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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22530/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso premio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla ripresa dei collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza; rilevato che i motivi di ricorso non mettono in evidenza lacune o illogicità della motivazione e che, piuttosto, propongono una rilettura dei dati rilevanti; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il con gliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] S talucia VUrenzo S ni , Lì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso premio. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla ripresa dei collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza; rilevato che i motivi di ricorso non mettono in evidenza lacune o illogicità della motivazione e che, piuttosto, propongono una rilettura dei dati rilevanti; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il con gliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] S talucia VUrenzo S ni , Lì
Sentenza Cassazione n. 22530/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris