CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 09085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, per essere i fatti stati qualificati come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Deve rilevarsi che la Corte d'appello, nel ritenere non configurabile il reato di cui all'art. 393 c.p., ha rimarcato che il pagamento del debito era relativo alla fornitura di numerose dosi di cocaina ed era quindi provento di un contratto illecito e non rivendicabile in sede giudiziaria. La pretesa era stata poi avanzata nei confronti di un soggetto diverso dal debitore. Così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027), secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si connota e distingue da altre figure criminose poiché con esso l'agente mira a conseguire dal debitore la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile. Si è precisato che, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela, apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente Nel caso in esame, il credito trovava la sua fonte in un contrato nullo, in quanto avente una causa illecita, e la pretesa era stata avanzata nei confronti della mamma dell'asserito debitore. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non potendo l'anzidetta pretesa trovare tutela in sede giudiziaria. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il