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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 42536/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 60) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è manifestamente infondato, con particolare riguardo alla censura che attiene al mancato accoglimento del motivo di appello in merito all'aggravante della destrezza ex art. 625, n. 4, cod. pen.

In proposito, le argomentazioni della Corte territoriale non sono incongrue o manifestamente illogiche ma, piuttosto, corrette in diritto, laddove hanno esattamente richiamato il principio, applicabile al caso di specie, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361 - 01).

Evenienza ricorrente nel caso in esame, in cui l'agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle, introdusse repentinamente la mano nella borsa e ne prelevò il portafoglio, scegliendo il momento giusto per farlo, subito dopo lo studio del comportamento della vittima, in ciò dimostrando particolare abilità e astuzia.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 re es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 60) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è manifestamente infondato, con particolare riguardo alla censura che attiene al mancato accoglimento del motivo di appello in merito all'aggravante della destrezza ex art. 625, n. 4, cod. pen. In proposito, le argomentazioni della Corte territoriale non sono incongrue o manifestamente illogiche ma, piuttosto, corrette in diritto, laddove hanno esattamente richiamato il principio, applicabile al caso di specie, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361 - 01). Evenienza ricorrente nel caso in esame, in cui l'agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle, introdusse repentinamente la mano nella borsa e ne prelevò il portafoglio, scegliendo il momento giusto per farlo, subito dopo lo studio del comportamento della vittima, in ciò dimostrando particolare abilità e astuzia. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 re es
Sentenza Cassazione n. 42536/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris