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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 05101/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28586-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso Ric. 2021 n. 28586 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -2- dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 123/2021 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI di BOLZANO, depositata il 18/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano il fratello Giovanni, domandando che venisse dichiarata aperta la successione testamentaria della defunta madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 21 gennaio dello stesso anno, che venisse stabilita l’entità della quota di legittima e della quota disponibile e venisse elaborato un progetto di divisione dei cespiti dellade cuius.

A fondamento delle proprie pretese il [OSCURATO:PERSONA] richiamava il testamento della madre datato 5 dicembre 2002, del quale aveva richiesto la pubblicazione il 14 febbraio 2013, ove era disposto in suo favore un lascito testamentario pari a due terzi dell’asse ereditario, essendo stato riservato al fratello Giovannisoltanto il residuo terzo del relitto.

Il convenuto si costituiva in giudizio, domandando la reiezione delle domande attoree, la dichiarazione di nullità del testamento – del quale altresì veniva proposta infruttuosamente querela di falso – a causa dell’ incapacità Ric. 2021 n. 28586 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -3- psichica e fisica della testatrice, ed il riconoscimento di un credito verso l’attore per € 35.000,00.

Espletata una CTU – e respinta la ricusazione del consulente proposta dal convenuto – relativamente alla capacità di testare della de cuius, il Tribunale accoglieva le domande attoree con sentenza del 16 luglio 2019, disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria e condannando il convenuto oltre al rimborso delle spese anche al risarcimento dei danni exart. 96, 3° co., c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello innanzi alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, domandando la riforma della sentenza di prime cure.

In particolare, l’appellante reiterava le proprie censure relative alla validità del testamento, le proprie pretese creditorie verso controparte, chiedendo subordinatamente la riforma della sentenza in ordine alla corretta formazione del relictum ed in via istruttoria la rinnovazione della CTU.

L’appellato resisteva, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d’appello, con sentenza del 18 agosto 2021, respingeva l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] proponeva avversa detta sentenza ricorso per Cassazione, articolando un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Con l’unico e articolato motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione degli articoli 51, 1° e 2° co., 52, 1° co., Ric. 2021 n. 28586 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -4- 63, 3° co., c.p.c. e 591, n. 3 e 606 c.c. in relazione ai numeri 1 e 5 del co. 1° dell’art. 360 del Codice di procedura civile.

Sostiene il ricorrente che sarebbero stati erroneamente disattesi i propri argomenti sulla ricusazione del CTU fondati su “gravi ragioni di convenienza”.

Queste, infatti, sarebbero consistite nella «incompetenza tecnico-professionale del consulente» (p. 10, ricorso).

L’aver disatteso, la Corte d’appello, tali censure non soltanto avrebbe comportato la violazione delle disposizioni del codice di rito sulla ricusazione dei consulenti tecnici, ma – giacché il giudice avrebbe fondato il proprio giudizio su di una consulenza «tecnicamente fuorviante» (p. 12, ricorso) – ne sarebbe discesa la mancata valutazione di fatti decisivi per il giudizio.

Sotto altro profilo, il ricorrente ribadisce, in modo non del tutto organico, l’incapacità di testare della madre all’epoca della redazione dell’atto (e, consequenzialmente, l’invalidità del testamento) nonché la verosimile «falsità della data».

Conclude il ricorrente domandando la cassazione dell’impugnata sentenza.

Il controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, segnatamente: l’abbandono in sede di merito dell’istanza di ricusazione, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure né in sede d’appello; la tardività dell’istanza medesima; la circostanza per cui i motivi d’appello non contenessero alcuna censura relativa ai motivi di ricusazione; l’applicabilità dell’art. 348-ter, 5° co., c.p.c.

Ric. 2021 n. 28586 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -5- Il ricorso, peraltro, sarebbe infondato, in quanto la ricostruzione dell’art. 51 c.p.c. prospettata da controparte sarebbe «assolutamente abnorme».

Evidenzia inoltre il controricorrente che gli argomenti del fratello relativi alla falsità del testamento sarebbero ormai irrilevanti, essendo la decisione sulla querela di falso ormai cosa giudicata.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., risultando l’unico motivo dedotto contrario alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di nomina del CTU, senza che vengano offerti validi argomenti per discostarsene.

Occorre preliminarmente evidenziare come la censura si incentri essenzialmente sulla asserita “incompetenza” del [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio nominato in sede di merito, in quanto specializzato (e, conseguentemente, iscritto all’albo) in un settore diverso da quello ritenuto invece rilevante dal ricorrente.

Tale difetto di competenza avrebbe integrato una grave ragione di convenienza legittimante la ricusazione del CTU (ai sensi dell’art. 51, u.c., c.p.c., giusta il richiamo dell’art. 63 c.p.c.).

Tale incompetenza avrebbe dunque determinato l’erroneità della perizia in ordine alla capacità della de cuius e, conseguentemente, l’erronea valutazione dei fatti da parte del giudice del merito.

Rileva poi che tutte le ulteriori argomentazioni difensive dedotte in ricorso dipendono logicamente e giuridicamente da quelle relativi alla ricusabilità del consulente.

Ric. 2021 n. 28586 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -6- Questa Corte, infatti, ritiene da lungo tempo che la designazione del [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio da parte del giudice sia una scelta di natura direttiva avente carattere strettamente discrezionale.

Ne discende che l’individuazione compiuta dal giudice, non soltanto risulta insindacabile in sede di legittimità, ma non richiede altresì alcuna specifica motivazione.

Tale consolidato orientamento giurisprudenziale si concreta peraltro in numerose pronunzie relative a casi analoghi a quello dedotto nell’odierno giudizio, nei quali è stata ritenuta legittima la scelta di un consulente, ancorché non specificamente specializzato nella materia oggetto della consulenza.

Il margine discrezionale di scelta, secondo l’indiscusso orientamento di legittimità, risulta dunque essere talmente ampio da garantire l’ammissibilità della nomina di CTU iscritti ad albi diversi rispetto a quelli direttamente pertinenti alla materia oggetto di consulenza, ovvero – e addirittura – non iscritti ad alcun albo (Cass. n. 7622/2010; Cass., n. 5473/2001).

In tal senso è stato affermato che «Le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista […] iscritto ad un altro diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la Ric. 2021 n. 28586 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -7- consulenza […], ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione» (Cass., n. 6050/2010; e nei medesimi termini Cass., n. 10801/1995, Cass., n. 2005/1984, Cass., n. 3091/1982).

Il numero dei precedenti conformi, la risalenza nel tempo, la concordanza delle argomentazioni adottate, l’assenza di un effettivo contrasto in giurisprudenza, sono tutti elementi che portano ad affermare la natura del tutto consolidata dell’orientamento sul punto maturato dalla Corte, rispetto al quale il motivo di ricorso non offre alcun elemento per indurre a rimeditarlo.

Infine, giova ribadire che l’iscrizione del consulente a un dato albo non risulta ostativa al conferimento di incarichi afferenti a materie di pertinenza di altri albi: il giudice è infatti libero di reputarlo – secondo le proprie valutazi oni discrezionali – competente per lo specifico incarico demandatogli - impregiudicato in ogni caso il diritto per le parti di muovere censure alla consulenza, anche adducendone l’erroneità per incompetenza del consulente (Cass., n. 1478/1983).

Avuto quindi riguardo a tale orientamento, occorre rilevare come il ricorrente non abbia evidenziato alcuna circostanza o peculiarità del caso di specie che impongano di discostarsene o che rendano opportuna una rimeditazione dei citati arresti.

Oltretutto, il giudice del gravame ha ben argomentato in ordine alla conferma della scelta del consulente, peraltro evidenziando in modo logicamente argomentato le ragioni che Ric. 2021 n. 28586 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -8- hanno reso opportuna la scelta di un CTU competente in una data materia anziché in altra (nel caso di specie, uno psicologo anziché un medico).

Peraltro, occorre evidenziare come in ogni caso l’istanza di ricusazione risulti tardivamente sollevata, in quanto l’articolo 192 del codice di procedura civile impone che tale istanza debba essere proposta «almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione» (cfr. Cass., 26358/2020; Cass., ord. n. 23257/2017).

Nel caso di specie, tuttavia, tale udienza si è svolta il 30 giugno 2016, mentre l’istanza di ricusazione del CTU è stata depositata telematicamente il 18 settembre dello stesso anno, in manifesta violazione dei termini di legge.

Deve dunque essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, restando assorbite tutte le ulteriori questioni dedotte dal ricorrente.

Non ricorrono i presupposti per la pronuncia di un’ulteriore condanna alle spese ex art. 96, 3° co., c.p.c. relativamente al presente giudizio Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo Ric. 2021 n. 28586 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -9- di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 6.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28586-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso Ric. 2021 n. 28586 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -2- dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 123/2021 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 18/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano il fratello Giovanni, domandando che venisse dichiarata aperta la successione testamentaria della defunta madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 21 gennaio dello stesso anno, che venisse stabilita l’entità della quota di legittima e della quota disponibile e venisse elaborato un progetto di divisione dei cespiti dellade cuius. A fondamento delle proprie pretese il [OSCURATO:PERSONA] richiamava il testamento della madre datato 5 dicembre 2002, del quale aveva richiesto la pubblicazione il 14 febbraio 2013, ove era disposto in suo favore un lascito testamentario pari a due terzi dell’asse ereditario, essendo stato riservato al fratello Giovannisoltanto il residuo terzo del relitto. Il convenuto si costituiva in giudizio, domandando la reiezione delle domande attoree, la dichiarazione di nullità del testamento – del quale altresì veniva proposta infruttuosamente querela di falso – a causa dell’ incapacità Ric. 2021 n. 28586 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -3- psichica e fisica della testatrice, ed il riconoscimento di un credito verso l’attore per € 35.000,00. Espletata una CTU – e respinta la ricusazione del consulente proposta dal convenuto – relativamente alla capacità di testare della de cuius, il Tribunale accoglieva le domande attoree con sentenza del 16 luglio 2019, disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria e condannando il convenuto oltre al rimborso delle spese anche al risarcimento dei danni exart. 96, 3° co., c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello innanzi alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, domandando la riforma della sentenza di prime cure. In particolare, l’appellante reiterava le proprie censure relative alla validità del testamento, le proprie pretese creditorie verso controparte, chiedendo subordinatamente la riforma della sentenza in ordine alla corretta formazione del relictum ed in via istruttoria la rinnovazione della CTU. L’appellato resisteva, concludendo per la conferma della sentenza impugnata. La Corte d’appello, con sentenza del 18 agosto 2021, respingeva l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] proponeva avversa detta sentenza ricorso per Cassazione, articolando un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Con l’unico e articolato motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione degli articoli 51, 1° e 2° co., 52, 1° co., Ric. 2021 n. 28586 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -4- 63, 3° co., c.p.c. e 591, n. 3 e 606 c.c. in relazione ai numeri 1 e 5 del co. 1° dell’art. 360 del Codice di procedura civile. Sostiene il ricorrente che sarebbero stati erroneamente disattesi i propri argomenti sulla ricusazione del CTU fondati su “gravi ragioni di convenienza”. Queste, infatti, sarebbero consistite nella «incompetenza tecnico-professionale del consulente» (p. 10, ricorso). L’aver disatteso, la Corte d’appello, tali censure non soltanto avrebbe comportato la violazione delle disposizioni del codice di rito sulla ricusazione dei consulenti tecnici, ma – giacché il giudice avrebbe fondato il proprio giudizio su di una consulenza «tecnicamente fuorviante» (p. 12, ricorso) – ne sarebbe discesa la mancata valutazione di fatti decisivi per il giudizio. Sotto altro profilo, il ricorrente ribadisce, in modo non del tutto organico, l’incapacità di testare della madre all’epoca della redazione dell’atto (e, consequenzialmente, l’invalidità del testamento) nonché la verosimile «falsità della data». Conclude il ricorrente domandando la cassazione dell’impugnata sentenza. Il controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, segnatamente: l’abbandono in sede di merito dell’istanza di ricusazione, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure né in sede d’appello; la tardività dell’istanza medesima; la circostanza per cui i motivi d’appello non contenessero alcuna censura relativa ai motivi di ricusazione; l’applicabilità dell’art. 348-ter, 5° co., c.p.c. Ric. 2021 n. 28586 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -5- Il ricorso, peraltro, sarebbe infondato, in quanto la ricostruzione dell’art. 51 c.p.c. prospettata da controparte sarebbe «assolutamente abnorme». Evidenzia inoltre il controricorrente che gli argomenti del fratello relativi alla falsità del testamento sarebbero ormai irrilevanti, essendo la decisione sulla querela di falso ormai cosa giudicata. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., risultando l’unico motivo dedotto contrario alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di nomina del CTU, senza che vengano offerti validi argomenti per discostarsene. Occorre preliminarmente evidenziare come la censura si incentri essenzialmente sulla asserita “incompetenza” del [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio nominato in sede di merito, in quanto specializzato (e, conseguentemente, iscritto all’albo) in un settore diverso da quello ritenuto invece rilevante dal ricorrente. Tale difetto di competenza avrebbe integrato una grave ragione di convenienza legittimante la ricusazione del CTU (ai sensi dell’art. 51, u.c., c.p.c., giusta il richiamo dell’art. 63 c.p.c.). Tale incompetenza avrebbe dunque determinato l’erroneità della perizia in ordine alla capacità della de cuius e, conseguentemente, l’erronea valutazione dei fatti da parte del giudice del merito. Rileva poi che tutte le ulteriori argomentazioni difensive dedotte in ricorso dipendono logicamente e giuridicamente da quelle relativi alla ricusabilità del consulente. Ric. 2021 n. 28586 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -6- Questa Corte, infatti, ritiene da lungo tempo che la designazione del [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio da parte del giudice sia una scelta di natura direttiva avente carattere strettamente discrezionale. Ne discende che l’individuazione compiuta dal giudice, non soltanto risulta insindacabile in sede di legittimità, ma non richiede altresì alcuna specifica motivazione. Tale consolidato orientamento giurisprudenziale si concreta peraltro in numerose pronunzie relative a casi analoghi a quello dedotto nell’odierno giudizio, nei quali è stata ritenuta legittima la scelta di un consulente, ancorché non specificamente specializzato nella materia oggetto della consulenza. Il margine discrezionale di scelta, secondo l’indiscusso orientamento di legittimità, risulta dunque essere talmente ampio da garantire l’ammissibilità della nomina di CTU iscritti ad albi diversi rispetto a quelli direttamente pertinenti alla materia oggetto di consulenza, ovvero – e addirittura – non iscritti ad alcun albo (Cass. n. 7622/2010; Cass., n. 5473/2001). In tal senso è stato affermato che «Le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista […] iscritto ad un altro diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la Ric. 2021 n. 28586 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -7- consulenza […], ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione» (Cass., n. 6050/2010; e nei medesimi termini Cass., n. 10801/1995, Cass., n. 2005/1984, Cass., n. 3091/1982). Il numero dei precedenti conformi, la risalenza nel tempo, la concordanza delle argomentazioni adottate, l’assenza di un effettivo contrasto in giurisprudenza, sono tutti elementi che portano ad affermare la natura del tutto consolidata dell’orientamento sul punto maturato dalla Corte, rispetto al quale il motivo di ricorso non offre alcun elemento per indurre a rimeditarlo. Infine, giova ribadire che l’iscrizione del consulente a un dato albo non risulta ostativa al conferimento di incarichi afferenti a materie di pertinenza di altri albi: il giudice è infatti libero di reputarlo – secondo le proprie valutazi oni discrezionali – competente per lo specifico incarico demandatogli - impregiudicato in ogni caso il diritto per le parti di muovere censure alla consulenza, anche adducendone l’erroneità per incompetenza del consulente (Cass., n. 1478/1983). Avuto quindi riguardo a tale orientamento, occorre rilevare come il ricorrente non abbia evidenziato alcuna circostanza o peculiarità del caso di specie che impongano di discostarsene o che rendano opportuna una rimeditazione dei citati arresti. Oltretutto, il giudice del gravame ha ben argomentato in ordine alla conferma della scelta del consulente, peraltro evidenziando in modo logicamente argomentato le ragioni che Ric. 2021 n. 28586 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -8- hanno reso opportuna la scelta di un CTU competente in una data materia anziché in altra (nel caso di specie, uno psicologo anziché un medico). Peraltro, occorre evidenziare come in ogni caso l’istanza di ricusazione risulti tardivamente sollevata, in quanto l’articolo 192 del codice di procedura civile impone che tale istanza debba essere proposta «almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione» (cfr. Cass., 26358/2020; Cass., ord. n. 23257/2017). Nel caso di specie, tuttavia, tale udienza si è svolta il 30 giugno 2016, mentre l’istanza di ricusazione del CTU è stata depositata telematicamente il 18 settembre dello stesso anno, in manifesta violazione dei termini di legge. Deve dunque essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, restando assorbite tutte le ulteriori questioni dedotte dal ricorrente. Non ricorrono i presupposti per la pronuncia di un’ulteriore condanna alle spese ex art. 96, 3° co., c.p.c. relativamente al presente giudizio Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo Ric. 2021 n. 28586 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -9- di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 6.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12
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