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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 27004/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 106/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] in Laterano n. 226/210; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. -controricorrente - avverso la sentenza n. 1276 / 11 / 16 della Commissione tributaria Regionale della Puglia, depositata il 20/5/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del la Puglia (CTR) con la sentenza n. 1276 / 11/ 2016 , depositata il 20 . 5 .20 1 6 , accoglieva l’appello del contribuente e, per l’effetto, l’originario ricorso da quest’ultimo proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su cartelle di pagamento emesse dall’ente impositore.

In proposito la CTR, dopo aver affermato l’impugnabilità di tale iscrizione, ex art 19 d.lgs. n. 546 del 1992, rilevava l’art 26, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, non consentiva al Concessionario di provvedere direttamente, tramite il servizio postale, alla notifica delle cartelle di pagamento; notifica che, pertanto, doveva ritenersi inesistente e di cui, comunque, lo stesso Concessionario non aveva fornito prova.

I giudici di merito osservavano, poi, che a fronte della contestazione del contribuente sul contenuto della busta chiusa notifica, il Concessionario non avevafornito la relativa prova contraria.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduce, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR dichiarato il proprio difetto di giurisdizionea favore del giudice ordinario, con riferimento alle cartelle afferenti a crediti diversi da quelli aventi natura tributaria.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, il quale, diversamente da quanto affermato dalla CTR, consente al Concessionario di avvalersi direttamente del servizio postale per la notifica degli atti impositivi, rappresentando tale notifica una forma alternativa alle altre previste dalla stessa disposizione

3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c od.proc.civ. e dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 199 2 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod.proc.civ., per avere la CTR affermato cheil Concessionario deve dare prova della notifica delle cartelle mediante la loro produzione avendo il contribuente contestato il contenuto delle buste nelle quali essere sarebbero state consegnate.

In realtà, il contribuente aveva contestato il contenuto delle buste solo con le memorie di replica depositate nel giudizio di secondo grado e, quindi, per come prontamente eccepito, introdotto un nuovo motivo di appello che, in quanto tale, era inammissibile ex art 57 d.lgs. n. 546 del 1992.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973, dell’art. 116 cod.proc.civ.e dell’art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996.

La ricorrente, dopo aver ribadito di avere depositato, in copia conforme, sin dal primo grado gli estratti di ruolo riferiti alle singole cartelle e le ricevute di ritorno attestanti la loro notifica, rileva che la CTR,in violazione delle norme sopra indicate, ha ritenuto insufficien ti tali prove.

5. In via preliminare va rilevato che nessun rilievo, ai fini della richiesta interruzione del giudizio, assume l’avvenuto decesso del contribuente comunicato dal procuratore dello stesso.

Ed invero, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 2016 Rv. 638717 -01).

6. Il primo motivo èmanifestamente fondato.Questa Corte a Sezioni unite (Cass. n. 17111 del 2017 Rv. 644920 - 01) ha affermato che «Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall’art. 35, comma 26- quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari».

In sostanza, anche a seguito della modifica dell’art. 19, comma 1, lett. e)-bis, con il quale il legislatore ha previsto l’impugnabilità dinnanzi al giudice tributario dell’iscrizione ipotecaria ex art 77, ciò che rileva ai fini della individuazione del giudice competente a decidere la relativa controversia è il credito sottostante a tale iscrizione.

La CTR risulta non aver fatto applicazione di tale principio laddove ha omesso di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata aventi natura previdenziale la cui giurisdizione spettava al giudice ordinario.

7. Il secondo motivo è manifestamente fondato.

Nella specie ̀ incontroverso che l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica diretta a mezzo del servizio postale, ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, delle cartelle di pagamento.

L’art. 26, primo comma, del d.p.r. 29/09/1973, n. 602 nel testo vigente ratione temporis prevedeva che «La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata conavviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. (omissis).

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione».

Per effetto di tale disposizione la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte dell’art. 26 cit. prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Quanto sopra trova conferma nell’indirizzo univoco di questa Corte (ex plurimisCass. n. 10037 del 2019 Rv. 653680 - 01 e n. 1686 del 2023 Rv. 666661 - 01) secondo cui « La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se nonquello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)».

8. Il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono manifestamente fondati.

In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data ̀ asso lta mediante la produzione della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia o dell’originale della cartella stessa (ex plurimise da ultimo Cass. n. 8201 del 2023) .Questa Corte ha, poi, precisato che (Cass. n. 16528 del 2018 Rv. 649227 - 02) che «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova».

Nel caso di specie, la CTR non ha fatto applicazione di tali principi in quanto: da un lato, dopo aver dato conto dell’avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, delle copie fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle e dei relativi estratti di ruolo, (la cuiconformità agli originali non risulta essere stata posta in discussione dal contribuente), ne ha erroneamente affermato l’inidoneità a fornire la suindicata prova; dall’altro ha posto non ha tenuto conto che era il contribuente a dover fornire la prova del diverso contenuto della busta notificata.

Va, poi, osservato che l’estratto di ruolò l'equipollente della matrice, in quanto ̀ la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, che contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 16121 del 2019, Cass. n. 33563 del 2018, Cass. n. 23902 del 2017).

7. Imotivi in esame devono essere dunque accolti e la sentenza deve essere cassatacon rinvio al giudice di merito per la valutazione delle ulteriori doglianze sollevate dal contribuente diverse da quelle poste a fondamento della presente decisione.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 106/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] in Laterano n. 226/210; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. -controricorrente - avverso la sentenza n. 1276 / 11 / 16 della Commissione tributaria Regionale della Puglia, depositata il 20/5/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del la Puglia (CTR) con la sentenza n. 1276 / 11/ 2016 , depositata il 20 . 5 .20 1 6 , accoglieva l’appello del contribuente e, per l’effetto, l’originario ricorso da quest’ultimo proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su cartelle di pagamento emesse dall’ente impositore. In proposito la CTR, dopo aver affermato l’impugnabilità di tale iscrizione, ex art 19 d.lgs. n. 546 del 1992, rilevava l’art 26, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, non consentiva al Concessionario di provvedere direttamente, tramite il servizio postale, alla notifica delle cartelle di pagamento; notifica che, pertanto, doveva ritenersi inesistente e di cui, comunque, lo stesso Concessionario non aveva fornito prova. I giudici di merito osservavano, poi, che a fronte della contestazione del contribuente sul contenuto della busta chiusa notifica, il Concessionario non avevafornito la relativa prova contraria. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduce, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR dichiarato il proprio difetto di giurisdizionea favore del giudice ordinario, con riferimento alle cartelle afferenti a crediti diversi da quelli aventi natura tributaria. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, il quale, diversamente da quanto affermato dalla CTR, consente al Concessionario di avvalersi direttamente del servizio postale per la notifica degli atti impositivi, rappresentando tale notifica una forma alternativa alle altre previste dalla stessa disposizione 3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c od.proc.civ. e dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 199 2 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod.proc.civ., per avere la CTR affermato cheil Concessionario deve dare prova della notifica delle cartelle mediante la loro produzione avendo il contribuente contestato il contenuto delle buste nelle quali essere sarebbero state consegnate. In realtà, il contribuente aveva contestato il contenuto delle buste solo con le memorie di replica depositate nel giudizio di secondo grado e, quindi, per come prontamente eccepito, introdotto un nuovo motivo di appello che, in quanto tale, era inammissibile ex art 57 d.lgs. n. 546 del 1992. 4. Con il quarto motivo si lamenta, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973, dell’art. 116 cod.proc.civ.e dell’art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996. La ricorrente, dopo aver ribadito di avere depositato, in copia conforme, sin dal primo grado gli estratti di ruolo riferiti alle singole cartelle e le ricevute di ritorno attestanti la loro notifica, rileva che la CTR,in violazione delle norme sopra indicate, ha ritenuto insufficien ti tali prove. 5. In via preliminare va rilevato che nessun rilievo, ai fini della richiesta interruzione del giudizio, assume l’avvenuto decesso del contribuente comunicato dal procuratore dello stesso. Ed invero, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 2016 Rv. 638717 -01). 6. Il primo motivo èmanifestamente fondato.Questa Corte a Sezioni unite (Cass. n. 17111 del 2017 Rv. 644920 - 01) ha affermato che «Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall’art. 35, comma 26- quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari». In sostanza, anche a seguito della modifica dell’art. 19, comma 1, lett. e)-bis, con il quale il legislatore ha previsto l’impugnabilità dinnanzi al giudice tributario dell’iscrizione ipotecaria ex art 77, ciò che rileva ai fini della individuazione del giudice competente a decidere la relativa controversia è il credito sottostante a tale iscrizione. La CTR risulta non aver fatto applicazione di tale principio laddove ha omesso di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata aventi natura previdenziale la cui giurisdizione spettava al giudice ordinario. 7. Il secondo motivo è manifestamente fondato. Nella specie ̀ incontroverso che l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica diretta a mezzo del servizio postale, ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, delle cartelle di pagamento. L’art. 26, primo comma, del d.p.r. 29/09/1973, n. 602 nel testo vigente ratione temporis prevedeva che «La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata conavviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. (omissis). Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione». Per effetto di tale disposizione la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte dell’art. 26 cit. prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Quanto sopra trova conferma nell’indirizzo univoco di questa Corte (ex plurimisCass. n. 10037 del 2019 Rv. 653680 - 01 e n. 1686 del 2023 Rv. 666661 - 01) secondo cui « La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se nonquello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)». 8. Il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono manifestamente fondati. In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data ̀ asso lta mediante la produzione della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia o dell’originale della cartella stessa (ex plurimise da ultimo Cass. n. 8201 del 2023) .Questa Corte ha, poi, precisato che (Cass. n. 16528 del 2018 Rv. 649227 - 02) che «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova». Nel caso di specie, la CTR non ha fatto applicazione di tali principi in quanto: da un lato, dopo aver dato conto dell’avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, delle copie fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle e dei relativi estratti di ruolo, (la cuiconformità agli originali non risulta essere stata posta in discussione dal contribuente), ne ha erroneamente affermato l’inidoneità a fornire la suindicata prova; dall’altro ha posto non ha tenuto conto che era il contribuente a dover fornire la prova del diverso contenuto della busta notificata. Va, poi, osservato che l’estratto di ruolò l'equipollente della matrice, in quanto ̀ la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, che contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 16121 del 2019, Cass. n. 33563 del 2018, Cass. n. 23902 del 2017). 7. Imotivi in esame devono essere dunque accolti e la sentenza deve essere cassatacon rinvio al giudice di merito per la valutazione delle ulteriori doglianze sollevate dal contribuente diverse da quelle poste a fondamento della presente decisione. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la
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