CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 26413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29990/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] – Intimata – avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 458/2020depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed ora, a seguito di incorporazione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) notificò al sig. [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo n. 13811/2013 emesso dal Tribunale di Milano, con il quale venne a quest’ultimoingiunto il pagamento, in via solidale con i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -tutti nella loro qualità di fideiussori della società [OSCURATO:SOCIETA].-, il pagamento della somma di euro 50.245,53, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria. 2. Nell’opposizione del Sign orini , il tribunale accolse la domanda in origine monitoriamente azionata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Successivamente, c on sentenza n. 458 dell’ 11 /2/ 2020, la Corte d’Appello di Milano ha rigettatoil gravame dal medesimo interposto. 4. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il Signorini proponeora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5. L’ intimata non ha svolto attività difensiva. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1362 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. che ha determinato errata qualificazione del rapporto contrattuale”, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., censurando la decisione per avere la corte di merito erroneamente ritenuto il contratto per cui è causa riconducibile al leasing di godimento, anziché al leasing traslativo,come da esso incontestatamente dedotto. Con il secondo motivo denunzia “Violazione degli artt. 2744 e 1526 c.c..”, in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. , In relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Si duole non essersi considerato che, trattandosi di leasing traslativo, la clausola n. 28 è nulla per violazione del divieto del patto commissorio, dovendo farsi conseguentemente applicazione, in sua sostituzione, dell’art. 1526 cod. civ. Con il terzo motivo denunzia “ Violazione dell ’ art. 1384 c.c. ”, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la mancanza, nel citato art. 28 del contratto, di un meccanismo di controllo o limitazione della discrezionalità del concedente nella vendita del bene rende la clausola nulla, oppure, quantomeno, fa sì che essa attribuisca al concedente vantaggi eccessivi, con conseguente riducibilità d’ufficio della pretesa creditoria azionata ex art. 1384 cod. civ. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del principio a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a base delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito senza invero debitamente riportarli -per la parte strettamente d’interesse in questa sede- nel ricorso né provvedendo alla relativa “localizzazione”. Va altresì posto in rilievo, con particolare riferimento al 1° motivo, che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., laddove la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, ord. 20/01/2021, n. 995). Il ricorrente per cassazione deve pertanto non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate e ai principi in esse contenuti, ma è anche tenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (cfr., da ultimo, Cass., sez. II, 4/05/2022, n. 25370). Orbene, il ricorrente non ha nella specie osservato i suindicati principi, limitandosi a riproporre la propria non accolta tesi difensiva in ordine alla natura del contratto nonché ad evocare censure che presuppongono accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte. Deve ulteriormente sottolinearsi, avuto in particolare riguardo al 2° e al 3° motivo, che le censure del ricorrente inammissibilmente muovono dall’assunto, dalla corte del merito nell’impugnata sentenza invero non accolto, che il contratto in esame sia qualificabile come leasing traslativo, e non già leasing di godimento. La corte di merito ha peraltro preso in considerazione ad abundantiam anche l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. al caso di specie , ed ha motivatamente escluso che la pattuizione intercorsa tra le parti determiniun ingiustificato arricchimento della società di leasing odierna controricorrente, ponendo al riguardo in rilievo come accanto alla clausola che prevede, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, la possibilità per la concedente di chiedere, a titolo di danno, il valore annuale dei corrispettivi a scadere , risulti prevista anche la decurtazione del residuo credito vantato dalla concedente di quanto sarà ricavatodalla concedente con il realizzo dell’immobile, una volta riconsegnato . Previsione invero consentanea con la giurisprudenza di legittimitàin tema di art. 1526 c.c. (cfr. Cass. , Sez. III, ord. 14/10/2021, n. 28022; conforme Cass., Sez. I, ord. 30/03/202 2, n. 10249) . Nel dare atto che con l’opposto decreto ingiuntivo la società concedente ha richiesto il pagamento delle rate scadute e non corrisposte prima della risoluzione contrattuale, nonchéla differenza tra l’ammontare delle rate a scadere attualizzato e prezzo di riscatto e l’ammontare ricavato dalla vendita del bene recuperato; e nel sottolineare che in tal modo la concedente nessun maggior vantaggio haottenuto rispetto a quanto avrebbe ottenuto dall’esecuzione del contratto da parte dell’utilizzatrice, del tutto correttamente la corte di merito è pertanto pervenuta a concludere che la clausola penale, contenuta nel contratto di locazione finanziaria che prevede la deduzione delle somme dovute alla concedente dell’importo ricavato dalla vendita del bene, sia compatibile con l’art. 1526 c.c., poiché non comporta un indebito arricchimento della concedente stessa . Emerge evidente, a tale stregua, come la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza deciso le questioni di diritto in modo pienamente conforme ai principi sopra riportati, sicché i l ricorso è inammissibileanche ex art. 360 bis c.p.c. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spesedel giudizio di cassazione, non avendo l’intimatasvolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivam