CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23195/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di coeredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] e la prima anche in proprio, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio a Ragusa, via [OSCURATO:PERSONA] n. 183, sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Sicilia – sezione staccata di Catania n. 3554 / 18 / 20 1 5 , depositata il 19.08.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi, Rimborso ex art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 – Sisma del 1990 –Aiuti di Stato [OSCURATO:PERSONA] - L ’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della CTR in epigrafe, che ha rigettato l’appello proposto dalla stessa Agenzia avverso la sentenza della CTP di Catania, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato ritenuto illegittimo il silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% dei tributi dagli stessi versati(IRPEF e ILOR), per gli anni d’imposta 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, con riferimento all’evento sismico del dicembre 1990; -i contribuenti resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente de duce , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e 2697 cod. civ. per avere la CTR erroneamente ritenuto spettante l’agevolazione relativa al rimborso del 90% delle impos te versate di cui all’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, nonostante si trattasse di misura incompatibile con l’ordinamento unionale, in quanto integrante un aiuto di Stato, anche perché riguardava soggetti che svolgevano attività d’impresae fra le imposte di cui si chiedeva il rimborso vi era l’IVA; -il motivo è fondato nei termini di seguito precisati; -preliminarmente occorre ribadire che, sebbene non sia chiaro se fra le imposte oggetto della richiesta di rimborso vi fosse o meno anche l’IVA, la riduzione dei tributi dovuti da imprese operanti in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia di IVA, per contrasto con il principio di neutralità fiscale e, in generale, con il diritto dell’UE, in quanto pregiudica la riscossione integrale di detta imposta nel territorio italiano (ex plurimis, Cass. n. 30927 del 2019);-per quanto riguarda le altre imposte, invece, come ha rilevato anche la ricorrente, la Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14.08.2015 (confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26.01.2018, che non risulta impugnata), ha stabilito all'art. 1 che le misure di aiuto di Stato in oggetto (fra cui quella prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e successive modifiche e integrazioni), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno; -la normativa in esame non è, dunque, applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in quanto configurante un illegittimo aiuto di Stato; - poiché i contribuen ti invocano l’applicazione di un’agevolazione fiscale, spetta agli stessi fornire la prova che i tributi versati non riguardano redditi riconducibili all’attività di impresa, da intendersi secondo l’ ampia nozione eurounitaria d’impresa, che include qualsiasi entità che eserciti l’attività economica a prescindere dallo status giuridico della stessa e dalle modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato e, dunque, anche l’attività svolta dai professionisti (Corte di giustizia, 23/04/1991, in C-41/90, [OSCURATO:PERSONA]; Corte di giustizia, [OSCURATO:DATA_NASCITA], in C-55/96, [OSCURATO:PERSONA] ; Corte di giustizia, [OSCURATO:DATA_NASCITA], in C-118/85, Commissione vs. Italia; Corte di giustizia, 01/07/2008, in C - 49/07, Motoe ; Corte di giustizia, 26/03/2009, in C-113/07, [OSCURATO:PERSONA]); - è fatta comunque salva l’ipotesi che si tratti di un “aiuto individuale”, nel senso che “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (§ 2 dec. cit.), o che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 – del trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), o da ogni altro regime di aiuti approvato, ma fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti “§ 3 dec. cit.” (cfr. la già citata Cass. n. 30927 del 2019); - l a sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio alla competente Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado,che dovrà procedere ad un nuovo esame in conformità ai citati principi di diritto, accertando, in primo luogo, se le imposte versate riguardano un’attività economica; - in caso positivo, dovrà verificare se il beneficio individuale sia comunque in linea con il regolamento de minimisapplicabile (§§ 2 e 3 della citata decisione) e, in difetto, valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final , fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, § 2, lettera b), del TFUE, ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (§ 150, lett. b), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame”(§ 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall’impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti, assicurative o altre misure di aiuto (§ 148 della decisione cit.); - Il giudice di rinvio dovrà verificare, poi, se l’importo oggetto del rimborso sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione UE, dovendo la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni, a decorrere dal momento del primo (Cass. 9/06/2017, n. 14465); -anche la prova di tali circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, fermo restando che, l’applicazione dello ius superveniens, qual è nella specie la decisione della Commissione UE, e la sua diretta incidenza sulla decisione della controversia, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che, in base alla precedente disciplina, non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola (Cass. 26/09/2017, n. 22377; Cass. 26/05/1998, n. 5224); - i n sede di rinvio, inoltre, dovrà essere verificata ogni eventuale futura evoluzione della disciplina eurounitaria (Cass. 19/01/2018, n. 1325; Cass. 8/02/2018, n. 3070); -in conclusione, il ricorso va accolto nei limiti indicati in motivazione, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto e di provvedere anche sulle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda d