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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15413/2024

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NZA sul ricorso iscritto al n.7656/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte Di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOe contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 7 943/2017 , depositata il27 settembre 2017. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del9 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; sentitol’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate; Considerato che:

1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, nei confronti di tutti i contribuenti indicati in epigrafe avverso la sentenza , anch’essa in epigrafe,con cui la C.t.r. ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione della C.t.p. di Caserta con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento relativo all'Iva e all'Irap per l'anno 2006 emesso in relazione a redditi non dichiarati conseguiti da una società di fatto costituita da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri trentatrésoci.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed anche [OSCURATO:PERSONA] eDiana Giulia, si sono difesi a mezzo controricorsi.

2. Con istanza depositata l’11 marzo 2024 l’Agenzia delle entrate ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203 legge n. 197 del 2022.

Analoga istanza, in data 11 aprile 2024 hanno presentato i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno versato in atti copia della domanda di definizione agevolata, ricevuta di versamento della prima rata e comunicazionedi regolarità della definizione della controversia.

Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».

2. Entrambe le parti hanno dato atto della regolarità delladomanda di definizione agevolata e del pagamento di quanto ivi previsto ai fini dell’estinzione.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.4.

In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere A mministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,non si ravvisano i presupposti per imporreil pagamento del c.d. doppio contributo unificato .

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e cessata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso iscritto al n.7656/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte Di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOe contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 7 943/2017 , depositata il27 settembre 2017. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del9 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; sentitol’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate; Considerato che: 1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, nei confronti di tutti i contribuenti indicati in epigrafe avverso la sentenza , anch’essa in epigrafe,con cui la C.t.r. ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione della C.t.p. di Caserta con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento relativo all'Iva e all'Irap per l'anno 2006 emesso in relazione a redditi non dichiarati conseguiti da una società di fatto costituita da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri trentatrésoci.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed anche [OSCURATO:PERSONA] eDiana Giulia, si sono difesi a mezzo controricorsi. 2. Con istanza depositata l’11 marzo 2024 l’Agenzia delle entrate ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203 legge n. 197 del 2022. Analoga istanza, in data 11 aprile 2024 hanno presentato i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno versato in atti copia della domanda di definizione agevolata, ricevuta di versamento della prima rata e comunicazionedi regolarità della definizione della controversia. Considerato che: 1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione». 2. Entrambe le parti hanno dato atto della regolarità delladomanda di definizione agevolata e del pagamento di quanto ivi previsto ai fini dell’estinzione. 3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.4. In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere A mministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,non si ravvisano i presupposti per imporreil pagamento del c.d. doppio contributo unificato . P.Q.M. Dichiara estinto il processo e cessata
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