrazione alle spese di lite. 3. Avverso detto decisione proponeva appello l’Ufficio e tale impugnazione era accolta dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia – Sez. Siracusa, con sentenza n. 6527/2021, depositatail 12/07/2021. 6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, con atto iscritto al numero di R.G. 4317/2022. 7. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate e del territorio. 8. La Procura generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, con memoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha richiesto l’accoglimento del primo motivo di impugnazione, assorbiti i restanti. 9. Il ricorrente ha altresì presentato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal contribuente, avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia – Sez. Siracusa n. 6527/2021, dep. il 12.07.2022, si fonda su tre motivi, tutti sostanzialmente rivolti a contestare la regolarità della notifica dell’atto presupposto rispetto a quello impugnato: I) VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 4 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA], PERPLESSA O [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]; II) VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 5 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; III) VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 4 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]. 2. Come si è già riportato, anche la Procura Generale ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del primo ricorso, assorbiti gli altri. 3. Il primo motivo di ricorso risulta fondato. E’ ben vero che secondo Cass.,Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022, preceduta da conforme orientamento di legittimità, In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali . La motivazione resa dalla CTR, tuttavia, è effettivamente apodittica e tale da violare quel minimo costituzionale che –nel rispetto delle regole del giusto processo – assicura una ragionevole possibilità di comprensione della decisione giudiziale, a sua volta funzionale a consentire la proposizione di eventuali doglianze mirate a contestare efficacemente le ragioni logico-giuridiche a base della statuizione. Tale motivazione si compendia, per quanto qui interessa, nella seguente criptica affermazione: Con quali modalità il procedimento notificatorio fosse stato compiuto non è dato comprendere, né soprattutto è dato comprendere quale fosse l’ammissione del ricorrente che, al contrario, aveva sempre protestato l’inesistenza o la nullità insanabile della notifica, scoperta successivamente essere stata compiuta seguendo il modello dell’art. 143 c.p.c. A tale riguardo, la decisione impugnata avrebbe dovuto confrontarsi con l’indirizzo di questa S.C. che, in tema di notifica agli irreperibili, postula che, dopo il primo accesso negativo, siano state svolte delle opportune ricerche che non abbiano dato un esito diverso, ovvero esito negativo, rendendosi effettivamente sconosciuto l’attuale residenza o domicilio del destinatario. Di tali circostanze, la motivazione della sentenza impugnata non dà, però, alcun conto come invece avrebbe dovuto, prima di poter affermare che la notifica si era “regolarmente” perfezionata, manifestando perciò il suo carattere del tutto apparente. In definitiva, conformemente altresì alle conclusioni della P.G., va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia – Sez. Siracusa affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia – [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese q
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