Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:37
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62002J0029 - IT
Avis juridique important
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62002J0029
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2003. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 98/83/CE. - [OSCURATO:PERSONA]29/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-00811
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
[OSCURATO:PERSONA] causa C-29/02,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato o, in ogni caso, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 novembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 1° febbraio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato o, in ogni caso, non avendole comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.
Contesto normativo
2 La direttiva dispone all'art. 17, n. 1, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e che essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
3 L'art. 18 della direttiva dispone che essa «entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee». Poiché tale direttiva è stata pubblicata il 5 dicembre 1998, essa è quindi entrata in vigore il 25 dicembre 1998 ed il termine per la trasposizione è scaduto il 25 dicembre 2000.
Fase precontenziosa del procedimento
4 Ritenendo che la direttiva non fosse stata trasposta nel diritto spagnolo entro il termine prescritto, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento previsto dall'art. 226 CE. Dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a presentare le proprie osservazioni, il 18 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato con cui invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro due mesi dalla sua notifica.
5 Con lettera 12 ottobre 2001 le autorità spagnole hanno risposto che un progetto di regio decreto che stabilisce i criteri sanitari di qualità dell'acqua destinata al consumo umano era stato trasmesso al Consiglio di Stato per parere nel precedente mese di agosto e che un altro progetto di regio decreto, relativo alle acque in bottiglia, sarebbe stato presto trasmesso al Consiglio di Stato per parere.
6 Ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non avesse adottato i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame.
Sull'inadempimento
7 [OSCURATO:PERSONA] afferma che l'elaborazione di progetti di regi decreti non può essere considerata una misura valida e sufficiente a garantire la trasposizione della direttiva e che, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non si è conformato alle disposizioni di quest'ultima.
8 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non nega di non aver trasposto la direttiva entro il termine prescritto ed illustra in quale fase del procedimento di adozione si trovano le misure per la trasposizione.
9 A tale riguardo occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 7 marzo 2002, causa C-29/01, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, Racc. pag. I-2503, punto 11).
10 Nel caso di specie, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non era stato ancora adottato alcun testo normativo che trasponesse la direttiva nell'ordinamento giuridico spagnolo.
11 Pertanto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].
12 Si deve quindi dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.