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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 24155/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9557/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6633/2021depositata il 08/10/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 25252/2014 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente per la riscossione della Provincia di Benevento, avverso il decreto ingiuntivo per l’importo di € 92.957,85, oltre accessori, ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di conguaglio dovuto al mancato riversamento di somme non riscosse, iscritte nei ruoli trasmessi al concessionario nel 1998 e 1999 e rimaste insolute, nonostante le procedure esecutive avviate nei confronti dei debitori della Cassa (Avvocati iscritti all'ente di previdenza);

2. Con sentenza 6633/2021 pubblicata l’8-10-2021 la Cort e di appello di Roma ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato il decreto opposto, a spese compensate.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, resistito con controricorso da ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata a [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’inammissibilità o il rigetto.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge 228/2012 e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994.

La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoriale della normativa speciale pubblicistica di cui al d.lgs. n. 112 del 1999 e alla successiva legge n. 228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31.12.1999 per importi inferiori a € 2.000, quanto in relazione all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importo superiore a€ 2.000,00 e non interessati da attività di riscossione, in luogo delle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della [OSCURATO:PERSONA].

6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art.1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art. 6 CEDU.

La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, per giunta in spregio delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale, risolvendosi l'istituto dell'annullamento automatico dei crediti e dei ruoli nello spossessamento dei crediti propri della Cassa.

7. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 527, L. n. 228/2012, dell'artt. 1, co. 1 e e 2 del D.M. 15.06.2015, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc, per non avere la Corte di Appello differenziato le posizioni creditorie vantate dalla Cassa in ragione del diverso regime previsto dal Legislatore (annullamento automatico ope legis dei crediti sino a 2000 euro ex art. 1, co. 527, L. n. 228/2012, e discarico ope legis dei ruoli incartanti crediti di importo superiore a 2000 euro ex art. 1, co. 528, cit.)

8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

8.1. Tutte le questioni oggetto di censura sono state già scrutinate più volte da questa Corte, con un orientamento favorevole alle opzioni ermeneutiche prospettate dall’ADERe condiviso dal Collegio (Cass.12229/2019; Cass. 11972/2020; Cass.26531/2020;Cass.21386/2021; Cass.25003/2021; Cass.26336/2021; Cass.4555/2022; Cass.6766/2022 e Cass.6767/2022; Cass.21031/2022; Cass. 106/2023).

I motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare indirizzo, sicché va disattesa l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, formulata dalla CNF nella memoria illustrativa, considerato che, come infra si dirà, anche sotto il profilo della violazione dell’art.6 CEDU le deduzioni della CNF non colgono nel segno.

8.1.1. Riepilogando i principali approdi cui si è giunti con le citate pronunce, si richiama in primo luogo il complessivo quadro normativo di riferimento efficacemente ricostruito già nella sentenza 12229 del 2019, sopra citata.

Per quel che ora più interessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.p.r. 43/1988, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla riscossione debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionario versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse.

Il concessionario aveva quindi l’obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure di riscossione (c.d. meccanismo del «non riscosso come riscosso»), con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 del d.p.r. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell’esazione (c.d.

«diritto al discarico» o «sistema del discarico»).

Il citato d.p.r. 43/1988, e in particolare il meccanismo del «non riscosso come riscosso», è stato abrogato dal d.lgs. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l’obbligo dell’agente di versare anticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l’obbligo di riversarli alla Cassa (art. 2 d.lgs. 37/1999; art. 22 d.lgs. 112/1999);in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il «discarico per inesigibilità» (e quindi non ha l’obbligo di versare i relativi importi alla Cassa) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dall’art. 19, lett. a, b, c, d, e, del d.lgs. 112/1999), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui all’art. 20 d.lgs. 112/1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.

In materia è di seguito intervenuta la legge 228/2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito: 1) l’annullamento automatico dei crediti di importo sino ad € 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (art. 1, comma 527, legge cit.); in particolare, ai sensi dell’art. 1 del detto d. m. 15.6.2015, l’elenco delle quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell’ente creditore; 2) l’obbligo dell’Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad € 2.000,00, di dare notizia all’ente impositore dell’esaurimento dell’attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.); obbligo poi precisato (artt. 2 e 3 d. m.. 15.6.2015) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell’elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore; per i crediti superiori a € 2000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all’Agente della riscossione, obbligo di quest’ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all’ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore; 3) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.).

Secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, alla CNF, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo.

Pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall’art. 1, commi 527- 529, d ella legge n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo.

La richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a € 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, per quelli superiori a € 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura.

Il che consente di ritenere manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale prospettate dalla CNF( secondo motivo di ricorso).

E’stato rilevato, sotto ulteriore profilo, che la legge 228/2012 non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra; la legge in questione, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere dalla loro natura di soggetto pubblico o, come nella specie, di soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la «rottamazione» del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti; «rottamazione» per la quale sussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l’epoca dell’iscrizione a ruolo (antecedente al 1999) e, per i crediti inferiori ad € 2.000,00, la non economicità della riscossione per il presumibile rapporto negativo tra i costi dell’esazione ed i benefici dell’eventuale riscossione ( così tra le tante Cass.21031/2021).

E’ stato, in fatti, rimarcato che la CNF è sì ente privatizzato , ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass.

S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria).

Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti.

D’altro canto la legge 228/2012 (vedi melius infra), non incide sui diritti di credito degli enti (determinando, come sostenuto dalla controricorrente, un prelievo forzoso nei confronti della Cassa, e cioè una indebita misura ablatoria), ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo (e cioè, come detto, dell’elenco formato dall’ente dei propri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza di Finanza; artt. 10 e 11 d.p.r. 602/1973) non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore con l’ordinaria procedura.

Le suesposte considerazioni consentono di superare gli ulteriori dubbi di incostituzionalità della menzionata legge 228/2012 prospettati dalla CNF; ancora recentemente è stata ribadita la manifestamente infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l’abrogazione del principio del «non riscosso per riscosso» e la «rottamazione dei ruoli inattivi», sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dall’art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione alla lesione dell’art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell’art. 117 Cost. in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell’interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019 (Cass. 26531/2020).

Come pure precisato da questa Corte (Cass.4555/2022), deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell’art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell’irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private.

Va nuovamente ribadito, perché è un passaggio dirimente del ragionamento decisorio, che l’annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante, che potrà essere soddisfatto nelle forme ordinarie, e ciò è conforme alla ratio della riforma, che ha inteso soltanto eliminare le procedure coattive o specialidi riscossione per crediti per i quali, data la loro risalenza o la loro esiguità (sotto i 2.000,00 €), la procedura è diventata onerosa ed antieconomica, con l’esigenza di eliminare quelle riscossioni lasciando in piedi solo quelle successive al 1999, informatizzate e più efficaci; se non v’è stata, dunque, estinzione dei crediti, vengono meno gli argomenti esposti nei motivi che hanno come presupposto che i crediti siano stati estinti, vicenda che imporrebbe di non applicare la riforma agli enti privatizzati che quei crediti perderebbero dunque irrimediabilmente.

Quanto ai crediti inferiori a € 2.000,00, le sentenze n. 11972 del 19.6.2020 e n. 26531 del 20.11.2020 della III Sezione, in ciò innovando rispetto alla pronuncia capostipite n. 12229 del 2019, che non aveva specificamente affrontato il tema, hanno negato che «l’annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili» dei crediti inferiori a € 2.000,00 integri un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta.

L a formula lessicale impiegata nella disposizione legislativa richiamata deve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenza perseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a mezzo ruoli, mediante eliminazione dell’ingente arretrato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni.

La legge n. 228 del 2012 va quindi interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.), ed avuto specifico riguardo alla esigenza che ogni intervento della autorità pubblica, incidente nella sfera giuridica di terzi, deve corrispondere al canone di coerenza e di proporzionalità, e ha così ritenuto che le formule lessicali adottate nel testo legislativo («annullamento»; «eliminazione»), debbano essere riferite esclusivamente al «titolo esecutivo» (e cioè al ruolo) e non anche al «diritto di credito» (come emerge anche dalla lettura del decreto MEF di attuazione in data 15.6.2015, che, agli artt. 1, 2 e 3, fa riferimento al discarico automatico delle quote inserite in elenco).

In tale ottica, la prescrizione normativa della eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali assume quindi valenza esclusivamente contabile in funzione della esigenza, richiesta dal sistema contabile Europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell’ente escludendo l’appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare l’attivo patrimoniale (cfr. pronunce sopra citate).

Va aggiunto, come pure reiteratamente affermato da questa Corte, che itermini per l’invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per l’anno 2013 (da ultimo Cass. 106/2023).

La sentenza 19 giugno 2020, n. 11972, ha chiarito che in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione) è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla legge n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private "scorporate", resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine del 10 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con il d.l. n. 282 del 2004).

Richiamando la sentenza n. 51 del 2019 della Corte costituzionale, la sentenza n. 11972 del 2020 ha evidenziato «la netta distinzione tra le "proroghe cd. generiche" che si applicano ai "vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società cosiddette scorporate, cioè le società private cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensi dell'art. 3, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito nella legge n. 248 del 2005)", ed invece le "proroghe cd. specifiche" che si applicano esclusivamente a «Riscossione S.p.a. e alle società dalla stessa partecipate [...]» [che] sono complessivamente denominate agenti della riscossione" (cui è in seguito succeduta Agenzia delle Entrate-Riscossione subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] sciolte a decorrere dal 10 luglio 2017).

Le proroghe c.d. generiche «hanno operato esclusivamente attraverso l'originaria modifica dell'art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, disposta dall'art. 3, comma 1, lettera I, del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con l'introduzione dei commi 4 -bis e 4 - ter, che hanno stabilito al 10 ottobre 2004 il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dei Concessionari nazionali della Riscossione».

Le proroghe specifiche, invece, «hanno interessato i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli trasferiti dai vecchi concessionari nazionali alle società partecipate da Riscossione s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, Agenzia delle Entrate Riscossione), che a quelli sono subentrate ex lege in mancanza di una diversa determinazione degli enti creditori o della prosecuzione dell'attività di riscossione da parte di un'altra società cessionaria del ramo d'azienda "relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali" (art. 3, commi 24 e 25, del d.l. n. 203 del 2005), e la proroga è proseguita ininterrottamente attraverso le continue modifiche dell'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248/2005».

La sentenza n. 11972 del 2020, dunque, ha chiarito in modo definitivo e pienamente condivisibile che la norma dell'art. 59, comma 4- quater, del d.lgs. n. 112 del 1999 è stata dettata solo per gli ex concessionari privati e per le società private "scorporate" resesi cessionarie del relativo ramo di azienda; per cui il problema della soluzione di continuità tra le proroghe non trova applicazione per l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

I principi affermati dalla sentenza ora citata sono stati ulteriormente ribaditi dalle sentenze 20 novembre 2020, n. 26531, e 31 maggio 2021, n. 15094; tali decisioni, oltre ad escludere l'esistenza di una soluzione di continuità per le c.d.

"proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successivamente , all'Agenzia delle Entrate - Riscossione - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, hanno anche ulteriormente specificato le ragioni per le quali la normativa in esame non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale (così Cass.106/2023).

8.2. Ciò posto, nel caso di specie la Corte d’appello si è attenuta ai suesposti principi e alle coordinate ermeneutiche di cui si è detto, sicché le censure, con riguardo ai molteplici profili sopra trattati, non colgono nel segno.

Infine, si è spiegato quale sia la differenziazione delle posizioni creditorie vantate dalla Cassa in ragione del diverso regime previsto dal legislatore (terzo motivo di ricorso), in disparte il rilievo dell’inammissibilità delle doglianze relative all’asserito illegittimo annullamento dei crediti inferiori a € 2.000,00 per ragioni di antieconomicità di riscossione, in quanto la CNF non ha dimostrato la rilevanza in causa di detto profilo di censura, stante l’assoluta genericità e non autosufficienza del ricorso in parte qua.

La ricorrente, in particolare, non chiarisce se e in che misura i crediti iscritti a ruolo per cui è causa fossero o meno superiori alla somma di € 2.000,00, e per vero neppure riferisce di aver allegato in giudizio tale circostanza, mentre argomenta indiscriminatamente in relazione ad entrambe le ipotesi, a cui si applicano, secondo la sua stessa linea di ragionamento, regole e soluzioni differenti.

In tal modo la Cassa ricorrente incorre nel vizio di genericità e non pertinenza delle questioni trattate.

9. In conclusione,il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9557/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6633/2021depositata il 08/10/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con sentenza n. 25252/2014 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente per la riscossione della Provincia di Benevento, avverso il decreto ingiuntivo per l’importo di € 92.957,85, oltre accessori, ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di conguaglio dovuto al mancato riversamento di somme non riscosse, iscritte nei ruoli trasmessi al concessionario nel 1998 e 1999 e rimaste insolute, nonostante le procedure esecutive avviate nei confronti dei debitori della Cassa (Avvocati iscritti all'ente di previdenza); 2. Con sentenza 6633/2021 pubblicata l’8-10-2021 la Cort e di appello di Roma ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato il decreto opposto, a spese compensate. 3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, resistito con controricorso da ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata a [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’inammissibilità o il rigetto. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge 228/2012 e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994. La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoriale della normativa speciale pubblicistica di cui al d.lgs. n. 112 del 1999 e alla successiva legge n. 228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31.12.1999 per importi inferiori a € 2.000, quanto in relazione all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importo superiore a€ 2.000,00 e non interessati da attività di riscossione, in luogo delle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art.1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art. 6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, per giunta in spregio delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale, risolvendosi l'istituto dell'annullamento automatico dei crediti e dei ruoli nello spossessamento dei crediti propri della Cassa. 7. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 527, L. n. 228/2012, dell'artt. 1, co. 1 e e 2 del D.M. 15.06.2015, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc, per non avere la Corte di Appello differenziato le posizioni creditorie vantate dalla Cassa in ragione del diverso regime previsto dal Legislatore (annullamento automatico ope legis dei crediti sino a 2000 euro ex art. 1, co. 527, L. n. 228/2012, e discarico ope legis dei ruoli incartanti crediti di importo superiore a 2000 euro ex art. 1, co. 528, cit.) 8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 8.1. Tutte le questioni oggetto di censura sono state già scrutinate più volte da questa Corte, con un orientamento favorevole alle opzioni ermeneutiche prospettate dall’ADERe condiviso dal Collegio (Cass.12229/2019; Cass. 11972/2020; Cass.26531/2020;Cass.21386/2021; Cass.25003/2021; Cass.26336/2021; Cass.4555/2022; Cass.6766/2022 e Cass.6767/2022; Cass.21031/2022; Cass. 106/2023). I motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare indirizzo, sicché va disattesa l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, formulata dalla CNF nella memoria illustrativa, considerato che, come infra si dirà, anche sotto il profilo della violazione dell’art.6 CEDU le deduzioni della CNF non colgono nel segno. 8.1.1. Riepilogando i principali approdi cui si è giunti con le citate pronunce, si richiama in primo luogo il complessivo quadro normativo di riferimento efficacemente ricostruito già nella sentenza 12229 del 2019, sopra citata. Per quel che ora più interessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.p.r. 43/1988, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla riscossione debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionario versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse. Il concessionario aveva quindi l’obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure di riscossione (c.d. meccanismo del «non riscosso come riscosso»), con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 del d.p.r. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell’esazione (c.d. «diritto al discarico» o «sistema del discarico»). Il citato d.p.r. 43/1988, e in particolare il meccanismo del «non riscosso come riscosso», è stato abrogato dal d.lgs. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l’obbligo dell’agente di versare anticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l’obbligo di riversarli alla Cassa (art. 2 d.lgs. 37/1999; art. 22 d.lgs. 112/1999);in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il «discarico per inesigibilità» (e quindi non ha l’obbligo di versare i relativi importi alla Cassa) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dall’art. 19, lett. a, b, c, d, e, del d.lgs. 112/1999), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui all’art. 20 d.lgs. 112/1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione. In materia è di seguito intervenuta la legge 228/2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito: 1) l’annullamento automatico dei crediti di importo sino ad € 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (art. 1, comma 527, legge cit.); in particolare, ai sensi dell’art. 1 del detto d. m. 15.6.2015, l’elenco delle quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell’ente creditore; 2) l’obbligo dell’Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad € 2.000,00, di dare notizia all’ente impositore dell’esaurimento dell’attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.); obbligo poi precisato (artt. 2 e 3 d. m.. 15.6.2015) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell’elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore; per i crediti superiori a € 2000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all’Agente della riscossione, obbligo di quest’ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all’ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore; 3) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.). Secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, alla CNF, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo. Pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall’art. 1, commi 527- 529, d ella legge n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo. La richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a € 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, per quelli superiori a € 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura. Il che consente di ritenere manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale prospettate dalla CNF( secondo motivo di ricorso). E’stato rilevato, sotto ulteriore profilo, che la legge 228/2012 non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra; la legge in questione, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere dalla loro natura di soggetto pubblico o, come nella specie, di soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la «rottamazione» del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti; «rottamazione» per la quale sussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l’epoca dell’iscrizione a ruolo (antecedente al 1999) e, per i crediti inferiori ad € 2.000,00, la non economicità della riscossione per il presumibile rapporto negativo tra i costi dell’esazione ed i benefici dell’eventuale riscossione ( così tra le tante Cass.21031/2021). E’ stato, in fatti, rimarcato che la CNF è sì ente privatizzato , ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass. S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria). Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti. D’altro canto la legge 228/2012 (vedi melius infra), non incide sui diritti di credito degli enti (determinando, come sostenuto dalla controricorrente, un prelievo forzoso nei confronti della Cassa, e cioè una indebita misura ablatoria), ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo (e cioè, come detto, dell’elenco formato dall’ente dei propri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza di Finanza; artt. 10 e 11 d.p.r. 602/1973) non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore con l’ordinaria procedura. Le suesposte considerazioni consentono di superare gli ulteriori dubbi di incostituzionalità della menzionata legge 228/2012 prospettati dalla CNF; ancora recentemente è stata ribadita la manifestamente infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l’abrogazione del principio del «non riscosso per riscosso» e la «rottamazione dei ruoli inattivi», sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dall’art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione alla lesione dell’art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell’art. 117 Cost. in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell’interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019 (Cass. 26531/2020). Come pure precisato da questa Corte (Cass.4555/2022), deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell’art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell’irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private. Va nuovamente ribadito, perché è un passaggio dirimente del ragionamento decisorio, che l’annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante, che potrà essere soddisfatto nelle forme ordinarie, e ciò è conforme alla ratio della riforma, che ha inteso soltanto eliminare le procedure coattive o specialidi riscossione per crediti per i quali, data la loro risalenza o la loro esiguità (sotto i 2.000,00 €), la procedura è diventata onerosa ed antieconomica, con l’esigenza di eliminare quelle riscossioni lasciando in piedi solo quelle successive al 1999, informatizzate e più efficaci; se non v’è stata, dunque, estinzione dei crediti, vengono meno gli argomenti esposti nei motivi che hanno come presupposto che i crediti siano stati estinti, vicenda che imporrebbe di non applicare la riforma agli enti privatizzati che quei crediti perderebbero dunque irrimediabilmente. Quanto ai crediti inferiori a € 2.000,00, le sentenze n. 11972 del 19.6.2020 e n. 26531 del 20.11.2020 della III Sezione, in ciò innovando rispetto alla pronuncia capostipite n. 12229 del 2019, che non aveva specificamente affrontato il tema, hanno negato che «l’annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili» dei crediti inferiori a € 2.000,00 integri un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta. L a formula lessicale impiegata nella disposizione legislativa richiamata deve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenza perseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a mezzo ruoli, mediante eliminazione dell’ingente arretrato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni. La legge n. 228 del 2012 va quindi interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.), ed avuto specifico riguardo alla esigenza che ogni intervento della autorità pubblica, incidente nella sfera giuridica di terzi, deve corrispondere al canone di coerenza e di proporzionalità, e ha così ritenuto che le formule lessicali adottate nel testo legislativo («annullamento»; «eliminazione»), debbano essere riferite esclusivamente al «titolo esecutivo» (e cioè al ruolo) e non anche al «diritto