CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20080/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA].1203/2018 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 31923/2018Numero sezionale 1641/2026Numero di raccolta generale 20080/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro260,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]