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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09786/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art.292, 117 comma 1, cod. nav., dichiarando estinte per prescrizione le contravvenzioni di cui agli artt. 26 della legge 1085/77 e artt. 9 e 32 della legge 616/62, riducendo la pena inflitta a mesi otto di reclusione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile perché diretto a richiedere un terzo grado di merito.

Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.

Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la

I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ).

La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità in relazione al reato contestato (di essersi posto al comando della motopesca senza la prescritta abilitazione) sulle dichiarazioni testimoniali del maresciallo Foriero, disattendendo la contraria versione fornita dal teste Bernucca (la cui deposizione è stata trasmessa alla Procura per la violazione dell'art. 372 cod.pen.).

Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione del materiale probatorio.

La violazione di legge dedotta con il secondo motivo di ricorso non è stata devoluta nel giudizio di appello e non può essere oggetto di censura, la mancata risposta, nel presente giudizio.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art.292, 117 comma 1, cod. nav., dichiarando estinte per prescrizione le contravvenzioni di cui agli artt. 26 della legge 1085/77 e artt. 9 e 32 della legge 616/62, riducendo la pena inflitta a mesi otto di reclusione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché diretto a richiedere un terzo grado di merito. Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità in relazione al reato contestato (di essersi posto al comando della motopesca senza la prescritta abilitazione) sulle dichiarazioni testimoniali del maresciallo Foriero, disattendendo la contraria versione fornita dal teste Bernucca (la cui deposizione è stata trasmessa alla Procura per la violazione dell'art. 372 cod.pen.). Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione del materiale probatorio. La violazione di legge dedotta con il secondo motivo di ricorso non è stata devoluta nel giudizio di appello e non può essere oggetto di censura, la mancata risposta, nel presente giudizio. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
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