di credito» (come emerge anche dalla lettura del decreto MEF di attuazione in data 15.6.2015, che, agli artt. 1, 2 e 3, fa riferimento al discarico automatico delle quote inserite in elenco). In tale ottica, la prescrizione normativa della eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali assume quindi valenza esclusivamente contabile in funzione della esigenza, richiesta dal sistema contabile Europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell’ente escludendo l’appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare l’attivo patrimoniale (cfr. pronunce sopra citate). Va aggiunto, come pure reiteratamente affermato da questa Corte, che itermini per l’invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per l’anno 2013 (da ultimo Cass. 106/2023). La sentenza 19 giugno 2020, n. 11972, ha chiarito che in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione) è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla legge n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private "scorporate", resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine del 10 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con il d.l. n. 282 del 2004). Richiamando la sentenza n. 51 del 2019 della Corte costituzionale, la sentenza n. 11972 del 2020 ha evidenziato «la netta distinzione tra le "proroghe cd. generiche" che si applicano ai "vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società cosiddette scorporate, cioè le società private cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensi dell'art. 3, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito nella legge n. 248 del 2005)", ed invece le "proroghe cd. specifiche" che si applicano esclusivamente a «Riscossione S.p.a. e alle società dalla stessa partecipate [...]» [che] sono complessivamente denominate agenti della riscossione" (cui è in seguito succeduta Agenzia delle Entrate-Riscossione subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] sciolte a decorrere dal 10 luglio 2017). Le proroghe c.d. generiche «hanno operato esclusivamente attraverso l'originaria modifica dell'art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, disposta dall'art. 3, comma 1, lettera I, del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con l'introduzione dei commi 4 -bis e 4 - ter, che hanno stabilito al 10 ottobre 2004 il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dei Concessionari nazionali della Riscossione». Le proroghe specifiche, invece, «hanno interessato i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli trasferiti dai vecchi concessionari nazionali alle società partecipate da Riscossione s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, Agenzia delle Entrate Riscossione), che a quelli sono subentrate ex lege in mancanza di una diversa determinazione degli enti creditori o della prosecuzione dell'attività di riscossione da parte di un'altra società cessionaria del ramo d'azienda "relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali" (art. 3, commi 24 e 25, del d.l. n. 203 del 2005), e la proroga è proseguita ininterrottamente attraverso le continue modifiche dell'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248/2005». La sentenza n. 11972 del 2020, dunque, ha chiarito in modo definitivo e pienamente condivisibile che la norma dell'art. 59, comma 4- quater, del d.lgs. n. 112 del 1999 è stata dettata solo per gli ex concessionari privati e per le società private "scorporate" resesi cessionarie del relativo ramo di azienda; per cui il problema della soluzione di continuità tra le proroghe non trova applicazione per l'Agenzia delle entrate-Riscossione. I principi affermati dalla sentenza ora citata sono stati ulteriormente ribaditi dalle sentenze 20 novembre 2020, n. 26531, e 31 maggio 2021, n. 15094; tali decisioni, oltre ad escludere l'esistenza di una soluzione di continuità per le c.d. "proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successivamente , all'Agenzia delle Entrate - Riscossione - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, hanno anche ulteriormente specificato le ragioni per le quali la normativa in esame non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale (così Cass.106/2023). 8.2. Ciò posto, nel caso di specie la Corte d’appello si è attenuta ai suesposti principi e alle coordinate ermeneutiche di cui si è detto, sicché le censure, con riguardo ai molteplici profili sopra trattati, non colgono nel segno. Infine, si è spiegato quale sia la differenziazione delle posizioni creditorie vantate dalla Cassa in ragione del diverso regime previsto dal legislatore (terzo motivo di ricorso), in disparte il rilievo dell’inammissibilità delle doglianze relative all’asserito illegittimo annullamento dei crediti inferiori a € 2.000,00 per ragioni di antieconomicità di riscossione, in quanto la CNF non ha dimostrato la rilevanza in causa di detto profilo di censura, stante l’assoluta genericità e non autosufficienza del ricorso in parte qua. La ricorrente, in particolare, non chiarisce se e in che misura i crediti iscritti a ruolo per cui è causa fossero o meno superiori alla somma di € 2.000,00, e per vero neppure riferisce di aver allegato in giudizio tale circostanza, mentre argomenta indiscriminatamente in relazione ad entrambe le ipotesi, a cui si applicano, secondo la sua stessa linea di ragionamento, regole e soluzioni differenti. In tal modo la Cassa ricorrente incorre nel vizio di genericità e non pertinenza delle questioni trattate. 9. In conclusione,il ricorso va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai
Decreto Cassazione n. 24155/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris