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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 16527/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PERRONE Saverio, nato ad Albano di Lucania il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/2/2021 del Tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale della parte civile costituita e quelle del difensore del ricorrente che hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di pascolo abusivo - articolando a motivi della impugnazione:

1.1. violazione ed errata applicazione della legge processuale penale quanto ad utilizzabilità del corredo probatorio atto a sostenere l'ipotesi descritta in imputazione;

1.2. il medesimo vizio processuale è dedotto con il secondo motivo, avendo il giudice investito del gravame provveduto alla liquidazione del danno da reato provocato pur in assenza di motivo di impugnazione speso sul punto dalla parte civile.

2. A seguito dell'acquisita remissione di querela (in data 24 gennaio 2022), con relativa contestuale accettazione, va dichiarata l'estinzione del reato, cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326).

È del resto ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione.

La remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso estingue il reato (Sez. 4, n. 49226, del 19/10/2016, Rv. 268625).

Pertanto, avuto riguardo alla remissione della querela da parte della persona offesa ed alla accettazione proveniente dall'imputato, deve dichiararsi l'estinzione del reato contestato al ricorrente.

Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista.

2.1. Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2.2. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PERRONE Saverio, nato ad Albano di Lucania il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/2/2021 del Tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale della parte civile costituita e quelle del difensore del ricorrente che hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di pascolo abusivo - articolando a motivi della impugnazione: 1.1. violazione ed errata applicazione della legge processuale penale quanto ad utilizzabilità del corredo probatorio atto a sostenere l'ipotesi descritta in imputazione; 1.2. il medesimo vizio processuale è dedotto con il secondo motivo, avendo il giudice investito del gravame provveduto alla liquidazione del danno da reato provocato pur in assenza di motivo di impugnazione speso sul punto dalla parte civile. 2. A seguito dell'acquisita remissione di querela (in data 24 gennaio 2022), con relativa contestuale accettazione, va dichiarata l'estinzione del reato, cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). È del resto ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. La remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso estingue il reato (Sez. 4, n. 49226, del 19/10/2016, Rv. 268625). Pertanto, avuto riguardo alla remissione della querela da parte della persona offesa ed alla accettazione proveniente dall'imputato, deve dichiararsi l'estinzione del reato contestato al ricorrente. Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista. 2.1. Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.2. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEP
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