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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 40607/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui, il precedente 31/10/2019, il Tribunale di Roma, con rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 156, 178, comma 1, e 601 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio del ricorrente.

Il 22/09/2019, in occasione dell'arresto, è stata nominata difensore di ufficio del ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, all'esito della condanna, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto appello.

Il 25/07/2021 il ricorrente, in quel momento detenuto, ha nominato difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente, che in quel momento era in carcere, ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Deduce il difensore di aver appurato, a seguito di ripetute interlocuzioni effettuate con posta certificata con la cancelleria della Prima sezione della Corte di appello, che tale istanza era stata smarrita.

Pertanto, il 20/05/2022, l'imputato ha presentato nuova istanza, sempre dal carcere.

Il 18/05/2023 è stato emesso decreto di citazione in appello, con l'indicazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di ufficio e domiciliataria.

In quel momento l'imputato era ancora detenuto, e, ciò nonostante, il decreto è stato notificato il successivo 30/05/2023 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e come domiciliataria.

Nulla è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'imputato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il relativo decreto è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il 03/10/0223 si è svolta, senza la partecipazione delle parti, l'udienza innanzi alla Corte di appello.

Nel verbale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] viene indicato quale difensore e domiciliatario.

Deduce il difensore che la notificazione del decreto a giudizio all'imputato detenuto per altra causa è nulla, perché non eseguita mediante consegna di copia dell'atto a mani ma presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], precedente domiciliataria.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 601, 178, 179 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Componendo un contrasto sorto sul punto, le Sezioni unite hanno affermato che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (sentenza n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869.

In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa").

Al momento della emissione (18/05/2023) e della notificazione (30/05/2023) del decreto di citazione per il giudizio di appello, il ricorrente era detenuto, essendo stato scarcerato solo il successivo 03/08/2023.

Lo stato di detenzione per altra causa era noto alla Corte perché, anche ammettendo che non vi fosse traccia di una richiesta di ammissione al patrocinio del 2021, il successivo 20/05/2022, dopo ripetute interlocuzioni con la cancelleria da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - allegate al ricorso-, il ricorrente ha depositato nuova istanza dal carcere dove era ristretto.

Da ciò consegue che la notificazione della citazione nel giudizio di appello è nulla, in quanto non eseguita mediante consegna di copia all'imputato, detenuto per altra causa.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante la nomina del difensore di fiducia fosse stata depositata ben prima da sua emissione.

Sul punto le Sezioni unite hanno ritenuto che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

4. La nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado comporta la regressione del procedimento al momento in cui è stato compiuto l'atto nullo, che deve essere rinnovato (art. 185 cod. proc. pen.).

Va, conseguentemente, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui, il precedente 31/10/2019, il Tribunale di Roma, con rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 156, 178, comma 1, e 601 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio del ricorrente. Il 22/09/2019, in occasione dell'arresto, è stata nominata difensore di ufficio del ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, all'esito della condanna, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto appello. Il 25/07/2021 il ricorrente, in quel momento detenuto, ha nominato difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente, che in quel momento era in carcere, ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Deduce il difensore di aver appurato, a seguito di ripetute interlocuzioni effettuate con posta certificata con la cancelleria della Prima sezione della Corte di appello, che tale istanza era stata smarrita. Pertanto, il 20/05/2022, l'imputato ha presentato nuova istanza, sempre dal carcere. Il 18/05/2023 è stato emesso decreto di citazione in appello, con l'indicazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di ufficio e domiciliataria. In quel momento l'imputato era ancora detenuto, e, ciò nonostante, il decreto è stato notificato il successivo 30/05/2023 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e come domiciliataria. Nulla è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'imputato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il relativo decreto è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il 03/10/0223 si è svolta, senza la partecipazione delle parti, l'udienza innanzi alla Corte di appello. Nel verbale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] viene indicato quale difensore e domiciliatario. Deduce il difensore che la notificazione del decreto a giudizio all'imputato detenuto per altra causa è nulla, perché non eseguita mediante consegna di copia dell'atto a mani ma presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], precedente domiciliataria. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 601, 178, 179 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Componendo un contrasto sorto sul punto, le Sezioni unite hanno affermato che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (sentenza n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869. In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa"). Al momento della emissione (18/05/2023) e della notificazione (30/05/2023) del decreto di citazione per il giudizio di appello, il ricorrente era detenuto, essendo stato scarcerato solo il successivo 03/08/2023. Lo stato di detenzione per altra causa era noto alla Corte perché, anche ammettendo che non vi fosse traccia di una richiesta di ammissione al patrocinio del 2021, il successivo 20/05/2022, dopo ripetute interlocuzioni con la cancelleria da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - allegate al ricorso-, il ricorrente ha depositato nuova istanza dal carcere dove era ristretto. Da ciò consegue che la notificazione della citazione nel giudizio di appello è nulla, in quanto non eseguita mediante consegna di copia all'imputato, detenuto per altra causa. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante la nomina del difensore di fiducia fosse stata depositata ben prima da sua emissione. Sul punto le Sezioni unite hanno ritenuto che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). 4. La nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado comporta la regressione del procedimento al momento in cui è stato compiuto l'atto nullo, che deve essere rinnovato (art. 185 cod. proc. pen.). Va, conseguentemente, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizi
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