CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 17188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 13/10/1996 avverso la sentenza del 07/10/2025 del GIP TRIBUNALE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 7/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni, 7 mesi, 10 giorni di reclusione e 14.733,33 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337, 648 cod. pen., 4, I. 18 aprile 1975, n. 110 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla misura della pena applicata, con violazione dell'art. 133 cod. pen. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché tardivo. 4. Premesso che la sentenza è stata pronunciata - presente l'imputato - il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con motivazione contestuale e subito depositata, il termine per l'impugnazione - pari a 15 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - scadeva il 22/10/2025. Il ricorso in esame, per contro, è stato depositato il 24/10/2025, come da attestazione della cancelleria G.i.p. del Tribunale di Varese del 27/10/2025, in atti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M