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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2020

Cassazione n. 27942/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15829/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 5660/2020depositata il 26/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.in causa su avviso di accertamento emesso dal Comune di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per maggior IMU dell’anno 2013, pretesa dal Comune su terreni edificabili valutati € 189,95 al mq in base ad una “relazione di stima” allegata alla delibera (ex art. 52 d.lgs. 30 ottobre 1992, n.446) della giunta comunale n.240/07 e tenuto conto della entrata in vigore, il 5 maggio 2009, di un piano attuativo di comparto “con cui erano state superate problematiche generate da una diversa classificazione dell’area sotto il profilo idrogeologico”, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello del Comune contro la decisione dei primi giudici che avevano valutato “equo fissare un prezzo al mq. dei terreni oggetto di causa parti ad € 100”.

La sentenza d’appello è basata su queste considerazioni (che ricalcano quelle dei primi giudici): con sentenza passata in giudicato per identiche pretese impositive degli anni 2008 e 2009, il valore delle aree era stato stimato in € 120,00; costituiva “nozione di comune esperienza” la crisi economica mondiale verificatasi nel 2009 e che aveva comportato una diminuzione del valore degli immobili; “tale crisi aveva anche assorbito e vulnerato il fatto positivo della intervenuta approvazione, nel 2009, delpiano attuativo del comparto”.

La CTR ha poi aggiunto che “nessun valore può essere attribuito alla relazione di stima approvata con delibera n.240/2007 … in quanto essa quantifica i valori di riferimento in via generale e astratta prescindendo dalla peculiarità delle caratteristiche del singolo bene”;

2. il Comune di Salerno ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi avversati dalla contribuente con controricorso e memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata, la “violazione o falsa applicazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ.” e “l’insufficiente motivazione per non avere la CTR correttamente applicato il principio del fatto notorio”.

In sostanza il Comune contesta che potesse essere considerato “fatto notorio” la “crisi immobiliare del 2009” e sostiene che la CTR abbia quantificato il valore per mq dei terreni in € 100 “con un procedimento argomentativo non controllabile nella sua correttezza e logicità”;

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n.546/92, 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ.

Nullità della sentenza per motivazione apparente.

Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”.

Il Comune ritiene che l’affermazione per cui la “crisi [del 2009] aveva anche assorbito e vulnerato il fatto positivo della intervenuta approvazione, nel 2009, del piano attuativo del comparto”, sia non motivata e si traduca in una omessa valutazione del suddetto “fatto positivo”;

3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360, comma primo, n.5, c.p.c., la “nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti”.

Il Comune deduce che la CTR abbia “inopinatamente” accolto la tesi della contribuente secondo cui la stima allegata alla delibera n.240/2007 era “astratta”, laddove invece avrebbe dovuto ritenere detta delibera “fonte di presunzioni idonea a costituire un indice di valutazione con funzione analoga agli studi di settore” e non abbia rilevato che la parte privata si era limitata a richiamare i valori OMI, notoriamente non probanti;

4. il primo e il secondo motivo di ricorso, strettamente connessiin quanto convergenti nella critica di difetto di motivazione veicolata da ciascuno di essi contro la sentenza impugnata, sono fondati.

4.1. La motivazione della sentenza è apodittica: dall’assunto della, secondo la CTR, “notoria” crisi del mercato immobiliare a livello globale nel periodo successivo al 2009, la CTR ha fatto conseguire, come se fosse una conseguenza immediata e necessitata, che il valore dello specifico terreno oggetto di causa, stimato per il 2008 e il 2009 in €120,00 al metro quadro, potesse essere “equitativamente” stimato in €100,00 al metro quadrato nel 2013.

Al di là della correttezza o meno della riconduzione della crisi finanziaria dei mutuisubprime, alla nozione di “fatto notorio”, è assorbente il rilievo che la conclusione per cui i terreni in questione avrebbero assunto nel 2013 un valore di € 100 al mq. è del tutto arbitraria.

Non vi è alcun nesso logico -e la CTR inevitabilmente non ha indicato alcun nesso- tra il dato generale della “crisi del 2009” e il dato della perdita di valore dei terreni per come quantificata (€20 nel corso del quadriennio 2008-2009); E’ vero che, nel recepire la motivazione resa sul punto dai primi giudici, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato la stima operata, con riguardo a precedenti annualità, da due sentenze di merito passate in giudicato, e tuttavia anche da questa stima alla fine essa si discosta (riducendo da 120 a 100 euro il valore a metro quadro), senza in ciò fornire spiegazione diversa dalla menzionata crisi generale di settore, come detto di per sé tautologica e scollegata dalla concretezza della fattispecie. 5.in ragione di quanto precede i primi due motivi di ricorso devono essere accolti;

6. il terzo motivo resta assorbito;

7. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché la stessa procede alla motivata determinazione del valore dei terreni in questione;

7. il giudice del rinvio dovrà anche liquidare le spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15829/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 5660/2020depositata il 26/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.in causa su avviso di accertamento emesso dal Comune di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per maggior IMU dell’anno 2013, pretesa dal Comune su terreni edificabili valutati € 189,95 al mq in base ad una “relazione di stima” allegata alla delibera (ex art. 52 d.lgs. 30 ottobre 1992, n.446) della giunta comunale n.240/07 e tenuto conto della entrata in vigore, il 5 maggio 2009, di un piano attuativo di comparto “con cui erano state superate problematiche generate da una diversa classificazione dell’area sotto il profilo idrogeologico”, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello del Comune contro la decisione dei primi giudici che avevano valutato “equo fissare un prezzo al mq. dei terreni oggetto di causa parti ad € 100”. La sentenza d’appello è basata su queste considerazioni (che ricalcano quelle dei primi giudici): con sentenza passata in giudicato per identiche pretese impositive degli anni 2008 e 2009, il valore delle aree era stato stimato in € 120,00; costituiva “nozione di comune esperienza” la crisi economica mondiale verificatasi nel 2009 e che aveva comportato una diminuzione del valore degli immobili; “tale crisi aveva anche assorbito e vulnerato il fatto positivo della intervenuta approvazione, nel 2009, delpiano attuativo del comparto”. La CTR ha poi aggiunto che “nessun valore può essere attribuito alla relazione di stima approvata con delibera n.240/2007 … in quanto essa quantifica i valori di riferimento in via generale e astratta prescindendo dalla peculiarità delle caratteristiche del singolo bene”; 2. il Comune di Salerno ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi avversati dalla contribuente con controricorso e memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata, la “violazione o falsa applicazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ.” e “l’insufficiente motivazione per non avere la CTR correttamente applicato il principio del fatto notorio”. In sostanza il Comune contesta che potesse essere considerato “fatto notorio” la “crisi immobiliare del 2009” e sostiene che la CTR abbia quantificato il valore per mq dei terreni in € 100 “con un procedimento argomentativo non controllabile nella sua correttezza e logicità”; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n.546/92, 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. Nullità della sentenza per motivazione apparente. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”. Il Comune ritiene che l’affermazione per cui la “crisi [del 2009] aveva anche assorbito e vulnerato il fatto positivo della intervenuta approvazione, nel 2009, del piano attuativo del comparto”, sia non motivata e si traduca in una omessa valutazione del suddetto “fatto positivo”; 3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360, comma primo, n.5, c.p.c., la “nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti”. Il Comune deduce che la CTR abbia “inopinatamente” accolto la tesi della contribuente secondo cui la stima allegata alla delibera n.240/2007 era “astratta”, laddove invece avrebbe dovuto ritenere detta delibera “fonte di presunzioni idonea a costituire un indice di valutazione con funzione analoga agli studi di settore” e non abbia rilevato che la parte privata si era limitata a richiamare i valori OMI, notoriamente non probanti; 4. il primo e il secondo motivo di ricorso, strettamente connessiin quanto convergenti nella critica di difetto di motivazione veicolata da ciascuno di essi contro la sentenza impugnata, sono fondati. 4.1. La motivazione della sentenza è apodittica: dall’assunto della, secondo la CTR, “notoria” crisi del mercato immobiliare a livello globale nel periodo successivo al 2009, la CTR ha fatto conseguire, come se fosse una conseguenza immediata e necessitata, che il valore dello specifico terreno oggetto di causa, stimato per il 2008 e il 2009 in €120,00 al metro quadro, potesse essere “equitativamente” stimato in €100,00 al metro quadrato nel 2013. Al di là della correttezza o meno della riconduzione della crisi finanziaria dei mutuisubprime, alla nozione di “fatto notorio”, è assorbente il rilievo che la conclusione per cui i terreni in questione avrebbero assunto nel 2013 un valore di € 100 al mq. è del tutto arbitraria. Non vi è alcun nesso logico -e la CTR inevitabilmente non ha indicato alcun nesso- tra il dato generale della “crisi del 2009” e il dato della perdita di valore dei terreni per come quantificata (€20 nel corso del quadriennio 2008-2009); E’ vero che, nel recepire la motivazione resa sul punto dai primi giudici, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato la stima operata, con riguardo a precedenti annualità, da due sentenze di merito passate in giudicato, e tuttavia anche da questa stima alla fine essa si discosta (riducendo da 120 a 100 euro il valore a metro quadro), senza in ciò fornire spiegazione diversa dalla menzionata crisi generale di settore, come detto di per sé tautologica e scollegata dalla concretezza della fattispecie. 5.in ragione di quanto precede i primi due motivi di ricorso devono essere accolti; 6. il terzo motivo resta assorbito; 7. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché la stessa procede alla motivata determinazione del valore dei terreni in questione; 7. il giudice del rinvio dovrà anche liquidare le spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, an
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