Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11046/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 gennaio 2021 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza emessa il 27 novembre 2018 (irrevocabile il 10 dicembre 2019) con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Genova del 30 maggio 2014, era stata condannata alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2, 4 e 5 cod. pen. 2.

La Corte di appello ha, in particolare, ritenuto che la nuova prova sopravvenuta, dedotta ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. dall'istante - costituita da un certificato apparentemente rilasciato da una questura croata, munito da traduzione asseverata in lingua italiana, attestante che nello stesso giorno di verificazione del fatto la condannata era stata arrestata in Croazia - non fosse idonea a dimostrare, così come richiesto dall'art. 631 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, che la condannata deve essere prosciolta a norma degli artt. 529, 530 o 531 del codice di rito.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, inosservanza, erronea applicazione e violazione della legge penale, oltre a carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La Corte territoriale, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto l'inattendibilità della nuova prova in assenza di contraddittorio ed in mancanza di una motivazione adeguata, avendo espresso un giudizio di incertezza circa l'autenticità e l'effettiva provenienza dell'atto senza svolgere alcuna indagine ed esprimendo un giudizio valutativo solo sommario, svincolato da ogni tipo di riscontro fattuale.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2.

L'istituto della revisione prevede che gli elementi idonei a sorreggere l'istanza, per come richiesto dall'art. 631 cod. proc. pen., siano «tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529 e 530 o art. 531».

La ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato - è, infatti, costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna.

La ratio dell'istituto non può, pertanto, che essere individuata nell'irrinunciabile esigenza del favor innocentiae, che permette di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441-01).

Il senso e la portata della revisione, sottolineati in più occasioni dalla Corte Costituzionale con il richiamo all'art. 24 Cost., si rinvengono nell'esigenza «di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità» (Corte Cost. n. 28 del 14 febbraio 1969).

Si deve ricordare, inoltre, che il carattere straordinario dell'impugnazione e la sua attitudine a superare il giudicato giustifica i suoi limiti di ammissibilità, essendo l'istituto finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che «la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato» (Corte cost. n. 129 del 27 febbraio 2008).

L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto, che sono espressione di scelte di valore che si traducono nell'elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.

3. L'istituto della revisione, pertanto, non si configura come un'impugnazione tardiva, che permetta di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo definitamente concluso non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.

La risoluzione del giudicato, quindi, non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo (sez. 6, n. 18338 del 10/03/2003, Serpico, Rv. 227242-01).

E' pacifico, in altri termini, che il giudice adito per la revisione, nel corso della fase rescindente che si conclude con la pronuncia sull'ammissibilità della domanda, ha il limitato compito di valutare la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il completo riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.

Per manifesta infondatezza della richiesta di revisione, che ne determina l'inammissibilità, deve intendersi, pertanto, l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, requisito che è tutto intrinseco alla domanda, in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato.

4. Orbene, applicando i suddetti parametri interpretativi al caso di esame, deve ritenersi del tutto logica e coerente, nonché esente dai vizi eccepiti, la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di revisione avanzata dalla Dordevic, sul presupposto dell'insufficienza della prova nuova a ribaltare la sentenza definitiva di condanna emessa nei suoi confronti, favorendo una difforme pronuncia di proscioglimento.

Appare, in particolare, del tutto logica e congrua l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha affermato di non poter ritenere dotata della necessaria natura fondante, speculare e contraria rispetto a quanto già consacrato nel giudicato penale (cfr. Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072- 01), l'effettuata mera allegazione di una circostanza, mai in precedenza dedotta - benché facilmente documentabile, osservato che, per come logicamente argomentato dalla Corte di appello, «se davvero la richiedente la revisione fosse stata arrestata in Croazia quello stesso giorno, ella avrebbe potuto documentare, già nel corso del primo grado di giudizio tale evenienza di portata scagionante» - e peraltro priva dei necessari caratteri di attendibilità, sussistendo il dubbio sia che l'atto effettivamente provenga dall'autorità croata, sia che la persona arrestata coincida quella condannata in Italia, «tenuto conto dell'inveterata abitudine a fornire false generalità della condannata» e non potendosi neanche escludere che «l'arrestata all'estero abbia a sua volta indicato un nome falso, dato che nel documento prodotto non si dà atto che quest'ultima sia stata identificata attraverso validi documenti di identità».

Il vaglio di rilevanza e di novità della prova non può, naturalmente, non presupporre una verifica della sua autenticità, che, all'evidenza, non è stato superato nel caso di specie, in ragione di elementi deduttivi fondanti considerati dalla Corte territoriale all'esito di una valutazione logica e congrua, non sindacabile in questa sede di legittimità.

Trattasi, conseguentemente, di una prova nuova che non può determinare un esito positivo del giudizio di revisione, essendo palesemente inidonea a consentire l'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Faddà, Rv. 281772-01; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067-01; Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005-01).

5. In ragione delle considerazioni svolte, deve, allora, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 gennaio 2021 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza emessa il 27 novembre 2018 (irrevocabile il 10 dicembre 2019) con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Genova del 30 maggio 2014, era stata condannata alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2, 4 e 5 cod. pen. 2. La Corte di appello ha, in particolare, ritenuto che la nuova prova sopravvenuta, dedotta ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. dall'istante - costituita da un certificato apparentemente rilasciato da una questura croata, munito da traduzione asseverata in lingua italiana, attestante che nello stesso giorno di verificazione del fatto la condannata era stata arrestata in Croazia - non fosse idonea a dimostrare, così come richiesto dall'art. 631 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, che la condannata deve essere prosciolta a norma degli artt. 529, 530 o 531 del codice di rito. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, inosservanza, erronea applicazione e violazione della legge penale, oltre a carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte territoriale, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto l'inattendibilità della nuova prova in assenza di contraddittorio ed in mancanza di una motivazione adeguata, avendo espresso un giudizio di incertezza circa l'autenticità e l'effettiva provenienza dell'atto senza svolgere alcuna indagine ed esprimendo un giudizio valutativo solo sommario, svincolato da ogni tipo di riscontro fattuale. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2. L'istituto della revisione prevede che gli elementi idonei a sorreggere l'istanza, per come richiesto dall'art. 631 cod. proc. pen., siano «tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529 e 530 o art. 531». La ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato - è, infatti, costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna. La ratio dell'istituto non può, pertanto, che essere individuata nell'irrinunciabile esigenza del favor innocentiae, che permette di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441-01). Il senso e la portata della revisione, sottolineati in più occasioni dalla Corte Costituzionale con il richiamo all'art. 24 Cost., si rinvengono nell'esigenza «di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità» (Corte Cost. n. 28 del 14 febbraio 1969). Si deve ricordare, inoltre, che il carattere straordinario dell'impugnazione e la sua attitudine a superare il giudicato giustifica i suoi limiti di ammissibilità, essendo l'istituto finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che «la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato» (Corte cost. n. 129 del 27 febbraio 2008). L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto, che sono espressione di scelte di valore che si traducono nell'elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. 3. L'istituto della revisione, pertanto, non si configura come un'impugnazione tardiva, che permetta di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo definitamente concluso non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La risoluzione del giudicato, quindi, non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo (sez. 6, n. 18338 del 10/03/2003, Serpico, Rv. 227242-01). E' pacifico, in altri termini, che il giudice adito per la revisione, nel corso della fase rescindente che si conclude con la pronuncia sull'ammissibilità della domanda, ha il limitato compito di valutare la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il completo riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Per manifesta infondatezza della richiesta di revisione, che ne determina l'inammissibilità, deve intendersi, pertanto, l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, requisito che è tutto intrinseco alla domanda, in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. 4. Orbene, applicando i suddetti parametri interpretativi al caso di esame, deve ritenersi del tutto logica e coerente, nonché esente dai vizi eccepiti, la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di revisione avanzata dalla Dordevic, sul presupposto dell'insufficienza della prova nuova a ribaltare la sentenza definitiva di condanna emessa nei suoi confronti, favorendo una difforme pronuncia di proscioglimento. Appare, in particolare, del tutto logica e congrua l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha affermato di non poter ritenere dotata della necessaria natura fondante, speculare e contraria rispetto a quanto già consacrato nel giudicato penale (cfr. Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072- 01), l'effettuata mera allegazione di una circostanza, mai in precedenza dedotta - benché facilmente documentabile, osservato che, per come logicamente argomentato dalla Corte di appello, «se davvero la richiedente la revisione fosse stata arrestata in Croazia quello stesso giorno, ella avrebbe potuto documentare, già nel corso del primo grado di giudizio tale evenienza di portata scagionante» - e peraltro priva dei necessari caratteri di attendibilità, sussistendo il dubbio sia che l'atto effettivamente provenga dall'autorità croata, sia che la persona arrestata coincida quella condannata in Italia, «tenuto conto dell'inveterata abitudine a fornire false generalità della condannata» e non potendosi neanche escludere che «l'arrestata all'estero abbia a sua volta indicato un nome falso, dato che nel documento prodotto non si dà atto che quest'ultima sia stata identificata attraverso validi documenti di identità». Il vaglio di rilevanza e di novità della prova non può, naturalmente, non presupporre una verifica della sua autenticità, che, all'evidenza, non è stato superato nel caso di specie, in ragione di elementi deduttivi fondanti considerati dalla Corte territoriale all'esito di una valutazione logica e congrua, non sindacabile in questa sede di legittimità. Trattasi, conseguentemente, di una prova nuova che non può determinare un esito positivo del giudizio di revisione, essendo palesemente inidonea a consentire l'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Faddà, Rv. 281772-01; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067-01; Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005-01). 5. In ragione delle considerazioni svolte, deve, allora, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1
Sentenza Cassazione n. 11046/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris