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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08260/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto del ricorso; ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione con anticipazione degli onorari a spese dello Stato essendo stata la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al gratuito patrocinio; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 27/10/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 16/01/2020 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1) (riqualificata la condotta nella fattispecie di cui all' art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990), 2) (artt. 56, 629 c.p.), 3) (riqualificati i fatti nella fattispecie di cui all' art. 628 commi 1 e 3, nn. 1 e 2 c.p.), 4) (art. 56, 110, 629 commi 1 e 2 c.p.) e 5) (art. 110, 582 e 585 c.p.c.) ed era stato condannato alla pena di anni sei, mesi dieci e gg. 15 di reclusione ed euro 2.600,00 di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale durante la pena nonché condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione a mezzo difensori di fiducia formulando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge per avere la corte territoriale fondato l'affermazione della responsabilità quanto alla condotta di cessione di sostanza stupefacente di cui al capo 1) su un atto, la denunzia resa da [OSCURATO:PERSONA] in data 4 Settembre 2018, inutilizzabile ai sensi degli artt. 192 commi 1 e 4 e 500 c.p.p. nonché contraddittorietà della motivazione in quanto i giudici territoriali da un lato avevano sostenuto l' inutilizzabilità della denunzia e per altro verso avevano ricostruito il fatto in base alla stessa.

Nel rilevare che la corte di appello aveva osservato che, non essendo stato prestato il consenso delle parti alla lettura integrale delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in fase di indagini, erano utilizzabili, ai fini della verifica della attendibilità della persona offesa, solamente i verbali dei quali era stata data lettura nel corso dell'esame dibattimentale limitatamente alle parti in contestazione e che nel corso dell' escussione dibattimentale il predetto aveva riferito di essersi recato da solo dall' imputato al fine di acquistare sostanza stupefacente, osserva che i giudici di merito avevano ricostruito la vicenda in esame in modo difforme da dette dichiarazioni in quanto era stato evidenziato che la persona offesa si era recata ad acquistare la droga unitamente a tale [OSCURATO:PERSONA], facendosi, dunque, riferimento a quanto risultante dalla denunzia e, quindi, a dati inutilizzabili ai sensi degli artt. 192 commi 1 e 4 e 500 c.p.p.

Deduce, quindi, che la condanna di era basata su atti inutilizzabili o, comunque, la motivazione appariva fondata su elementi contraddittori in quanto i fatti erano stati ricostruiti in difformità con quanto riferito dal Grama in dibattimento.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 546, 192 commi 1 e 4 c.p.p. nonché vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2).Rileva che la corte territoriale non aveva esaminato le specifiche censure formulate con I' atto di appello con cui era stata evidenziata la contraddittorietà delle dichiarazioni delle persona offesa che aveva affermato che le minacce subite non erano gravi ma al contempo aveva parlato di minacce di morte ad opera dell' imputato e che, in generale, non aveva adeguatamente vagliato l' attendibilità della persona offesa il cui narrato non era sufficiente al fine di ritenere configurabile la fattispecie di tentata estorsione contestata.

2.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 3) per avere i giudici territoriali fondato la decisione sulla denunzia della persona offesa, atto inutilizzabile.

Osserva che i giudici di appello non avevano preso in esame le specifiche censure formulate in ordine all' inattendibilità e contraddittorietà del narrato della persona offesa, avevano finito per travisare le dichiarazioni del Grama e, per altro verso, avevano fondato l'affermazione della responsabilità sulle dichiarazioni contenute nella denunzia della p.o., atto inutilizzabile.

2.4. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606 lett. e) c.p.p., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all' affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato tentata estorsione di cui al capo 4).

Osserva che la condanna era stata basata sulle dichiarazioni del Grama e della di lui fidanzata [OSCURATO:PERSONA] che presentavano delle evidenti contraddizioni dedotte in modo specifico con l'atto di appello ed in ordine alle quali la corte territoriale aveva adottato delle conclusioni frutto di un vero e proprio salto logico affermando, contrariamente al vero, che le stesse erano coincidenti nel loro nucleo essenziale.

2.5. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed agli aumenti di pena per la continuazione.

Evidenzia che la corte di appello aveva omesso di pronunziarsi sulle specifiche censure riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e gli aumenti di pena, avendo adottato sul punto una motivazione meramente apodittica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva la Corte che prima di procedere all' esame de singoli motivi di ricorso, contenenti censure in parte analoghe e, comunque, fra loro connesse, occorre muovere da alcune considerazioni di ordine generale che attengono ai limiti del sindacato di legittimità.

Va premesso che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501).

Occorre, altresì, rilevare che è irrilevante la circostanza che un elemento difensivo non sia stato specificamente valutato, quando lo stesso non risulti potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando possa dirsi che lo stesso sia stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (sul punto Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, rv. 260841, secondo cui "l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e); cfr. anche Cass. Sez. 5 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravalli, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, rv. 216367).

Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Va del resto evidenziato che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701).

Deve, quindi, osservarsi che in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, M e altri, Rv. 27122701).

Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa , il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste anche da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524).

In sintesi, il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico- giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zannberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730).

3. Fatti tali premesse appare necessario osservare — trattandosi di elemento centrale e rilevante con riferimento alla ricostruzione di tutte le vicende delittuose in esame - che entrambi i giudici di merito, nel disattendere le specifiche contestazioni mosse dall' imputato, hanno ampiamente argomentando in ordine ai profili di attendibilità del narrato della persona offesa precisando che, sotto il profilo soggettivo, non era emersa alcuna ragione di risentimento del Grama nei confronti dell' imputato che il primo conosceva personalmente per avere acquistato dallo stesso sostanza stupefacente come confermato dalla fidanzata della p.o., [OSCURATO:PERSONA].

E' stato pure chiarito, sul piano oggettivo, che le dichiarazioni del predetto apparivano del tutto credibili in quanto erano state rese subito dopo i fatti, risultavano coerenti e circostanziate ed in linea con quanto riferito dalla Mocanu - la quale aveva anche affermato di avere ricevuto una telefonata minatoria dall'Ibrahinni che aveva esternato alla stessa le sue richieste di denaro vantate nei confronti del compagno - oltre che corroborate da ulteriori dati istruttori.

I giudici di primo grado hanno, altresì, condivisibilmente evidenziato come una ulteriore conferma indiretta dell' attendibilità del narrato della persona offesa proveniva " dalle stesse dichiarazioni rese dall' imputato che pur negando di avere ceduto sostanza stupefacente al Grama e di avere usato toni violenti e minatori per costringerlo a pagare, ha ammesso di vantare un credito nei confronti del Grama (riconducibile ad un pregresso prestito) di cui ha chiesto soddisfazione" precisando come "[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, ammesso di essersi incontrato con il Grama, di essersi portato con lui presso l' abitazione di quest' ultimo per reperire del denaro, di avere in qualche modo ricevuto le chiavi della vettura della persona offesa, tuttavia inquadrando tutti gli accadimenti in un quadro "lecito" ossia di semplice richiesta di restituzione di un prestito, di volontà della persona offesa di adempiere spontaneamente all' obbligazione restitutoria e di consegnargli l' autovettura a garanzia della restituzione del prestito" ma che "gli elementi di inattendibilità della versione dei fatti forniti dall' imputato sono molteplici posto che, tra l' altro, non ha spiegato per quale ragione abbia avuto la necessità di utilizzare una abitazione diversa dalla propria per "colloquiare" con il Grama....

In ogni caso l'imputato ha comunque ammesso di avere spintonato il Grama davanti alla discoteca essendo adirato per il tempo trascorso senza la restituzione del debito, sicchè appare oltre modo inverosimile la versione fornita circa il mutamento del registro del rapporto".

3.1. Orbene in ordine al primo motivo va osservato che la corte ha verificato, con adeguate argomentazioni, la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa quanto alla cessione dello stupefacente da parte dell'imputato, dato questo coerente con la complessiva narrazione dei fatti da parte della vittima e corroborato dalla ribadita valutazione di non credibilità della versione alternativa dell'imputato circa i rapporti inter partes, riguardanti un asserito prestito, tesi ritenuta dai giudici di merito del tutto inverosimile trattandosi di soggetto "dichiaratamente presente illegalmente sul territorio italiano ove non risulta svolgere alcuna attività lecita".

L' elemento critico evidenziato dalla difesa (vale a dire l'erroneo richiamo, ad opera dei giudici di merito, ad una parte della dichiarazione della vittima resa in sede di indagini itenuta non utilizzabile e non in linea con quanto riferito dall' imputato escusso in sede dibattimentale) non vale ad integrare il vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in quanto risultano, comunque, adeguatamente ricostruiti i profili di responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui al capo 1) con riferimento alla cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina effettuata dal prevenuto nei confronti del Grama, apparendo del tutto trascurabile la circostanza se il predetto ebbe a recarsi dall' imputato ovvero in compagnia di tale [OSCURATO:PERSONA] dato questo certamente in sé non decisivo, da ciò discendendo la manifesta infondatezza della censura. 2.2 II secondo motivo ripropone censure di puro merito già rigettate dalla corte di appello che, con congrue argomentazioni, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di estorsione di cui al capo 2), evidenziando il carattere oggettivamente intimidatorio delle espressioni utilizzate "lui diceva sempre.... se ti becco ti ammazzo".

La difesa continua a riproporre, tralaticiamente, la tesi della inattendibilità e della contraddittorietà delle dichiarazioni della p.o. e del carattere non intimidatorio delle richieste, profili disattesi dalla corte territoriale con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie (v. 6).

Ai fini della configurabilità del tentativo di estorsione la idoneità del male minacciato va valutata obiettivamente, anche se in relazione alle circostanze concrete, a nulla rilevando che il soggetto passivo non si sia in effetti intimorito ed abbia presentato denuncia, apparendo priva di pregio la contestazione secondo cui la corte di appello non avrebbe esaminato la specifica censura circa la insussistenza di un vero e proprio atto intimidatorio.

Non può, del resto, sottacersi che la tesi difensiva circa la insussistenza di una minaccia grave nei confronti della p.o. riguarda, comunque, profili di mero fatto e mira ad una rilettura dei dati probatori sicuramente preclusa in questa sede.

2.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

La corte di appello, nel disattendere le medesime censure oggi reiterate, ha chiarito come la condotta di cui al capo 3) risultava comprovata sulla scorta delle dichiarazioni pienamente attendibili della persona offesa.

Ha precisato, in particolare, come l'affermazione del Grama di essere stato colpito, in detto frangente, con il calcio della pistola era perfettamente compatibile con il trauma cranico documentato dalla certificazione medica in atti, rilevando come elementi di riscontro erano desumibili dalla versione difensiva - ritenuta non verosimile - secondo cui l' imputato aveva semplicemente spinto la vittima e gli aveva lanciato addosso un cellulare, ipotesi in contrasto con le lesioni "documentate in atti" ed ancora che lo stesso imputato, nella sostanza dei fatti, aveva confermato la versione della vittima quanto all' incontro nei pressi di una discoteca, la violenza (sia pure fortemente ridimensionata) ed il successivo allontanamento a bordo di una autovettura.

I giudici di appello hanno, ancora, evidenziato come un preciso elemento di riscontro alle dichiarazioni del Grama era costituito dal fatto che questi, immediatamente dopo essere stato liberato dall' imputato, aveva presentato denunzia e aveva condotto gli operanti presso l' abitazione di quest' ultimo ove la P.G. aveva trovato le due donne (la Vintilescu e la Vasile) che poco prima avevano preso parte all' aggressione e "delle quali la persona offesa non avrebbe potuto certamente prevedere la presenza se non per essere stato insieme a loro poco tempo prima".

Deve, invero, rilevarsi che la difesa laddove ribadisce la tesi della inattendibilità della persona offesa nonché lamenta la mancata considerazione di quanto affermato dall' imputato circa la dinamica degli eventi in questione ovvero deduce " un non consentito utilizzo delle dichiarazioni contenute nella denuncia della vittima" - a fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame, operata in modo conforme da entrambi i giudici di merito - non mira a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.4.

La sentenza è immune da censure anche con riferimento al capo di imputazione sub. 4), risultando manifestamente infondato anche il quarto motivo.

La difesa ripropone mere censure di fatto avendo la corte ampiamente motivato sui profili di responsabilità dell'imputato e sulla compatibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condivisibilmente evidenziando, in ordine a tale ultimo profilo, che, sebbene le versioni dei due non fossero perfettamente sovrapponibili quanto al soggetto che aveva effettuato la chiamata e sull' entità della somma richiesta, sussisteva "piena coincidenza sul nucleo essenziale dei fatti e cioè la richiesta di denaro per evitare che fosse fatto del male al Grama", affermazione per nulla inficiata dalla considerazioni di parte ricorrente che continua a dolersi di una "insussistente" inconciliabilità del narrato delle persone offese.

Rileva il collegio che il ricorrente ha riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto.

E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte.

In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

2.5. Va, in ultimo, osservato che i giudici di appello, a fronte di un motivo di appello totalmente aspecifico, ha adottato una motivazione adeguata e priva di aporie logico giuridiche in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quantificazione della pena base e degli aumenti per la continuazione (v. f.9), argomentazioni, peraltro, per nulla inficiate dalle generiche ed aspecifiche contestazioni formulate da parte ricorrente con il quinto motivo di ricorso.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

L' imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Nessuna statuizione in ordine alle spese processuali va emessa in favore di [OSCURATO:PERSONA] non avendo il difensore di quest' ultimo presentato nota spese né chiesto alcuna liquidazione delle spese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto del ricorso; ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione con anticipazione degli onorari a spese dello Stato essendo stata la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al gratuito patrocinio; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 27/10/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 16/01/2020 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1) (riqualificata la condotta nella fattispecie di cui all' art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990), 2) (artt. 56, 629 c.p.), 3) (riqualificati i fatti nella fattispecie di cui all' art. 628 commi 1 e 3, nn. 1 e 2 c.p.), 4) (art. 56, 110, 629 commi 1 e 2 c.p.) e 5) (art. 110, 582 e 585 c.p.c.) ed era stato condannato alla pena di anni sei, mesi dieci e gg. 15 di reclusione ed euro 2.600,00 di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale durante la pena nonché condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione a mezzo difensori di fiducia formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge per avere la corte territoriale fondato l'affermazione della responsabilità quanto alla condotta di cessione di sostanza stupefacente di cui al capo 1) su un atto, la denunzia resa da [OSCURATO:PERSONA] in data 4 Settembre 2018, inutilizzabile ai sensi degli artt. 192 commi 1 e 4 e 500 c.p.p. nonché contraddittorietà della motivazione in quanto i giudici territoriali da un lato avevano sostenuto l' inutilizzabilità della denunzia e per altro verso avevano ricostruito il fatto in base alla stessa. Nel rilevare che la corte di appello aveva osservato che, non essendo stato prestato il consenso delle parti alla lettura integrale delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in fase di indagini, erano utilizzabili, ai fini della verifica della attendibilità della persona offesa, solamente i verbali dei quali era stata data lettura nel corso dell'esame dibattimentale limitatamente alle parti in contestazione e che nel corso dell' escussione dibattimentale il predetto aveva riferito di essersi recato da solo dall' imputato al fine di acquistare sostanza stupefacente, osserva che i giudici di merito avevano ricostruito la vicenda in esame in modo difforme da dette dichiarazioni in quanto era stato evidenziato che la persona offesa si era recata ad acquistare la droga unitamente a tale [OSCURATO:PERSONA], facendosi, dunque, riferimento a quanto risultante dalla denunzia e, quindi, a dati inutilizzabili ai sensi degli artt. 192 commi 1 e 4 e 500 c.p.p. Deduce, quindi, che la condanna di era basata su atti inutilizzabili o, comunque, la motivazione appariva fondata su elementi contraddittori in quanto i fatti erano stati ricostruiti in difformità con quanto riferito dal Grama in dibattimento. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 546, 192 commi 1 e 4 c.p.p. nonché vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2).Rileva che la corte territoriale non aveva esaminato le specifiche censure formulate con I' atto di appello con cui era stata evidenziata la contraddittorietà delle dichiarazioni delle persona offesa che aveva affermato che le minacce subite non erano gravi ma al contempo aveva parlato di minacce di morte ad opera dell' imputato e che, in generale, non aveva adeguatamente vagliato l' attendibilità della persona offesa il cui narrato non era sufficiente al fine di ritenere configurabile la fattispecie di tentata estorsione contestata. 2.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 3) per avere i giudici territoriali fondato la decisione sulla denunzia della persona offesa, atto inutilizzabile. Osserva che i giudici di appello non avevano preso in esame le specifiche censure formulate in ordine all' inattendibilità e contraddittorietà del narrato della persona offesa, avevano finito per travisare le dichiarazioni del Grama e, per altro verso, avevano fondato l'affermazione della responsabilità sulle dichiarazioni contenute nella denunzia della p.o., atto inutilizzabile. 2.4. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606 lett. e) c.p.p., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all' affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato tentata estorsione di cui al capo 4). Osserva che la condanna era stata basata sulle dichiarazioni del Grama e della di lui fidanzata [OSCURATO:PERSONA] che presentavano delle evidenti contraddizioni dedotte in modo specifico con l'atto di appello ed in ordine alle quali la corte territoriale aveva adottato delle conclusioni frutto di un vero e proprio salto logico affermando, contrariamente al vero, che le stesse erano coincidenti nel loro nucleo essenziale. 2.5. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed agli aumenti di pena per la continuazione. Evidenzia che la corte di appello aveva omesso di pronunziarsi sulle specifiche censure riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e gli aumenti di pena, avendo adottato sul punto una motivazione meramente apodittica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva la Corte che prima di procedere all' esame de singoli motivi di ricorso, contenenti censure in parte analoghe e, comunque, fra loro connesse, occorre muovere da alcune considerazioni di ordine generale che attengono ai limiti del sindacato di legittimità. Va premesso che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). Occorre, altresì, rilevare che è irrilevante la circostanza che un elemento difensivo non sia stato specificamente valutato, quando lo stesso non risulti potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando possa dirsi che lo stesso sia stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (sul punto Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, rv. 260841, secondo cui "l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e); cfr. anche Cass. Sez. 5 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravalli, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, rv. 216367). Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Va del resto evidenziato che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701). Deve, quindi, osservarsi che in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, M e altri, Rv. 27122701). Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa , il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste anche da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). In sintesi, il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico- giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zannberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). 3. Fatti tali premesse appare necessario osservare — trattandosi di elemento centrale e rilevante con riferimento alla ricostruzione di tutte le vicende delittuose in esame - che entrambi i giudici di merito, nel disattendere le specifiche contestazioni mosse dall' imputato, hanno ampiamente argomentando in ordine ai profili di attendibilità del narrato della persona offesa precisando che, sotto il profilo soggettivo, non era emersa alcuna ragione di risentimento del Grama nei confronti dell' imputato che il primo conosceva personalmente per avere acquistato dallo stesso sostanza stupefacente come confermato dalla fidanzata della p.o., [OSCURATO:PERSONA]. E' stato pure chiarito, sul piano oggettivo, che le dichiarazioni del predetto apparivano del tutto credibili in quanto erano state rese subito dopo i fatti, risultavano coerenti e circostanziate ed in linea con quanto riferito dalla Mocanu - la quale aveva anche affermato di avere ricevuto una telefonata minatoria dall'Ibrahinni che aveva esternato alla stessa le sue richieste di denaro vantate nei confronti del compagno - oltre che corroborate da ulteriori dati istruttori. I giudici di primo grado hanno, altresì, condivisibilmente evidenziato come una ulteriore conferma indiretta dell' attendibilità del narrato della persona offesa proveniva " dalle stesse dichiarazioni rese dall' imputato che pur negando di avere ceduto sostanza stupefacente al Grama e di avere usato toni violenti e minatori per costringerlo a pagare, ha ammesso di vantare un credito nei confronti del Grama (riconducibile ad un pregresso prestito) di cui ha chiesto soddisfazione" precisando come "[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, ammesso di essersi incontrato con il Grama, di essersi portato con lui presso l' abitazione di quest' ultimo per reperire del denaro, di avere in qualche modo ricevuto le chiavi della vettura della persona offesa, tuttavia inquadrando tutti gli accadimenti in un quadro "lecito" ossia di semplice richiesta di restituzione di un prestito, di volontà della persona offesa di adempiere spontaneamente all' obbligazione restitutoria e di consegnargli l' autovettura a garanzia della restituzione del prestito" ma che "gli elementi di inattendibilità della versione dei fatti forniti dall' imputato sono molteplici posto che, tra l' altro, non ha spiegato per quale ragione abbia avuto la necessità di utilizzare una abitazione diversa dalla propria per "colloquiare" con il Grama.... In ogni caso l'imputato ha comunque ammesso di avere spintonato il Grama davanti alla discoteca essendo adirato per il tempo trascorso senza la restituzione del debito, sicchè appare oltre modo inverosimile la versione fornita circa il mutamento del registro del rapporto". 3.1. Orbene in ordine al primo motivo va osservato che la corte ha verificato, con adeguate argomentazioni, la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa quanto alla cessione dello stupefacente da parte dell'imputato, dato questo coerente con la complessiva narrazione dei fatti da parte della vittima e corroborato dalla ribadita valutazione di non credibilità della versione alternativa dell'imputato circa i rapporti inter partes, riguardanti un asserito prestito, tesi ritenuta dai giudici di merito del tutto inverosimile trattandosi di soggetto "dichiaratamente presente illegalmente sul territorio italiano ove non risulta svolgere alcuna attività lecita". L' elemento critico evidenziato dalla difesa (vale a dire l'erroneo richiamo, ad opera dei giudici di merito, ad una parte della dichiarazione della vittima resa in sede di indagini itenuta non utilizzabile e non in linea con quanto riferito dall' imputato escusso in sede dibattimentale) non vale ad integrare il vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in quanto risultano, comunque, adeguatamente ricostruiti i profili di responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui al capo 1) con riferimento alla cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina effettuata dal prevenuto nei confronti del Grama, apparendo del tutto trascurabile la circostanza se il predetto ebbe a recarsi dall' imputato ovvero in compagnia di tale [OSCURATO:PERSONA] dato questo certamente in sé non decisivo, da ciò discendendo la manifesta infondatezza della censura. 2.2 II secondo motivo ripropone censure di puro merito già rigettate dalla corte di appello che, con congrue argomentazioni, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di estorsione di cui al capo 2), evidenziando il carattere oggettivamente intimidatorio delle espressioni utilizzate "lui diceva sempre.... se ti becco ti ammazzo". La difesa continua a riproporre, tralaticiamente, la tesi della inattendibilità e della contraddittorietà delle dichiarazioni della p.o. e del carattere non intimidatorio delle richieste, profili disattesi dalla corte territoriale con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie (v. 6). Ai fini della configurabilità del tentativo di estorsione la idoneità del male minacciato va valutata obiettivamente, anche se in relazione alle circostanze concrete, a nulla rilevando che il soggetto passivo non si sia in effetti intimorito ed abbia presentato denuncia, apparendo priva di pregio la contestazione secondo cui la corte di appello non avrebbe esaminato la specifica censura circa la insussistenza di un vero e proprio atto intimidatorio. Non può, del resto, sottacersi che la tesi difensiva circa la insussistenza di una minaccia grave nei confronti della p.o. riguarda, comunque, profili di mero fatto e mira ad una rilettura dei dati probatori sicuramente preclusa in questa sede. 2.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La corte di appello, nel disattendere le medesime censure oggi reiterate, ha chiarito come la condotta di cui al capo 3) risultava comprovata sulla scorta delle dichiarazioni pienamente attendibili della persona offesa. Ha precisato, in particolare, come l'affermazione del Grama di essere stato colpito, in detto frangente, con il calcio della pistola era perfettamente compatibile con il trauma cranico documentato dalla certificazione medica in atti, rilevando come elementi di riscontro erano desumibili dalla versione difensiva - ritenuta non verosimile - secondo cui l' imputato aveva semplicemente spinto la vittima e gli aveva lanciato addosso un cellulare, ipotesi in contrasto con le lesioni "documentate in atti" ed ancora che lo stesso imputato, nella sostanza dei fatti, aveva confermato la versione della vittima quanto all' incontro nei pressi di una discoteca, la violenza (sia pure fortemente ridimensionata) ed il successivo allontanamento a bordo di una autovettura. I giudici di appello hanno, ancora, evidenziato come un preciso elemento di riscontro alle dichiarazioni del Grama era costituito dal fatto che questi, immediatamente dopo essere stato liberato dall' imputato, aveva presentato denunzia e aveva condotto gli operanti presso l' abitazione di quest' ultimo ove la P.G. aveva trovato le due donne (la Vintilescu e la Vasile) che poco prima avevano preso parte all' aggressione e "delle quali la persona offesa non avrebbe potuto certamente prevedere la presenza se non per essere stato insieme a loro poco tempo prima". Deve, invero, rilevarsi che la difesa laddove ribadisce la tesi della inattendibilità della persona offesa nonché lamenta la mancata considerazione di quanto affermato dall' imputato circa la dinamica degli eventi in questione ovvero deduce " un non consentito utilizzo delle dichiarazioni contenute nella denuncia della vittima" - a fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame, operata in modo conforme da entrambi i giudici di merito - non mira a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.4. La sentenza è immune da censure anche con riferimento al capo di imputazione sub. 4), risultando manifestamente infondato anche il quarto motivo. La difesa ripropone mere censure di fatto avendo la corte ampiamente motivato sui profili di responsabilità dell'imputato e sulla compatibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condivisibilmente evidenziando, in ordine a tale ultimo profilo, che, sebbene le versioni dei due non fossero perfettamente sovrapponibili quanto al soggetto che aveva effettuato la chiamata e sull' entità della somma richiesta, sussisteva "piena coincidenza sul nucleo essenziale dei fatti e cioè la richiesta di denaro per evitare che fosse fatto del male al Grama", affermazione per nulla inficiata dalla considerazioni di parte ricorrente che continua a dolersi di una "insussistente" inconciliabilità del narrato delle persone offese. Rileva il collegio che il ricorrente ha riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. 2.5. Va, in ultimo, osservato che i giudici di appello, a fronte di un motivo di appello totalmente aspecifico, ha adottato una motivazione adeguata e priva di aporie logico giuridiche in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quantificazione della pena base e degli aumenti per la continuazione (v. f.9), argomentazioni, peraltro, per nulla inficiate dalle generiche ed aspecifiche contestazioni formulate da parte ricorrente con il quinto motivo di ricorso. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. L' imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Nessuna statuizione in ordine alle spese processuali va emessa in favore di [OSCURATO:PERSONA] non avendo il difensore di quest' ultimo presentato nota spese né chiesto alcuna liquidazione delle spese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese d
Sentenza Cassazione n. 08260/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris