CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che ha confermato la decisione di condanna dello stesso imputato, resa dal Giudice di pace di Napoli, per il reato di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 3- bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui assume l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato (che, invece, ha esposto le ragioni poste a fondamento della conferma della prima decisione) e nel resto deduce un vizio non consentito poiché, al di là dell'asserita denuncia della violazione della legge penale, ha dedotto soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (segnatamente, sotto il profilo della portata minatoria dell'espressione in imputazione), dunque ha unicamente prospettato un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui assume l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato (essendo sufficiente il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. nel caso di irrogazione, come nella specie, di una pena inferiore alla media edittale: cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01) e nel resto solleva irritualmente censure alla motivazione sul punto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; ritenuto che non sono dovute alla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali sostenute in questo grado, atteso che, a fronte della rilevata inammissibilità del ricorso già in fase di fissazione con trattazione dinanzi alla Settima Sezione penale di questa Corte, gli argomenti offerti nella memoria da essa presentata non paiono utili né dirimenti e non giustificano pertanto l'invocata liquidazione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese del