Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:114
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑241/08
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Art. 6, nn. 2 e 3 — Trasposizione non corretta — Zone speciali di conservazione — Conseguenze significative di un progetto sull’ambiente — Carattere “non perturbatore” di talune attività — Valutazione delle incidenze sull’ambiente»
Massime della sentenza
1.
Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43
(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 2)
2.
Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43
(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 3)
3.
Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43
(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 3)
4.
Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43
(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, nn. 3 e 4)
1.
Una normativa nazionale che prevede, in termini generali, che la pesca, le attività acquicole, la caccia e le altre attività
venatorie praticate nelle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore non costituiscono
attività perturbatrici o aventi conseguenze analoghe, senza che sia garantito che tali attività non generino alcuna perturbazione
idonea ad incidere in modo significativo sugli obiettivi della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, non può essere considerata conforme all’art. 6, n. 2, della
medesima.
(v. punti 32, 39, 76, dispositivo 1)
2.
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, uno Stato membro che esenta sistematicamente
dalla procedura di valutazione delle incidenze su un sito i lavori, le opere o le realizzazioni previsti dai contratti Natura
2000, in quanto non può escludersi che tali lavori, opere o realizzazioni, pur perseguendo l’obiettivo di conservazione o
di ripristino di un sito, non siano peraltro direttamente connessi o necessari alla gestione del medesimo.
Infatti, la determinazione degli obiettivi di conservazione e di rispristino nell’ambito di Natura 2000 può richiedere la
necessità di dirimere conflitti tra finalità diverse. Affinché la realizzazione degli obiettivi di conservazione previsti
dalla direttiva 92/43 sia pienamente garantita, è quindi necessario che, a termini dell’art. 6, n. 3, della medesima direttiva,
ogni piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, idoneo ad incidere sul medesimo in maniera
significativa, costituisca oggetto di valutazione individuale delle sue incidenze sul sito di cui trattasi alla luce degli
obiettivi di conservazione del medesimo.
(v. punti 51, 53-54, 56, 76, dispositivo 1)
3.
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, uno Stato membro che esenta sistematicamente
dalla procedura di valutazione delle incidenze su un sito i programmi e i progetti di lavori, di opere o di realizzazioni
soggetti a regime dichiarativo.
(v. punti 62, 76, dispositivo 1)
4.
L’opportuna valutazione delle incidenze su un sito che dev’essere effettuata a norma dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, implica che siano
individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano,
da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito in questione. Tale
valutazione non implica, quindi, un esame delle alternative ad un determinato piano o progetto. L’esame delle soluzioni alternative
previsto dall’art. 6, n. 4, della suddetta direttiva può essere compiuto solamente qualora le conclusioni risultanti dalla
valutazione delle incidenze effettuata ai sensi dell’art. 6, n. 3, di detta direttiva siano negative e nell’ipotesi in cui
il piano o il progetto debba essere nondimeno realizzato per ragioni imperative di rilevante interesse pubblico. Non può dunque
costituire un elemento che le competenti autorità nazionali sono tenute a prendere in considerazione quando effettuano l’opportuna
valutazione prevista dal suddetto art. 6, n. 3.
(v. punti 69, 71, 73)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 marzo 2010 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Art. 6, nn. 2 e 3 – Trasposizione non corretta – Zone speciali di conservazione – Conseguenze significative di un progetto sull’ambiente – Carattere “non perturbatore” di talune attività – Valutazione delle incidenze sull’ambiente»
Nella causa C‑241/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 2 giugno 2008,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. J.‑B. Laignelot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese,
rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.‑L. During, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai
sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris e L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il proprio ricorso la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative
e regolamentarie necessarie ai fini della corretta trasposizione dell’art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
(GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva habitat»), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
a norma di tale direttiva.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2
L’art. 2, n. 3, della direttiva «habitat» dispone che le misure adottate a norma della direttiva medesima tengono conto delle
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
3
L’art. 6, nn. 2‑4, della direttiva «habitat» così recita:
«2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali
e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative
su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza
che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione
dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano
o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo
parere dell’opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative,
un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura
sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura
2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] delle misure compensative adottate.
(…)».
La normativa nazionale
4
L’art. L. 414‑1, n. 5, del Codice dell’ambiente (Code de l’environnement) così dispone:
«I siti Natura 2000 costituiscono oggetto di misure destinate a conservare o a ripristinare in uno stato favorevole al loro
mantenimento a lungo termine gli habitat naturali e le popolazioni delle specie di fauna e di flora selvatiche che hanno giustificato
la loro delimitazione. I siti Natura 2000 costituiscono parimenti oggetto di opportune misure di prevenzione al fine di evitare
il degrado dei medesimi habitat naturali e le perturbazioni idonee ad incidere in modo significativo sulle stesse specie.
Tali misure sono definite di concerto, segnatamente, con le amministrazioni territoriali competenti e i relativi gruppi di
interesse nonché con i rappresentanti dei proprietari, gestori e utenti dei terreni e delle aree compresi nel sito.
Esse tengono conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e di difesa, nonché delle particolarità regionali e locali.
Esse sono adeguate alle specifiche minacce gravanti su tali habitat naturali e sulle dette specie. Esse non comportano il
divieto di attività antropiche qualora queste non abbiano conseguenze significative sul mantenimento o sul ripristino di uno
stato di conservazione soddisfacente di questi habitat naturali e di queste specie. La pesca, le attività acquicole, la caccia
e le altre attività venatorie praticate alle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore
non costituiscono attività che perturbano o che hanno conseguenze analoghe.
Le misure vengono adottate nell’ambito delle convenzioni o degli statuti previsti dall’art. L. 414‑3 ovvero in applicazione
delle disposizioni legislative o regolamentari, segnatamente di quelle relative ai parchi nazionali, ai parchi naturali marini,
alle riserve naturali, ai biotipi o ai siti protetti».
5
L’art. L. 414‑2, n. 1, primo comma, del Codice dell’ambiente prevede che, per ogni singolo sito Natura 2000, un documento
degli obiettivi definisca gli orientamenti di gestione, le misure previste dall’art. L. 414‑1, le modalità di loro attuazione
e le disposizioni finanziarie di accompagnamento.
6
L’art. L. 414‑3, n. 1, del detto codice così recita:
«Ai fini dell’applicazione del documento degli obiettivi, i titolari di diritti reali e personali aventi ad oggetto terreni
ricompresi nel sito nonché i lavoratori e utenti delle aree marine situate nel sito stesso possono concludere contratti con
l’autorità amministrativa, denominati “contratti Natura 2000”. (…)
Il contratto Natura 2000 comporta un insieme di impegni conformi agli orientamenti e alle misure definiti dal documento degli
obiettivi, relativo alla conservazione e, eventualmente, al ripristino degli habitat naturali e delle specie che hanno giustificato
l’istituzione del sito Natura 2000. (…)
(…)».
7
A termini dell’art. L. 414‑4, n. 1, del detto codice:
«I programmi o i progetti relativi a lavori, opere o realizzazioni soggetti ad un regime di autorizzazione o di approvazione
amministrativa e la cui esecuzione sia tale da incidere in modo notevole su un sito Natura 2000, sono oggetto di una valutazione
della loro incidenza relativamente agli obiettivi di conservazione del sito. Nel caso di programmi previsti da disposizioni
legislative e regolamentari e per i quali non sia necessario uno studio di impatto ambientale, la valutazione è effettuata
secondo la procedura di cui agli artt. L 122‑4 e segg. del presente codice.
I lavori, le opere e le realizzazioni previsti dai contratti Natura 2000 sono dispensati dalla procedura di valutazione menzionata
al comma precedente».
8
A norma dell’art. R 414‑21, n. 3, punto 1, del Codice dell’ambiente, il richiedente deve indicare i motivi per i quali non
esiste un’altra soluzione soddisfacente ai fini della realizzazione del piano del progetto quando questo possa produrre effetti
dannosi notevoli sullo stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie.
La fase precontenziosa del procedimento
9
Il 18 ottobre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alla Repubblica francese una lettera di diffida in cui esprimeva le proprie
perplessità quanto alla conformità della normativa francese con l’art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva «habitat».
10
[OSCURATO:PERSONA], non ritenendo convincente la risposta delle autorità francesi del 7 febbraio 2006, trasmetteva alla Repubblica
francese, in data 15 dicembre 2006, un parere motivato, invitando il detto Stato membro ad adottare le misure necessarie a
conformarvisi entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua ricezione. Le autorità francesi rispondevano al detto parere
motivato con lettera 28 febbraio 2007.
11
Il 2 giugno 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Quanto all’art. 6, n. 2, della direttiva habitat
Sulla ricevibilità
12
Si deve rilevare che, se è pur vero che la legge 30 dicembre 2006, n. 2006‑1772, sulle acque e sugli ambienti acquatici (GURF
del 31 dicembre 2006, pag. 20285), ha modificato le disposizioni nazionali di cui trattasi, le modifiche introdotte, come
sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] senza essere contraddetta in merito dalla Repubblica francese, non cambiano sostanzialmente
le dette disposizioni e restano irrilevanti con riguardo agli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella lettera di diffida
e nel parere motivato.
