CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45072/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Gallipoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Taviano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa in data 4/11/2019 dalla Corte di Appello di Lecce dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], patrono della costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA], corredata di conclusioni scritte e nota spese; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 31/1/2018, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa aggravata ascritto al capo 1); dichiarava la nullità della sentenza di primo grado limitatamente al delitto di falso contestato al capo 2, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale e revocando il provvedimento di confisca e la dichiarazione di falsità resa ex art. 537 cod.proc.pen.; confermava nel resto la decisione di primo grado, ivi comprese le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa, dopo aver richiamato la declaratoria di nullità resa dalla sentenza impugnata con riferimento all'avvenuta riqualificazione ex art. 482 cod.pen. della fattispecie di falso ideologico contestata al capo 2, con revoca della dichiarazione di falsità del documento incriminato, sostiene che la Corte territoriale, ai fini della delibazione degli effetti civili in relazione al delitto di truffa aggravata, nelle more prescritto, ha comunque richiamato i contenuti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale gli imputati avevano asseverato, in data 20/1/2011, la permanenza dei requisiti che avevano legittimato l'accesso agli incentivi previsti dal D. Igs n. 185/2000 della [OSCURATO:SOCIETA], sebbene la società avesse cessato l'attività il 20 dicembre precedente. Secondo la difesa, poiché la riqualificazione del falso ai sensi dell'art. 482 cod.pen. non era stata oggetto di impugnazione, con conseguente impossibilità - per effetto del giudicato interno- di rivalutare la condotta in termini di falso ideologico, la Corte di merito è incorsa in contraddittorietà ed illogicità motivazionale allorché ha giustificato la sussistenza della truffa facendo riferimento, quale condotta strumentale, alla falsità ideologica della dichiarazione di cui si controverte; 2.2 l'erronea applicazione della legge con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa in difetto dell'elemento costitutivo del danno e correlato vizio di motivazione. La difesa evidenzia che il capo d'imputazione sub 1) fa esclusivo riferimento all'elemento tipico del profitto, non anche al danno che non può essere individuato nell'entità dei contributi a fondo perduto erogati da [OSCURATO:SOCIETA] alla società dei prevenuti e pari ad euro 43.544,74. Risulta, infatti, erronea la tesi secondo cui l'omessa comunicazione della cessazione dell'attività d'impresa e la falsa attestazione circa la permanenza dei requisiti integrano circostanze che avrebbero automaticamente comportato la revoca delle agevolazioni.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi non meritano accoglimento siccome manifestamente infondati. 1.1 Quanto al primo motivo deve darsi atto, sulla scorta delle emergenze della sentenza di primo grado, che la riqualificazione ai sensi degli artt. 482 e 476 cod.pen. della condotta originariamente rubricata al capo 2 quale falso ideologico ex art. 483 cod.pen. faceva seguito all'accertata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva relativa alla permanenza dei requisiti per l'accesso agli incentivi pubblici da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], coniuge del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], e socio accomandatario della compagine. A detto riguardo non è fuor di luogo precisare che, a parte la controversa qualificazione giuridica dell'atto, ancora sub iudice a seguito della declaratoria di nullità per immutazione del fatto resa dal primo giudice, è dato pacifico che il documento incriminato attestasse la permanente sussistenza dei requisiti per beneficiare degli incentivi pubblici sebbene la società avesse cessato di operare nel dicembre 2010 e di tanto gli imputati avevano omesso di dare comunicazione ad [OSCURATO:SOCIETA]. Orbene, l'infondatezza dei rilievi difensivi in punto di pretesa contraddittorietà motivazionale emerge evidente sol che si consideri che la condotta strumentale risulta individuata al capo 1), innanzitutto, nella omessa comunicazione all'ente finanziatore della cessazione dell'attività dell'impresa finanziata prima della scadenza del termine quinquennale contrattualmente previsto e, quindi, nella infedele autocertificazione circa la permanenza dei requisiti legittimanti gli incentivi resa nel gennaio seguente, condotte dotate di capacità efficiente rispetto all'induzione in errore e alla causazione dell'evento antigiuridico anche singolarmente ma la cui sequenza rafforza le valutazioni attinte in punto di dolo. Siffatta prospettazione, che i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto riscontrata dalle emergenze processuali, è del tutto resistente alle obiezioni difensive, con particolare riguardo alle asserite ricadute derivanti dalla riqualificazione del reato sub 2), in quanto ciò che rileva nel costrutto della fattispecie non è l'esatta qualificazione del delitto di falso ma il dato fattuale incontestabilmente accertato della difformità tra quanto dichiarato all'ente erogatore e la dismissione dell'attività imprenditoriale finanziata in epoca precedente. 2. Il secondo motivo è genericamente reiterativo di censure che avevano trovato compiuto scrutinio e corretta soluzione già nella sentenza di primo grado. Il Tribunale, infatti, ha affrontato la questione relativa al preteso difetto di contestazione in relazione al danno patito da [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della condotta delittuosa operando pertinenti richiami giurisprudenzali, in particolare, al precedente cautelare in tema di sequestro preventivo concernente la vicenda a giudizio, avendo la sentenza di questa Corte n. 46991/2016 dettagliatamente analizzato la fattispecie, argomentando la correttezza della contestazione alla luce degli stessi elementi valorizzati in sede di giudizio di merito. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l'erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall'agente (che consiste nella percezione della somma mutuata dall'istituto finanziario) coincide con il danno patrimoniale subito dall'ente erogante, ed è equivalente all'importo del finanziamento indebitamente ottenuto (Sez. 2, n. 35355 del 12/05/2011, Rv. 251178;in senso conforme Sez. 2, n. 3439 del 28/09/2020, dep. 2021, Rv. 280609). Infatti, la condotta truffaldina può accedere non solo al momento precedente l'erogazione dei finanziamenti ma anche a quello successivo, allorché diviene strumentale alla loro conservazione e, nel caso in esame, la falsa dichiarazione sulla persistenza dello svolgimento dell'attività di impresa è idonea ad evitare la decadenza dalle agevolazioni, contrattualmente vincolate ad un periodo temporale apprezzabile (cinque anni), coerentemente con l'obiettivo perseguito dalla legge di favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità. 3. Alla luce delle osservazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. Agli imputati fanno, altresì, carico, le spese di assistenza e difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate per l'odierna fase nella misura di euro 4.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA].- Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di l