13
Ne consegue che gli addebiti relativi alla non conformità dell’art. L. 414‑1, n. 5, terzo comma, terzo e quarto periodo, del
Codice dell’ambiente sono ricevibili.
Sul primo addebito, attinente all’applicazione non differenziata del criterio relativo alle «conseguenze significative» sul
degrado degli habitat e alla perturbazione delle specie
– Argomenti delle parti
14
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. L. 414‑1, n. 5, terzo comma, terzo periodo, del Codice dell’ambiente, laddove dispone che
le attività antropiche sono vietate nei siti Natura 2000 solamente qualora abbiano conseguenze significative sul mantenimento
o sul ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie, applichi il criterio relativo
alle «conseguenze significative» indistintamente tanto al degrado degli habitat quanto alla perturbazione delle specie risultando,
conseguentemente, impreciso e meno restrittivo rispetto al dettato dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat». Infatti,
quest’ultima disposizione esigerebbe che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino opportune misure al fine di evitare, nelle zone speciali
di conservazione, da un lato, il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie e, dall’altro, le perturbazioni
delle specie laddove presentino conseguenze significative con riguardo agli obiettivi della direttiva stessa. In altri termini,
le perturbazioni delle specie che, nella maggior parte dei casi, sono limitate nel tempo potrebbero essere tollerate sino
ad un certo livello, a differenza del degrado degli habitat, che può essere definito quale degrado fisico incidente sugli
habitat medesimi e che sarebbe sistematicamente vietato, atteso che l’esposizione di un habitat a pericoli sarebbe più grave
rispetto alla perturbazione di una specie.
15
Ancorché la [OSCURATO:PERSONA] riconosca che l’art. L. 414‑1, n. 5, primo comma, del Codice dell’ambiente operi, conformemente all’art. 6,
n. 2, della direttiva «habitat», la distinzione tra la necessità di evitare il degrado degli habitat e quella di evitare le
perturbazioni nei confronti delle specie, atteso che il criterio relativo alle «conseguenze significative» è previsto unicamente
per queste ultime, l’istituzione contesta tuttavia alla normativa francese di cui trattasi di non operare tale distinzione
nella parte in cui disciplina specificamente, all’art. L. 414‑1, n. 5, terzo comma, del Codice dell’ambiente, le attività
antropiche, le quali possono essere vietate dalle autorità competenti solamente qualora producano conseguenze significative.
16
La Repubblica francese fa valere che, a norma dell’art. L. 414‑1, n. 5, primo comma, del Codice dell’ambiente, dev’essere
evitato, in ogni caso, il degrado degli habitat, conformemente alle esigenze fissate dall’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat».
Tuttavia, l’art. L. 414‑1, n. 5, terzo comma, del detto Codice consentirebbe di non opporre un divieto puro e semplice ad
attività antropiche che non producano conseguenze significative sulla conservazione degli habitat. Tali attività, in virtù
dell’art. L. 414‑1, n. 5, primo comma, del menzionato Codice potrebbero costituire oggetto di misure intese ad evitare degradi
degli habitat nonché perturbazioni nei confronti delle specie.
17
Secondo la Repubblica francese, conciliando l’esigenza di conservazione degli habitat e delle specie con il mantenimento di
attività antropiche che rispettino tale esigenza, l’art. L. 414-1, n. 5, terzo comma, del Codice dell’ambiente risulterebbe
conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva «habitat», nonché all’art. 2, n. 3, della medesima, a termini del quale
le misure adottate devono tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali nonché delle particolarità regionali
e locali. Per contro, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe compatibile con le esigenze della detta direttiva.
– Giudizio della Corte
18
L’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» detta l’obbligo generale di adottare opportune misure di protezione, consistenti
nell’evitare che si producano deterioramenti degli habitat nonché perturbazioni delle specie che possano avere conseguenze
significative, con riguardo agli obiettivi della direttiva medesima.
19
Si deve rilevare, a tal riguardo, che l’art. L. 414‑1, n. 5, primo comma, del Codice dell’ambiente prevede che i siti Natura
2000 costituiscano oggetto di opportune misure di prevenzione per evitare il degrado degli habitat naturali e le perturbazioni
idonee ad incidere in modo significativo sulle popolazioni delle specie di fauna e di flora selvatiche che hanno giustificato
la delimitazione dei siti.
20
Per quanto attiene alle attività antropiche, l’art. L. 414‑1, n. 5, terzo comma, del Codice dell’ambiente precisa che tali
misure non devono comportare il divieto delle attività antropiche qualora queste non abbiano conseguenze significative sul
mantenimento o sul ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat naturali e di tali specie.
21
A tal riguardo, si deve rilevare che il terzo comma del n. 5 dell’art. L. 414‑1 del Codice dell’ambiente dev’essere letto
in combinato disposto con il primo comma di tale n. 5 ed alla luce di quest’ultimo.
22
Al fine di poter stabilire se l’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] sia fondato, si deve rammentare che, secondo costante
giurisprudenza, incombe alla [OSCURATO:PERSONA] provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Spetta, infatti, all’istituzione
fornire alla Corte tutti gli elementi necessari affinché quest’ultima accerti l’esistenza dell’inadempimento, senza potersi
basare su alcuna presunzione (v., segnatamente, sentenza 11 dicembre 2008, causa C‑293/07, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, punto 32 e
giurisprudenza ivi citata).
23
Orbene, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata, in sostanza, a dedurre che, per garantire una trasposizione conforme all’art. 6,
n. 2, della direttiva «habitat», l’art. L. 414‑1, n. 5, terzo comma, del Codice dell’ambiente deve vietare tutti i degradi,
ancorché questi non producano conseguenze significative. Enucleando in tal modo la detta disposizione e non tenendo sufficientemente
conto del contesto normativo immediato nel quale essa si colloca, la [OSCURATO:PERSONA] ha, segnatamente, omesso di dimostrare che
le opportune misure adottate a norma dell’art. L. 414‑1, n. 5, primo comma, del detto Codice non consentano di evitare effettivamente
il degrado degli habitat ai sensi dell’art. 6, n. 2, della detta direttiva.
24
Ciò premesso, non risulta provato che l’art. L. 414‑1, n. 5, del Codice dell’ambiente, complessivamente considerato, non costituisca
trasposizione conforme dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat», nel senso prospettato dal primo addebito.
25
Conseguentemente, il primo addebito dev’essere respinto.
Sul secondo addebito, relativo all’affermazione generale del carattere non perturbatore di talune attività
– Argomenti delle parti
26
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. L. 414‑1, n. 5, terzo comma, quarto periodo, del Codice dell’ambiente, che prevede che
la pesca, le attività acquicole, la caccia e le altre attività venatorie praticate alle condizioni e sui territori autorizzati
dalle leggi e dai regolamenti in vigore non costituiscono attività che perturbano o che hanno conseguenze analoghe, non garantisca
una trasposizione chiara, precisa e completa dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat». Infatti, la conformità ad una normativa,
senza che sia fornita la garanzia che essa tenga conto delle esigenze specifiche di un determinato sito, non potrebbe legittimare
a priori l’affermazione generale che tali attività non presentano effetti perturbatori.
27
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, in particolare, che il documento degli obiettivi, al quale il potere regolamentare fa rinvio, non
sia idoneo a tener conto delle esigenze specifiche di un determinato sito, considerato che tale documento, redatto su base
contrattuale, non è volto a disciplinare attività quali la caccia o la pesca e non presenta alcun carattere vincolante, non
essendo accompagnato da nessuna sanzione.
28
La Repubblica francese sostiene di aver correttamente trasposto l’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» sancendo il principio
secondo il quale le attività acquicole e venatorie, laddove siano praticate in conformità alle leggi e regolamenti in vigore,
non producono effetti perturbatori e, conseguentemente, si presume che esse siano compatibili con gli obiettivi di conservazione
perseguiti nell’ambito della rete ecologica europea Natura 2000.
29
La Repubblica francese, pur riconoscendo che il documento degli obiettivi non comporta misure regolamentari direttamente applicabili,
sottolinea che le misure regolamentari necessarie, specifiche per un determinato sito, vengono successivamente approvate con
decisione delle autorità competenti, ad integrazione della normativa generale esistente. Essa indica, inoltre, che la normativa
generale delle attività di pesca e venatoria può riguardare territori circoscritti e delimitati secondo criteri ecologici
e dar luogo alla fissazione di quote di prelievi.
– Giudizio della Corte
30
Si deve rammentare, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza della Corte, il n. 2 dell’art. 6 della direttiva «habitat»
ed il successivo n. 3 mirano a garantire lo stesso livello di protezione (v., in tal senso, sentenze 7 settembre 2004, causa
C‑127/02, Waddenvereniging e Vogelsbeschermingsvereniging, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7405, punto 36, nonché 13 dicembre 2007, causa C‑418/04,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10947, punto 263).
31
Occorre rilevare, in secondo luogo, che, per quanto attiene all’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», la Corte ha già avuto
modo di affermare che la possibilità di esentare, in termini generali, talune attività, conformemente alla normativa in vigore,
dalla necessità di una valutazione delle incidenze sul sito interessato non è conforme a tale disposizione. Infatti, una siffatta
esenzione non è idonea a garantire che tali attività non pregiudichino l’integrità del sito protetto (v., in tal senso, sentenza
10 gennaio 2006, causa C‑98/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑53, punti 43 e 44).
32
Conseguentemente, tenuto conto del livello di analoga protezione previsto dal n. 2 dell’art. 6 della direttiva «habitat» e
dal successivo n. 3, l’art. L. 414‑1, n. 5, terzo comma, quarto periodo, del Codice dell’ambiente, laddove dichiara in termini
generali che talune attività, come la caccia e la pesca, non sono fonte di perturbazioni, può essere considerato conforme
all’art. 6, n. 2, della detta direttiva solamente qualora sia garantito che tali attività non generino alcuna perturbazione
idonea ad incidere in modo significativo sugli obiettivi della detta direttiva.
33
La Repubblica francese afferma, a tal riguardo, che per ogni sito viene sviluppato un documento degli obiettivi che serve
da fondamento ai fini dell’adozione di misure specifiche volte a tener conto delle esigenze ecologiche proprie del sito medesimo.
Essa aggiunge, inoltre, che l’esercizio delle attività in questione conformemente alla normativa generale ad esse applicabile
consentirebbe di tener conto dei territori circoscritti e delimitati secondo criteri ecologici o di fissare quote di prelievi.
34
Occorre conseguentemente esaminare se siffatte misure o norme consentano effettivamente di garantire che le attività di cui
trattasi non generino alcuna perturbazione idonea a produrre conseguenze significative.
35
Per quanto attiene al documento degli obiettivi, la Repubblica francese fa presente che esso non contiene misure regolamentari
direttamente applicabili e che si tratta di uno strumento diagnostico che consente, sulla base delle conoscenze scientifiche
disponibili, di proporre alle autorità competenti le misure che consentano il raggiungimento degli obiettivi di conservazione
previsti dalla direttiva «habitat». Essa aggiunge parimenti che, attualmente, solamente la metà dei siti è dotata di tale
documento degli obiettivi.
36
Ne consegue che il documento degli obiettivi non può garantire sistematicamente e in ogni caso che le attività di cui trattasi
non creino perturbazioni idonee ad incidere in modo significativo su detti obiettivi di conservazione.
37
Tale conclusione si impone, a fortiori, per quanto attiene alle misure specifiche volte a tener conto delle particolari esigenze
ecologiche di un sito determinato, atteso che la loro adozione si fonda sul documento degli obiettivi.
38
Quanto alle norme generali applicabili alle attività in questione, si deve rilevare che, se è pur vero che tali norme possono
certamente diminuire il rischio di perturbazioni significative, esse possono tuttavia escludere totalmente tale rischio solamente
qualora prevedano imperativamente il rispetto dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat». Orbene, la Repubblica francese
non afferma che ciò sia avvenuto nella specie.
39
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che, prevedendo in termini generali che la pesca, le attività acquicole, la caccia
e le altre attività venatorie praticate alle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e regolamenti vigenti non
costituiscono attività perturbatrici o aventi effetti analoghi, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat».
Quanto all’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat»
Sul primo addebito, relativo all’esenzione dei lavori, delle opere o delle realizzazioni previste dai contratti Natura 2000
dalla procedura di valutazione delle incidenze sul sito
– Argomenti delle parti
40
[OSCURATO:PERSONA] contesta all’art. L. 414‑4, n. 1, secondo comma, del Codice dell’ambiente di non costituire corretta trasposizione
dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat» nella parte in cui esonererebbe sistematicamente i lavori, le opere o le realizzazioni
previste dai contratti Natura 2000 dalla procedura di valutazione delle incidenze sul sito prevista dal detto art. 6, n. 3.
41
Secondo la normativa francese, i contratti Natura 2000 verrebbero conclusi «ai fini dell’applicazione del documento degli
obiettivi», il quale conterrebbe, in particolare, uno o più capitolati‑tipo applicabili ai contratti Natura 2000, precisando
le corrette prassi da rispettare nell’esecuzione delle misure contrattuali, l’obiettivo perseguito e le specie e gli habitat
interessati. Se è pur vero che tali contratti devono essere conformi al documento degli obiettivi, nulla lascia intendere,
a parere della [OSCURATO:PERSONA], che essi contengano esclusivamente misure direttamente connesse o necessarie alla gestione del
sito.
42
La Repubblica francese riconosce che i lavori, le opere e le realizzazioni previsti dai contratti Natura 2000 sono esentati
dalla procedura di valutazione delle incidenze sui siti e ritiene che l’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat» non imponga
di sottoporre tali lavori, opere o realizzazioni alla detta procedura di valutazione atteso che, a suo parere, essi non pregiudicano
in modo significativo il sito.
43
Infatti, i contratti Natura 2000 verrebbero conclusi, a termini dell’art. L. 414‑3 del Codice dell’ambiente, ai fini dell’applicazione
del documento degli obiettivi e resterebbe escluso che essi possano contravvenire agli obiettivi di conservazione degli habitat
e delle specie ovvero prevedere azioni non necessarie al soddisfacente stato di conservazione del sito.
– Giudizio della Corte
44
Si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», qualsiasi piano o progetto non direttamente
connesso o necessario alla gestione del sito ma idoneo a incidere sul sito medesimo in modo significativo deve costituire
oggetto di opportuna valutazione delle sue incidenze su tale sito alla luce degli obiettivi di conservazione del medesimo.
45
A tal riguardo non è contestato che i lavori, le opere o le realizzazioni previsti dai contratti Natura 2000 possano essere
qualificati come piani o progetti ai sensi del detto art. 6, n. 3.
46
Occorre quindi esaminare se i lavori, le opere o le realizzazioni previsti dai contratti Natura 2000 siano direttamente connessi
o necessari alla gestione del sito in modo tale che la loro autorizzazione non sia soggetta all’obbligo di effettuare la valutazione
delle incidenze prevista dall’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat».
47
Dall’art. L. 414‑3, n. 1, del Codice dell’ambiente emerge che il contratto Natura 2000 è concluso ai fini dell’«applicazione
del documento degli obiettivi» e che esso contiene «un insieme di impegni conformi agli orientamenti e alle misure definiti
dal documento degli obiettivi, relativo alla conservazione e, eventualmente, al ripristino degli habitat naturali e delle
specie che hanno giustificato l’istituzione del sito Natura 2000».
48
A termini dell’art. L. 414‑2, n. 1, primo comma, del detto Codice, il documento degli obiettivi definisce, segnatamente, gli
orientamenti di gestione nonché le misure di conservazione o di ripristino.
49
A parere della Repubblica francese, l’esenzione sistematica dei lavori, delle opere o delle realizzazioni previsti dal contratto
Natura 2000 dall’obbligo di procedere alla valutazione delle incidenze sul sito, di cui all’art. 6, n. 3, della direttiva
«habitat», è giustificata dall’idea che tali contratti, considerato che essi hanno ad oggetto la realizzazione degli obiettivi
di conservazione e di ripristino previsti per il sito, sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito medesimo.
50
Una siffatta impostazione presupporrebbe, dunque, che le misure previste dai contratti Natura 2000, volte a realizzare gli
obiettivi di conservazione e di ripristino, costituiscano parimenti, in ogni caso, misure direttamente connesse o necessarie
alla gestione del sito.
51
Tuttavia, non può escludersi che lavori, opere o realizzazioni previsti da tali contratti, pur perseguendo l’obiettivo di
conservazione o di ripristino di un sito, non siano peraltro direttamente connessi o necessari alla gestione del medesimo.
52
La Repubblica francese riconosce d’altronde, a tal riguardo, nell’ambito dell’addebito relativo all’applicazione indifferenziata
del criterio relativo alle «conseguenze significative», che misure di conservazione di habitat possono rivelarsi favorevoli
in taluni habitat interessati, ma comportare un degrado in altri tipi di habitat. Essa cita, a titolo di esempio, la salicultura,
per le cui esigenze la creazione di bacini chiamati «occhielli» ai fini dell’attività industriale di produzione di sale comporta
il degrado dell’habitat costituito dalle lagune, ancorché tale attività possa peraltro produrre effetti benefici per rigenerare
l’ambiente grazie al mantenimento di taluni tipi di bacini.
53
Ne consegue che la determinazione degli obiettivi di conservazione e di rispristino nell’ambito di Natura 2000 può richiedere
la necessità, come correttamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle conclusioni, di dirimere conflitti
tra finalità diverse.
54
Affinché la realizzazione degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva «habitat» sia pienamente garantita, è
quindi necessario che, a termini dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», ogni piano o progetto non direttamente connesso
o necessario alla gestione del sito, idoneo ad incidere sul medesimo in maniera significativa, costituisca oggetto di valutazione
individuale delle sue incidenze sul sito di cui trattasi alla luce degli obiettivi di conservazione del medesimo.
55
Ne consegue che la sola conformità dei contratti Natura 2000 agli obiettivi di conservazione del sito non può essere considerata
sufficiente, alla luce dell’art. 6, n., 3, della direttiva «habitat», al fine di dispensare sistematicamente i lavori, le
opere e le realizzazioni previsti dai detti contratti dalla valutazione delle incidenze sui siti.
56
Conseguentemente, esentando sistematicamente dalla procedura di valutazione delle incidenze sul sito i lavori, le opere e
le realizzazioni previsti dai contratti Natura 2000, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
a norma dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat».
Sul secondo addebito, relativo all’esistenza di attività non soggette ad autorizzazione
– Argomenti delle parti
57
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. L. 414‑4, n. 1, primo comma, del Codice dell’ambiente non sia conforme all’art. 6, n. 3,
della direttiva «habitat» nella parte in cui assoggetta alla procedura di valutazione delle incidenze sul sito, prevista da
quest’ultima disposizione, unicamente le operazioni che costituiscano oggetto di autorizzazione o approvazione amministrativa.
I programmi o progetti soggetti a un regime dichiarativo ne resterebbero esclusi. Orbene, questi ultimi produrrebbero conseguenze
significative sul sito con riguardo agli obiettivi di conservazione, criterio determinante ai fini dell’applicazione dell’art. 6,
n. 3, della detta direttiva.
58
La Repubblica francese non contesta la fondatezza di tale addebito e si limita ad invocare le modifiche legislative da essa
attuate al fine di conformarsi con la normativa comunitaria, modifiche introdotte per mezzo della legge 1° agosto 2008, n. 2008‑757,
relativa alla responsabilità ambientale e a diverse disposizioni di adeguamento al diritto comunitario nel settore dell’ambiente
(GURF del 2 agosto 2008, pag. 12361).
– Giudizio della Corte
59
Si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla
situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può
tenere conto dei mutamenti successivi (v. sentenza 25 luglio 2008, causa C‑504/06, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, punto 24 e giurisprudenza
ivi citata).
60
Nella specie, la Repubblica francese non contesta che la disposizione nazionale di cui trattasi non costituisca corretta trasposizione
dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», alla scadenza, il 15 febbraio 2007, del termine fissato nel parere motivato,
ovvero anteriormente all’adozione della legge n. 2008‑757.
61
Ciò premesso, senza che occorra esaminare la conformità della legge n. 2008‑757 con la direttiva «habitat», è sufficiente
rilevare che detta legge è stata emanata successivamente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.
62
Conseguentemente, esentando sistematicamente dalla procedura di valutazione delle incidenze sul sito i programmi e i progetti
di lavori, di opere o di realizzazioni soggetti a regime dichiarativo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat».
Sul terzo addebito, relativo all’assenza di esame di soluzioni alternative
– Argomenti delle parti
63
[OSCURATO:PERSONA] contesta all’art. R. 414‑21, n. 3, punto 1, del Codice dell’ambiente di non imporre al richiedente, nell’ambito
dell’opportuna valutazione delle incidenze sul sito prevista dall’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», una descrizione
delle varie soluzioni alternative che potrebbero essere prese in considerazione ai fini della realizzazione del piano o del
progetto. Infatti, tale valutazione imporrebbe, da un lato, di procedere ad una descrizione delle varie soluzioni alternative
esaminate e all’analisi del loro impatto sul sito e, dall’altro, che le pubbliche autorità, prima di potersi pronunciare sul
fondamento del detto art. 6, n. 3, studino tali soluzioni, e ciò anche in assenza di pericolo per l’integrità del sito.
64
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il solo obbligo imposto al richiedente di indicare i motivi per i quali non sussisterebbero altre
soluzioni soddisfacenti non sia sufficiente a garantire l’esame di soluzione alternative nell’ambito della valutazione delle
incidenze sul sito. La normativa francese non sarebbe, pertanto, conforme all’obbligo di verificare l’assenza di soluzioni
alternative, risultante dall’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat».
65
La Repubblica francese deduce che la disposizione contestata costituisce corretta trasposizione dell’art. 6, n. 3, della direttiva
«habitat». Inoltre, la normativa francese indurrebbe, in realtà, il richiedente a studiare, descrivere e cartografare le soluzioni
alternative e ad illustrare i vantaggi e gli inconvenienti di ogni singola soluzione, alla luce degli obiettivi di conservazione
del sito.
66
La Repubblica francese precisa che, in ogni caso, al fine di eliminare qualsivoglia ambiguità al riguardo, i decreti di applicazione
della legge n. 2008‑757 prevedono espressamente l’obbligo per il richiedente di descrivere le soluzioni alternative.
– Giudizio della Corte
67
Con l’addebito in esame la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’opportuna valutazione che deve essere effettuata ai sensi dell’art. 6,
n. 3, della direttiva «habitat» debba parimenti contenere un esame delle soluzioni alternative.
68
Si deve rilevare, a tal riguardo, che tale addebito scaturisce da un’erronea lettura dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat»
per quanto attiene sia alla nozione di opportuna valutazione sia alla fase procedurale nell’ambito della quale l’esame delle
soluzioni alternative deve aver luogo.
69
Infatti, da un lato, secondo costante giurisprudenza, l’opportuna valutazione delle incidenze sul sito, che dev’essere effettuata
a norma dell’art. 6, n. 3, implica che siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti
gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi
di conservazione di tale sito (sentenze Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, citata supra, punto 54, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
citata supra, punto 243). Tale valutazione non implica, quindi, un esame delle alternative ad un determinato piano o progetto.
70
Dall’altro, si deve rilevare che l’obbligo di esaminare le soluzioni alternative ad un piano o ad un progetto ricade nell’applicazione
non del n. 3 dell’art. 6 della direttiva «habitat», bensì del n. 4 del medesimo articolo (v., in tal senso, sentenza 14 aprile
2005, causa C‑441/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3043, punti 27 e segg.).
71
Infatti, conformemente all’art. 6, n. 4, della direttiva «habitat», l’esame previsto da tale disposizione, vertente, segnatamente,
sull’assenza di soluzioni alternative, può essere effettuato solamente qualora le conclusioni risultanti dalla valutazione
delle incidenze effettuata ai sensi del n. 3 dello stesso art. 6 siano negative e nell’ipotesi in cui il piano o il progetto
debba essere nondimeno realizzato per ragioni imperative di rilevante interesse pubblico (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punti 26 e 27).
72
In tal senso, in esito alla valutazione delle incidenze effettuata ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat» e
in caso di risultato negativo di tale valutazione, le autorità competenti possono scegliere di negare l’autorizzazione per
realizzare tale progetto ovvero concederla ai sensi del successivo n. 4, purché sussistano le condizioni ivi previste (v.
sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑239/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10183, punto 25, nonché, in tal senso, sentenza
Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punti 57 e 60).
73
Ciò premesso, l’esame delle soluzioni alternative, esigenza enunciata all’art. 6, n. 4, della direttiva «habitat», non può
costituire un elemento che le competenti autorità nazionali sono tenute a prendere in considerazione quando effettuano l’opportuna
valutazione prevista dall’art. 6, n. 3 della direttiva medesima (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata
supra, punto 28).
74
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non può fondamentalmente sostenere la non conformità, sotto tal profilo, dell’art. R.414‑21,
n. 3, punto 1, del Codice dell’ambiente con l’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat».
75
Conseguentemente, l’addebito in esame non può essere accolto.
76
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare che,
– da un lato, prevedendo, in termini generali, che la pesca, le attività acquicole, la caccia e le altre attività venatorie
praticate nelle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore non costituiscono attività
perturbatrici o aventi conseguenze analoghe, e
– dall’altro, esentando sistematicamente dalla procedura di valutazione delle incidenze sul sito i lavori, le opere e le realizzazioni
previsti dai contratti Natura 2000, e
– esentando sistematicamente da tale procedura i programmi e i progetti di lavori, di opere o di realizzazioni soggetti a regime
dichiarativo,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’art. 6, n. 2, della
direttiva «habitat» e dell’art. 6, n. 3, della direttiva medesima.
Sulle spese
77
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi,
ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
78
Nella specie, occorre tener conto del fatto che talune censure della [OSCURATO:PERSONA] non hanno trovato accoglimento.
79
La Repubblica francese dev’essere conseguentemente condannata a sopportare i due terzi delle spese e la [OSCURATO:PERSONA] è condannata
a sopportare un terzo di esse.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica francese,
–
da un lato, prevedendo, in termini generali, che la pesca, le attività acquicole, la caccia e le altre attività venatorie
praticate nelle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore non costituiscono attività
perturbatrici o aventi conseguenze analoghe, e,
–
dall’altro, esentando sistematicamente dalla procedura di valutazione delle incidenze sul sito i lavori, le opere e le realizzazioni
previsti dai contratti Natura 2000, e
–
esentando sistematicamente da tale procedura i programmi e i progetti di lavori, di opere o di realizzazioni soggetti a regime
dichiarativo,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio
21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
e dell’art. 6, n. 3, della direttiva medesima.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica francese è condannata a sopportare due terzi delle spese. [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare un
terzo di esse.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.